ELABORAZIONE DELLE PAGHE CON HR PORTAL

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CONSULENZA DEL LAVORO E SINDACALE

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È ARRIVATO IL PORTALE CENTURION!

Categoria: News

Incentivi a Milano

Incentivi a Milano

Milano, 14.02.2012
Spett.le clientela

 

Oggetto: Incentivi a Milano per inserimento di giovani in azienda.

 

Il comune e la camera di Commercio di Milano, per agevolare la stabilizzazione di personale in forza e per incentivare l’inserimento in azienda dei giovani, hanno messo a disposizione di piccole e medie imprese del comune di Milano un bando per 2,3 milioni di euro, di cui 1,5 milioni per le assunzione di persone che non abbiano compiuto 35 anni e 830 mila per il mantenimento dell’impiego per i lavoratori già in forza.

L’iniziativa sarà aperta per quattro mesi dal 7 marzo al 7 luglio e i 2.3 milioni di euro saranno corrisposti a fondo perduto in contributi del valore tra 3 mila e 7mila euro a secondo della tipologia di intervento.

Un’ulteriore maggiorazione di 3 mila euro è riservata a quelle aziende che risulteranno essere state create da non più di 18 mesi o, in alternativa se si tratta di realtà che assumono o stabilizzano lavoratori residenti nel comune di Milano.

 

Cordiali saluti

(Dott.ssaMonica Melani)

MODELLI CUD RELATIVI ALL’ANNO 2011

MODELLI CUD RELATIVI ALL’ANNO 2011

MILANO, 8 FEBBRAIO 2012

SPETT.
CLIENTELA
OGGETTO: MODELLI CUD RELATIVI ALL’ANNO 2011
Scade il 28 febbraio il termine entro cui i datori di lavoro devono consegnare i Cud/2012, relativi al 2011, a dipendenti e collaboratori per rendere conto del rapporto intercorso l’anno scorso sotto gli aspetti fiscali e previdenziali.
Ricordiamo che:
– I lavoratori che nell’anno hanno posseduto soltanto i redditi attestati nella certificazione Cud/2012 sono esonerati dalla presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi, a patto che siano state correttamente effettuate le operazioni di conguaglio fiscale;
– La dichiarazione può essere presentata comunque, in presenza di oneri che si intendano portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall’imposta;
– La dichiarazione dei redditi deve essere altresì presentata se il contribuente ha posseduto nell’anno, altri redditi propri (stipendi, pensioni, indennità, redditi di terreni e fabbricati, ecc…) o dei figli minori;
– I titolari del Cud devono, in ogni caso presentare il quