Formazione esterna apprendista
FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTA
Informiamo la spettabile clientela che AFOL MILANO offre corsi gratuiti (con finanziamento pubblico a dote) ad apprendisti assunti con Art. 16 Legge 196/1997 ed Art. 49 D.lgs. 276/03 per l’assolvimento della formazione obbligatoria.
La formazione che AFOL MILANO offre è relativa ai seguenti CCNL:
· CCNL Acconciatori ed Estetisti;
· CCNL Terziario e Distribuzione Servizi;
· CCNL dei Dipendenti Studi Professionali;
· CCNL Grafica;
· CCNL Grafica Editoria;
· Settore Edilizia (tutti i CCNL);
Sono, inoltre, disponibili i corsi gratuiti (con finanziamento pubblico a dote) per i tutor di apprendisti.
Per coloro che non hanno la possibilità di accedere ai corsi finanziati, AFOL MILANO resta a disposizione per erogare corsi a pagamento.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Sig.ra Bellini Cristina al seguente numero telefonico 02/77405226 e e-mail c.bellini@provincia.milano.it.
Per coloro che avessero inizialmente optato per la formazione interna, è a disposizione la nostra Sig.ra Raffa Sonia per le necessarie modifiche sul modello di assunzione per l’eventuale opzione della formazione esterna.
Porgiamo distinti saluti.
DOTT.SSA MONICA MELANI
Lavoro occasionale di tipo accessorio
LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO
Il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa prevista dalla Legge Biagi. La sua finalità è regolamentare quei rapporti di lavoro che soddisfano esigenze occasionali a carattere saltuario, con l’obbiettivo di far emergere attività confinate nel lavoro nero, tutelando in tal modo lavoratori che usualmente operano senza alcuna protezione assicurativa e previdenziale.
Il pagamento della prestazione avviene attraverso i cosiddetti voucher (buoni lavoro), che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l’Inps e quella assicurativa presso l’Inail.
Dopo una prima sperimentazione nella città di Treviso, la prima significativa applicazione della disciplina contenuta nella Legge Biagi è stata attuata in occasione della vendemmia 2008 (limitatamente a studenti e pensionati), ed è stata poi estesa a tutte le attività agricole.
La Legge n. 133 del 6 agosto 2008, la Legge n. 33 del 9 aprile 2009 e per ultima la Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (Legge Finanziaria 2010) hanno progressivamente ampliato la platea dei prestatori e le aree di attività in cui si applica il lavoro occasionale accessorio.
Alcune circolari Inps hanno fornito indicazione rispetto all’applicazione delle norme:
· Circolare INPS n. 104 del 1 dicembre 2008 (modalità applicative nel settore commercio, turismo e servizi);
· Circolare INPS n. 44 del 24 marzo 2009 (modalità applicative nel settore domestico);
· Circolare INPS n. 76 del 26 maggio 2009 (modalità applicative per l’impresa familiare);
· Circolare INPS n. 88 del 9 luglio 2009 (indicazioni sull’ampliamento dell’ambito di applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio);
· Circolare INPS n. 17 del 3 febbraio 2010 (indicazioni sull’ampliamento dell’ambito di utilizzo di “buoni lavoro”, in seguito alle innovazioni normative apportate dalla Legge n. 191/2009 (Finanziaria 2010).
VANTAGGI
o Per il committente (datore di lavoro)
Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.
o Per il prestatore (lavoratore)
Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso le prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupato. Il compenso dei buoni lavoro dà diritto all’accantonamento previdenziale presso l’Inps e alla copertura assicurativa presso l’Inail ed è totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici.
IL COMMITTENTE
I committenti – cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro occasionale – posso essere:
– Famiglie;
– Privati;
– Aziende;
– Imprese familiari;
– Imprenditori agricoli;
– Enti senza fini di lucro;
– Enti locali, limitatamente ai lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, e in tutti i settori produttivi nel caso in cui il prestatore di lavoro sia un pensionato, uno studente sotto i 25 anni o un percettore di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, in disoccupazione ordinaria o in trattamento speciale di disoccupazione edile);
– Committenti pubblici, solo in caso di prestazioni per lavori di emergenza e di solidarietà;
Il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto o della somministrazione.
SOGGETTI CHE POSSONO SVOLGERE LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
I prestatori che possono accedere al lavoro occasionale accessorio sono:
– Pensionati
titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio.
– Studenti nei periodi di vacanza e il sabato e la domenica
sono considerati studenti i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado. I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte dei genitori o di chi esercita la patria potestà.
Per i “periodi di vacanza” si intendono (Circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali):
a) Per “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
b) Per “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;
c) Per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.
I giovani possono effettuare prestazioni di lavoro occasionale anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell’anno.
– Studenti universitari
Gli studenti universitari di età inferiore ai 25 anni, se regolarmente iscritti, possono svolgere prestazioni di lavoro occasionale accessorio in qualunque periodo dell’anno.
Si precisa che studenti e pensionati possono svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo e anche in favore degli enti locali.
– Altre tipologie di prestatori
Per gli anni 2009 e 2010, in via sperimentale, anche i lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, in disoccupazione ordinaria o in trattamento speciale di disoccupazione edile, possono cumulare il compenso per il lavoro accessorio con il trattamento integrativo corrisposto.
I cittadini stranieri, presenti regolarmente sul territorio nazionale, possono accedere al lavoro occasionale accessorio. Le casalinghe possono svolgere attività agricole di carattere stagionale: esse sono coloro che svolgono, in via normale, lavori non retribuiti in ambito familiare. Ai fini della prestazione nello specifico settore, le stesse non debbono aver prestato lavoro subordinato in agricoltura sia nell’anno in corso che in quello precedente.
I prestatori possono svolgere attività di lavoro occasionale:
§ In generale fino ad un limite economico di 5.000 euro netti (6.660,00 euro lordi) per singolo committente nell’anno solare;
§ Nel caso di percettori di prestazioni integrative o di sostegno al reddito, fino ad un limite economico di 3.000 euro netti compresi per anno solare e non per singolo committente.
AREE DI ATTIVITA’ IN CUI SI APPLICA IL LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
Il sistema di voucher trova al momento applicazione per prestazioni rese nei seguenti ambiti lavorativi:
§ Imprese del settore agricolo: per tutte le attività di carattere stagionale e per le attività agricole, anche non stagionali, solo nel caso in cui siano svolte a favore dei produttori aventi un volume di affari non superiore a 7.000 euro;
§ Imprese familiari: l’impresa familiare potrà utilizzare qualsiasi tipologia di prestatori, con buoni lavoro ai quali si applica la contribuzione ordinaria del lavoro subordinato. In questo caso la prestazione di lavoro occasionale deve essere svolta da soggetti estranei all’imprenditore e all’impresa familiare stessa. In tutti i casi di utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale l’impresa familiare dovrà rispettare il limite economico dei 10.000 euro per anno fiscale;
§ Settore domestico: i lavori domestici di tipo occasionale accessorio riguardano quelle prestazioni svolte esclusivamente in maniera occasionale, discontinua e saltuaria per far fronte ad esigenze familiari relative alla cura della famiglia e della casa che non presentano il carattere dell’abitualità. In questa fattispecie si inseriscono il babysittering e il dogsitterig;
§ Lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
§ Manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavoro di emergenza o di solidarietà (anche a favore di committenti pubblici);
§ Consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
§ Insegnamento privato e supplementare;
§ Attività di lavoro svolte nei maneggi e scuderie;
§ In qualsiasi altro settore produttivo, compresi gli enti locali, ma limitatamente a queste tipologie di prestatori:
– Giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università, in qualsiasi periodo dell’anno;
– Pensionati;
– Percettori di prestazione integrative del salario o con sostegno al reddito, in via sperimentale per il 2009 e 2010 e nel limite di 3.000,00 euro annui;
§ In qualsiasi altro settore produttivo, esclusi gli enti locali
– Lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, in via sperimentale per il 2010, con qualsiasi committente tranne il proprio datore di lavoro.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
· Circolare INPS n. 17 del 3 febbraio 2010;
· Circolare INPS n. 88 del 9 luglio 2009;
· Legge n. 33 del 9 aprile 2009, art. 7-ter, c. 12;
· Artt. 70-73 del D.Lgs. n. 276/03 come modificati dalla Legge 191/2009 (Legge Finanziaria 2010);
· Legge n. 96 del 20 febbraio 2006;
· Legge n. 80 del 14 maggio 2005;
· D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, artt. 70-73;
· Legge n. 30 del 14 febbraio 2003;
· Circolare INPS n. 76 del 26 maggio 2009;
· Circolare INPS n. 44 del 24 marzo 2009;
· Circolare INPS n. 104 del 01 dicembre 2008;
· Circolare INPS n. 94 del 27 ottobre 2008;
· Messaggio INPS n. 020439 del 17 settembre 2008;
· Messaggio INPS n. 17846 del 6 agosto 2008;
· Circolare INPS n. 81 del 31 luglio 2008;
IL SISTEMA DEI “BUONI” (VOUCHER)
Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei “buoni”, il cui valore nominale è pari a 10 euro.
È, inoltre, disponibile un buono “multiplo”, del valore di 50 euro, equivalente a cinque buoni non separabili.
Il valore nominale comprende la contribuzione in favore della gestione separata dell’INPS (13%), che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell’INAIL per l’assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio (5%). Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro.
Il valore netto del buono “multiplo” da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è quindi pari a 37,50 euro.
Permessi per gravi motivi di famiglia
GRAVI MOTIVI DI FAMIGLIA
Ai sensi dell’art. 4, L. n. 53/2000, ogni lavoratore ha diritto ad un permesso retribuito (a carico del datore di lavoro, senza alcun tipo di partecipazione da parte dello stato) di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge (anche legalmente separato), di un parente entro il secondo grado (anche non convivente) o del convivente (purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica; il convivente di mero fatto non ne ha dunque diritto). Il successivo regolamento ministeriale ha precisato che “i giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Con nota n. 16/2008 il ministero del Lavoro ha precisato che la documentazione sanitaria (per individuare la grave infermità) dovrà provenire da strutture sanitarie pubbliche.
Vista la particolare delle fattispecie, il dipendente è tenuto esclusivamente a comunicare al datore di lavoro l’evento, precisando i giorni di permesso di cui intende usufruire.
Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi”.
In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore può concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa. “Nell’accordo sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti. La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici”. Questi permessi sono cumulabili con quelli previsti dalla L. n. 104/92.
DUE ANNI DI CONGEDO NON RETRIBUITO
I lavoratori dipendenti, inoltre, per gravi e documentati motivi familiari (il ministero della Solidarietà sociale con un decreto ha individuato anche specifiche patologie) possono richiedere un periodo (continuativo o frazionato) di congedo non superiore a due anni.
Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro (il datore di lavoro può assumere con contratto a termine un lavoratore in sostituzione), non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il limite dei due anni è computato secondo il calendario e include i giorni festivi e quelli non lavorativi compresi nel periodo. In caso di utilizzo frazionato si considera raggiunto il mese quando la sommatoria dei periodi corrisponde a trenta giorni.
Salvo quando sia stabilita una durata minima del congedo, il lavoratore potrà chiedere di rientrare anticipatamente al lavoro, dando un periodo di preavviso di sette giorni nel caso sia stato assunto un lavoratore in sua sostituzione. Al termine del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a certificare i periodi usufruiti, di cui dovrà necessariamente tenere conto il datore di lavoro successivo.
Il regolamento applicativo elenca alcune casistiche che possono dar luogo al congedo:
Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero ai versamenti volontari (se in possesso dei requisiti contributivi richiesti per l’autorizzazione).
Modalità di richiesta, concessione, diniego (il datore di lavoro può opporre “ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente”) e contraddittorio sono demandati ai contratti collettivi. Il Dpcm indica comunque tempi e modi per la concessione soprattutto per i casi in cui i Ccnl non li abbiano definiti. Questo congedo non va confuso con quello retribuito, sempre per un massimo di due anni, stabilito dall’art. 42, c. 5, D.lgs n. 151/2001, per l’assistenza al figlio (oppure dopo la morte dei genitori, al fratello o alla sorella) con handicap grave (si veda capitolo sull’handicap).
CUMULABILE CON QUELLO PER ASSISTERE UN FIGLIO CON HANDICAP GRAVE
Il Consiglio di stato, con parere n. 6924/2005 ha stabilito il congedo complessivo di due anni non retribuito “per gravi e documentati motivi familiari” (ex art. 4, c. 2, L. n. 53/2000), ove non riguardi lo stesso figlio ma sia già stato utilizzato per altri motivi espressamente previsti dalla disposizione o nei confronti di altri figli o di altri familiari, non impedisce, in via di principio, la possibilità per la lavoratrice madre o, in alternativa, per il lavoratore padre, anche adottivi, o dopo la loro scomparsa (o per loro incapacità fisica), ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di usufruire di un ulteriore periodo di due anni di congedo retribuito di cui all’art. 42, c. 5, D.lgs. n. 151/2001.
PERMESSI RETRIBUITI PER GRAVE INFERMITA’ (tre giorni all’anno, ex art. 4, c. 1., L. n. 53/2000) Le patologie “sintomatiche” della grave infermità secondo il ministero del Lavoro Art. 2, comma 1, lett. d) Dm n. 278/2000
Nota min. n. 16754/2008 |
DOTT.SA MONICA MELANI
SICUREZZA SUL LAVORO CERTIFICATA
Spett.le Clientela,
OGGETTO: SICUREZZA SUL LAVORO CERTIFICATA.
In data 27 Marzo 2009, il Consiglio dei Ministri ha adottato uno schema di D.lgs. che integra e modifica la normativa dettata dal T.U. sulla Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. n. 81/2008), al fine di garantire una più efficace tutela dei lavoratori e degli addetti attraverso la riduzione della burocrazia e dei vincoli esistenti.
La prima novità apportata al suddetto T.U. consiste nella possibilità per le Commissioni di Certificazione, competenti per i rapporti di lavoro, di certificare i Modelli Gestionali ed Organizzativi adottati dalle imprese per la tutela sul lavoro; in tal modo viene conferita all’impresa stessa una presunzione di conformità alle disposizioni del T.U..
Inoltre, si evidenziano qui di seguito le ulteriori modifiche e novità .
Per quanto concerne la categoria dei volontari, è stata esteso a questi ultimi il regime di tutela sul lavoro vigente per i lavoratori autonomi, con la possibilità di adottare, in alternativa, un diverso sistema di protezione concordato con le associazioni o gli enti di volontari ed è stata rivisitata la disciplina sanzionatoria.
E’ stato introdotto, con l’art. 2-bis, la presunzione di conformità alle prescrizioni del T.U. allorquando l’azienda attui le norme tecniche e di buona prassi, oppure richieda la detta conformità alle Commissioni per i rapporti di lavoro previste dalla riforma Biagi (D.lgs. n. 276/2003).
In merito alla disciplina sulla sospensione dell’attività imprenditoriale, prevista per le ipotesi di lavoro irregolare o violazione delle norme di sicurezza, è stata esclusa ogni discrezionalità in capo all’Ispettore circa l’adozione della sanzione stessa.
Al fine dell’applicazione della sospensione, è stato eliminato il riferimento alla reiterazione della violazione, sostituendola con il concetto di "plurima", consistente nella rilevazione di almeno tre gravi violazioni durante il medesimo accertamento ispettivo, ovvero nella commissione di una stessa grave violazione per due volte in un biennio.
E’ stata esclusa l’adozione della sospensione nel caso di primo lavoratore occupato dall’impresa; ed, infine, alla sanzione dell’arresto, prevista per l’ipotesi di violazione del provvedimento di sospensione, è stata aggiunta in alternativa il pagamento di un’ammenda.
In relazione alla valutazione del rischio da stress lavoro – correlato, le modifiche normative stabiliscono innanzitutto, che detta valutazione deve essere basata su specifici criteri impartiti dalla Commissione consultiva ed in secondo luogo l’eliminazione del requisito della data certa per il documento di valutazione, che ai fini della prova, dovrà essere sottoscritto dal datore di lavoro, dal responsabile del servizio di prevenzione e dal rappresentante dei lavoratori.
Per le imprese di nuova costituzione, la valutazione in parola andrà effettuata entro 90 giorni, utilizzando criteri a discrezione del datore di lavoro.
A disposizione per tutti i chiarimenti del caso, porgiamo distinti saluti.
Dott.ssa Monica Melani
Spett.le Clientela,
OGGETTO: SICUREZZA SUL LAVORO CERTIFICATA.
In data 27 Marzo 2009, il Consiglio dei Ministri ha adottato uno schema di D.lgs. che integra e modifica la normativa dettata dal T.U. sulla Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. n. 81/2008), al fine di garantire una più efficace tutela dei lavoratori e degli addetti attraverso la riduzione della burocrazia e dei vincoli esistenti.
La prima novità apportata al suddetto T.U. consiste nella possibilità per le Commissioni di Certificazione, competenti per i rapporti di lavoro, di certificare i Modelli Gestionali ed Organizzativi adottati dalle imprese per la tutela sul lavoro; in tal modo viene conferita all’impresa stessa una presunzione di conformità alle disposizioni del T.U..
Inoltre, si evidenziano qui di seguito le ulteriori modifiche e novità .
Per quanto concerne la categoria dei volontari, è stata esteso a questi ultimi il regime di tutela sul lavoro vigente per i lavoratori autonomi, con la possibilità di adottare, in alternativa, un diverso sistema di protezione concordato con le associazioni o gli enti di volontari ed è stata rivisitata la disciplina sanzionatoria.
E’ stato introdotto, con l’art. 2-bis, la presunzione di conformità alle prescrizioni del T.U. allorquando l’azienda attui le norme tecniche e di buona prassi, oppure richieda la detta conformità alle Commissioni per i rapporti di lavoro previste dalla riforma Biagi (D.lgs. n. 276/2003).
In merito alla disciplina sulla sospensione dell’attività imprenditoriale, prevista per le ipotesi di lavoro irregolare o violazione delle norme di sicurezza, è stata esclusa ogni discrezionalità in capo all’Ispettore circa l’adozione della sanzione stessa.
Al fine dell’applicazione della sospensione, è stato eliminato il riferimento alla reiterazione della violazione, sostituendola con il concetto di "plurima", consistente nella rilevazione di almeno tre gravi violazioni durante il medesimo accertamento ispettivo, ovvero nella commissione di una stessa grave violazione per due volte in un biennio.
E’ stata esclusa l’adozione della sospensione nel caso di primo lavoratore occupato dall’impresa; ed, infine, alla sanzione dell’arresto, prevista per l’ipotesi di violazione del provvedimento di sospensione, è stata aggiunta in alternativa il pagamento di un’ammenda.
In relazione alla valutazione del rischio da stress lavoro – correlato, le modifiche normative stabiliscono innanzitutto, che detta valutazione deve essere basata su specifici criteri impartiti dalla Commissione consultiva ed in secondo luogo l’eliminazione del requisito della data certa per il documento di valutazione, che ai fini della prova, dovrà essere sottoscritto dal datore di lavoro, dal responsabile del servizio di prevenzione e dal rappresentante dei lavoratori.
Per le imprese di nuova costituzione, la valutazione in parola andrà effettuata entro 90 giorni, utilizzando criteri a discrezione del datore di lavoro.
A disposizione per tutti i chiarimenti del caso, porgiamo distinti saluti.
Dott.ssa Monica Melani
V
Rischi per la reiterazione dei co-co-pro.
SPETT. CLIENTELA
OGGETTO: REITERAZIONE NEL TEMPO DEI CONTRATTI DI LAVORO A PROGETTO
Notiamo da parte della ns. clientela, la costante reiterazione nel tempo di contratti di lavoro a progetto, cui segue magari l’assunzione come lavoro dipendente. E’ inutile ribadire la pericolosità della reiterazione dei contratti di lavoro a progetto che sconsigliamo nella maniera più assoluta.
Ricordate che il rischio di vertenza è "altissimo" e che, sono veri contratti di lavoro a progetto solo quei contratti con un vero obiettivo da raggiungere e che non implicano nel loro svolgimento quelle caratteristiche che sono tipiche del lavoro dipendente, quali: il rispetto di un orario di lavoro, l’assoggettamento al potere disciplinare dell’imprenditore, e, soprattutto, ricordate che il requisito fondamentale affinchè manchi la subordinazione, è l’autonomia della prestazione. Il collaboratore a progetto deve essere dotato di una professionalità autonoma che lo renda capace di raggiungere l’obiettivo prefisso.
Scoraggiamo pertanto, la reiterazione continua di contratti di lavoro a progetto che, ribadiamo, potrebbero essere considerati simulazione di rapporti di lavoro dipendente. Cordiali saluti.
DOTT. MONICA MELANI
Fondo Tesoreria novita’ 2009
FONDO TESORERIA: MAGGIORAZIONI, RIVALUTAZIONE E MISURE COMPENSATIVE
RIFERIMENTI : MESSAGGIO INPS N. 3506 DEL 12 FEBBRAIO 2009 L’INPS, con il Messaggio n. 3506 del 12 febbraio 2009, fornisce alcune precisazioni in materia di requisito occupazionale e obbligo di versamento al Fondo Tesoreria.
Inoltre, comunica la rivalutazione annuale del TFR al Fondo Tesoreria.
Con il Messaggio n. 3506 del 12 febbraio 2009, l’INPS
- fornisce precisazioni in merito al requisito occupazionale e all’obbligo di versamento al Fondo Tesoreria,
- comunica il tasso da utilizzare
- per il calcolo delle maggiorazioni dovute sulle quote di TFR da versare al Fondo Tesoreria per i periodi pregressi, intercorrenti tra la data di assunzione del lavoratore e la data di consegna da parte dello stesso del modello TFR2;
- per la determinazione della rivalutazione delle quote di TFR a carico del Fondo Tesoreria;
- la nuova misura (0,21%), per l’anno 2009, dell’esonero dal versamento dei contributi per le imprese i cui lavoratori destinano il TFR a previdenza complementare ovvero al Fondo Tesoreria INPS.
Requisito occupazionale e obbligo di versamento al fondo tesoreria
L’Istituto ricorda, innanzitutto, che, ai fini del versamento al Fondo Tesoreria, assume rilievo il requisito dimensionale dell’azienda (almeno 50 addetti) determinato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza:
- nell’anno 2006, per le aziende in attività al 31 dicembre 2006;
- nell’anno solare di inizio attività , per le aziende costituite dal 1 gennaio 2007 in poi.
Per quanto concerne, ad esempio, le aziende sorte nel 2007, le stesse avranno determinato la loro media al 31 dicembre 2007, analogamente, quelle costituite nel corso del 2008, al 31 dicembre 2008 e così via.
L’Istituto ribadisce che la media in questione rimane “cristallizzata”. A nulla rilevano, pertanto, le oscillazioni che successivamente possono intervenire,
- sia in caso di riduzione del numero degli addetti a meno di 50,
- sia in caso di raggiungimento, in data successiva al 31 dicembre 2006, ovvero a quello di inizio di attività , di un numero di addetti pari o superiore a 50.
Maggiorazione su importi periodi pregressi
Ai fini del versamento delle quote di TFR al Fondo Tesoreria, è previsto che gli importi
- riferiti a periodi pregressi (intercorrenti tra la data di assunzione del lavoratore e la data di consegna da parte dello stesso del modello TFR2),
- siano maggiorati di una somma aggiuntiva corrispondente alle rivalutazioni, calcolate, ai sensi dell’articolo 2120 del Codice civile, applicando il tasso d’incremento del TFR al 31 dicembre dell’anno precedente.
Al riguardo, l’INPS ricorda che, al mese di dicembre 2008, il tasso per la rivalutazione del TFR è stato fissato dall’ISTAT in misura pari a 3,036419%.
Pertanto, per il versamento degli importi dovuti a titolo di maggiorazione,
- il suddetto tasso va utilizzato con troncamento alle sole due cifre decimali (3,03%),
- occorre utilizzare nel quadro B-C del Modello DM10/2, il codice CF11 avente significato di “versamento maggiorazioni TFR L. 296/2006” indicando solo il numero dei lavoratori e il relativo importo dovuto, senza indicare alcun dato nelle caselle “giornate” e “retribuzioni”.
- Fondo di Tesoreria e Rivalutazione quote annuali di TFR
- L’articolo 2120 del Codice civile stabilisce che le quote annuali di TFR, con esclusione di quella maturata nell’anno, devono essere incrementate,
- al 31 dicembre di ogni anno,
- con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Come anticipato, al mese di dicembre 2008, il tasso per la rivalutazione del TFR è stato fissato in misura pari a 3,036419%. Tale tasso, quindi, deve essere utilizzato anche per la rivalutazione delle quote di TFR a carico del Fondo Tesoreria.
L’INPS ricorda che l’importo relativo alla rivalutazione, che grava sul Fondo Tesoreria, deve essere riportato, al lordo dell’imposta sostitutiva, nel flusso E-Mens, nell’elemento , presente in .
Misure compensative
In relazione alle misure compensative previste per le imprese i cui lavoratori destinano il TFR
- a previdenza complementare ovvero
- al Fondo Tesoreria INPS,
per l’anno 2009, l’esonero dal versamento dei contributi è stabilito, per ciascun lavoratore, in misura pari allo 0,21%.
Si ricorda che l’esonero in questione si applica prioritariamente considerando nell’ordine, i contributi dovuti per
- assegni familiari,
- maternità e
- disoccupazione.
Qualora l’esonero non trovi capienza sui contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per singolo lavoratore, l’eccedenza può essere recuperata sugli altri contributi dovuti all’INPS con esclusione dei contributi TFR e addizionale DS.
Si ricorda, infine, che i datori di lavoro
- determinano la percentuale di esonero spettante in proporzione alle quote di TFR destinate alla previdenza complementare e/o versate al Fondo Tesoreria,
- esponendola, sul quadro D del Modello DM10/2, con i codici
- TF13, nel caso di conferimento di TFR a previdenza complementare,
- TF14, nel caso di versamento al Fondo Tesoreria. Dott.ssa Monica Melani
Detassazione 2009
DETASSAZIONE PER IL 2009 : ESCLUSO IL LAVORO STRAORDINARIO E QUELLO SUPPLEMENTARE
RIFERIMENTI : ART. 5 DECRETO LEGGE N. 185 DEL 29 NOVEMBRE 2008
Il Governo ha emanato in data 29 novembre il DL. n. 185/2008 contenente una serie di misure finalizzate a ridurre l’impatto della crisi attuale. Tra quelle che riguardano direttamente il mondo del lavoro all’art. 5 è prevista la proroga della misura sperimentale in materia di detassazione introdotta dal DL n. 93/2008. L’estensione anche per l’anno 2009 dell’agevolazione fiscale è però limitata alle sole somme erogate a seguito dell’incremento della produttività del lavoro.
Come si ricorderà con l’approvazione del DL 27 maggio 2008 il Legislatore ha introdotto importanti misure economiche per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.
La norma in via generale prevede la possibilità di beneficiare in via sperimentale fino al 31 dicembre 2008 di una tassazione agevolata al 10% per specifiche somme erogate ai lavoratori nel periodo 1 luglio – 31 dicembre 2008.
Al fine di specificare i soggetti beneficiari, le somme oggetto dell’agevolazione, l’applicazione dell’imposta sostitutiva nonché gli adempimenti del sostituto d’imposta, l’Agenzia delle Entrate ha emanato nell’ordine: le Circolari n. 49 e n. 59/E/2008.
Ora, con le nuove misure anticrisi varate dal Governo, sono state prorogate solo in parte le misure sperimentali individuando nuovi limiti massimi in merito a:
– reddito di riferimento oltre il quale il dipendente non potrà beneficiare della detassazione, e
– limite massimo detassabile.
LE NUOVE REGOLE per il 2009
Le recenti disposizioni normative hanno stabilito che per il periodo dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 sono prorogate le misure sperimentali previste dal citato articolo 2, comma 1, lettera c) della Legge n. 126/2008. Il posticipo dell’agevolazione si riferisce alle somme erogate :
– a livello aziendale,
– in relazione a incrementi di competitività e redditività ,
– innovazione ed efficienza organizzativa e
– altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
Valutazioni per il diritto all’agevolazione
L’imposta sostitutiva del 10% è applicata in via automatica dal sostituto d’imposta qualora egli stesso abbia rilasciato il CUD 2009 per l’intero anno; diversamente è necessario che il lavoratore comunichi in forma scritta l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel corso del 2008.
Al fine dell’applicazione della misura sarà comunque necessario rispettare i seguenti limiti:
– non aver superato la soglia dei 35.000 euro di reddito da lavoro dipendente nel medesimo anno 2008 (in precedenza erano 30.000);
– il limite di importo complessivo oltre il quale la tassazione sarà quella ordinaria è pari a 6.000 euro (in precedenza erano 3.000).
–
Caratteristiche delle somme detassabili
Come precisato, gli importi corrisposti che si ritiene siano potenzialmente detassabili devono:
– comportare un reale incremento di produttività del lavoro e dell’efficienza organizzativa;
– risultare legati alla competitività e alla redditività dell’impresa;
– essere documentabili preferibilmente da una motivazione scritta in merito alla corresponsione ;
– essere riconducibili ad elementi di determinazione periodica anche se le modalità sono consolidate ante legge.
Inoltre possono
– essere stabilite in modo unilaterale dal datore di lavoro.
Quindi, gli elementi detassabili vanno intesi in senso ampio come specificato nella Circolare 59/E che mette in rassegna una serie di elementi retributivi che possono essere utilmente considerati rientranti nelle somme soggette a tassazione sostitutiva.
Esclusioni per il 2009
Dal combinato delle nuove disposizioni normative e di quelle in corso di validità nell’anno 2008, si ritiene coerente escludere dalla tassazione del 10% – nel periodo 1 gennaio 31 dicembre 2009 – quanto di seguito elencato:
– importi stabilmente riconosciuti in forma fissa già entranti nel patrimonio del lavoratore;
– straordinari e premi corrisposti per lavoro all’estero in quanto sono assorbiti dal forfet imponibile;
– straordinario forfetizzato non incentivante;
– straordinario calcolato in senso stretto giornaliero;
– straordinario calcolato in senso stretto settimanale;
– lavoro supplementare;
– valorizzazione della maggiorazione retributiva della banca ore;
– lavoro reso nel rispetto delle clausule elastiche;
– straordinari forfetizzati ma analiticamente determinati.
Precisazioni
Preme ricordare che in ogni caso l’agevolazione in esame per l’anno 2008 prevede la possibilità di applicare l’imposta sostitutiva del 10%, nel limite complessivo di 3.000 euro lordi, sulle sole somme:
– effettivamente erogate dal sostituto entro il 12 gennaio 2009 per effetto del principio di cassa allargato. Dott.ssa Monica Melani
Sicurezza sul lavoro : rinvio
SICUREZZA SUL LAVORO: RINVIO DEI TERMINI
Riferimenti: Decreto Legislativo n. 81/2008
Decreto Milleproroghe
Con il decreto “Milleproroghe”, approvato dal Consiglio dei Ministri e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stato proposto uno schema di decreto legge contenente, tra le altre, la proroga dei termini di applicazione di alcune disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 (Testo Unico sicurezza).
Tali proroghe riguardano la “data certa” dei documenti di valutazione dei rischi, la sorveglianza sanitaria in fase preassuntiva e la comunicazione all’INAIL degli infortuni sul lavoro.
Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 dicembre 2008 ha approvato il Decreto Legge (soprannominato Milleproroghe) che reca disposizioni finanziarie urgenti e la proroga di alcuni termini previsti da disposizioni di legge, al fine di favorire l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, nonché l’operatività delle iniziative collegate ai termini in scadenza.
TESTO UNICO SICUREZZA
Tra le tante proroghe presenti nello schema di Decreto Legge spiccano le proroghe contenute nell’articolo 41, che ha come titolo “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81”.
Con il comma 1 vengono in pratica prorogati al 16 maggio 2009 i seguenti termini di applicazione:
– disposizione relativa alla comunicazione degli infortuni sul lavoro di durata superiore ad un giorno (articolo 18, comma 1, lettera r) del D.Lgs n. 81/2008) per l’applicazione della quale, con la Legge n. 129/2008, era gia stato concesso il differimento al 1° gennaio 2009;
– disposizione relativa alla sorveglianza sanitaria in fase preassuntiva (articolo 41, comma 3 D.Lgs 81/2008) per l’applicazione della quale era stato anche già concesso il differimento al 1° gennaio 2009.
Il termine sopraindicato del 16 maggio 2009 è stato individuato poiché coerente con l’entrata in vigore (prevista per la stessa data) delle “disposizioni integrative e correttive” al D.Lgs n. 81/2008, da adottare ex articolo 1, comma 6 della Legge n. 123/2007.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
L’articolo 306, comma 2, del Testo Unico fissa al 31 dicembre 2008 l’entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla valutazione di tutti i rischi e l’elaborazione del relativo nuovo documento.
Le novità che entrano in vigore con il decreto milleproroghe, riguardano le attività riferibili a gruppi di lavoro esposti a rischi particolari, tra cui:
– quelli collegati allo stress lavoro correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004,
– quelli riguardanti le lavoratrici madri in stato di gravidanza,
– nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età , alla provenienza da altri paesi.
A partire dal 1° gennaio 2009 il documento di valutazione dei rischi aziendale dovrà , quindi, essere redatto secondo i nuovi contenuti e le nuove modalità , di cui agli articoli 28 e 29 del D.Lgs 81/2008 e agli articoli aventi ad oggetto la valutazione dei rischi contenuti all’interno del T.U.
Verranno, inoltre, applicate, in caso di omessa o inadeguata valutazione dei rischi, le nuove sanzioni previste dall’articolo 55 del T.U. Sicurezza, o, se indicate, le sanzioni nei titoli specifici, ai sensi del principio di specialità contenuto nell’articolo 298 del Decreto Legislativo suddetto.
Resta inteso che, mentre la data dell’entrata in vigore delle disposizione sul documento di valutazione rimane inalterata sussiste il rinvio al 31 giugno 2009 dell’applicazione della disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 28 stesso sulla “data certa” da apporre sul documento di valutazione dei rischi.
Si evidenzia, inoltre, che, a differenza di quanto inizialmente sostenuto, dovrà essere redatto entro il 31 dicembre 2008 il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DURVI) da parte delle aziende che abbiano ancora in corso a quella data un contratto di appalto stipulato al 25 agosto 2007 (articolo 26, comma 3, D.Lgs 81/2008).
Dott.ssa Monica Melani
Sgravi alla contrattazione di 2° livello
SGRAVIO ALLA CONTRATTAZIONE DI 2° LIVELLO: PRONTA LA GRADUATORIA CONCLUSIVA
Riferimenti: INPS, Messaggio n. 27274 del 5 dicembre 2008
INPS, Messaggio n. 21985 del 2 ottobre 2008
INPS, Circolare n. 82 del 6 agosto 2008
Decreto 7 maggio 2008, G.U. n. 178 del 31 luglio 2008 L’INPS con il Messaggio n. 27274 del 5 dicembre 2008 informa che è stata definita la graduatoria delle domande di sgravio contributivo relative alla contrattazione di secondo livello. L’istituto comunica che le aziende e gli intermediari verranno avvisati tramite posta elettronica. La graduatoria in parola è inoltre consultabile all’interno della sezione Servizi on-line del sito internet www.inps.it.
Con la “pubblicazione” della graduatoria si avvia alla conclusione il lungo iter relativo alla richiesta di sgravio contributivo per i premi di risultato e le erogazioni in genere, legati a indici di competitività e/o produttività , previsti dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello.
Come si ricorderà , a seguito del contingentamento delle risorse, gli interessati avevano dovuto procedere alla trasmissione on-line delle domande di sgravio, nel periodo indicato dall’Istituto e precisamente dalle ore 15.00 del giorno 15 settembre 2008 alle ore 15.00 del giorno 8 ottobre 2008.
criteri di priorità
Con il messaggio in parola l’INPS evidenzia i criteri di priorità nell’accettazione delle domande, previsti dal Decreto 7 maggio 2008, e di seguito elencati:
– in “prima posizione” le domande con data stipula e data deposito del contratto anteriore o uguale al 31 dicembre 2007, i cui effetti si protraggono anche successivamente a tale data;
– a seguire le domande con data stipula del contratto anteriore o uguale al 31 dicembre 2007, ma la cui data di deposito è successiva; in questo caso l’ordine è:
ï¼ cronologico di ricezione della domanda di ammissione;
ï¼ a parità di data di ricezione secondo la data di stipula del contratto;
– in “ultima posizione” i contratti con data di stipula posteriore o uguale al 1° gennaio 2008 e data di deposito del contratto successiva al 31 dicembre 2007; in questo caso, ma anche nel caso sia stata indicata una data anteriore al 1° gennaio 2008, l’ordine è:
ï¼ per data di stipula;
ï¼ a parità di data di stipula, per data di ricezione della domanda.
L’INPS fa presente che sono state accettate anche le domande trasmesse con flussi telematici strutturalmente corretti ma contenenti inesattezze e/o imprecisioni non determinanti alla fine dell’accesso al beneficio.
modalita’ di comunicazione
Conclusa, dunque, l’istruttoria da parte dell’INPS della domande di sgravio presentate, la comunicazione dell’esito viene comunicata tramite posta elettronica, alle aziende a agli intermediari indicati nelle domande, ma sarà anche consultabile tramite l’applicazione web presente sul sito www.inps.it, alla sezione Servizi On-line, Aziende Consulenti e Professionisti, tramite l’applicazione Sgravi Contrattazione di II Livello.
FRUIZIONE DELLO SGRAVIO
Si dovrà attendere ancora qualche giorno per ottenere le concrete indicazione da parte dell’INPS delle modalità operative per la fruizione del beneficio contributivo. E’ in corso di pubblicazione infatti la circolare con le regole sul conguaglio, anche se, come anticipato nel Messaggio n. 8312/2008, l’Istituto ha già chiarito che per i datori di lavoro che avessero continuato ad operare la decontribuzione sui premi di risultato, se non ammessi allo sgravio, la restituzione avverrà senza sanzioni.
Nel caso in cui tali datori di lavoro, al contrario, siano stati ammessi all’incentivo contributivo, possono compensare l’ammontare della contribuzione non versata con gli importi spettanti a titolo di sgravio, sempre senza ulteriori oneri aggiuntivi.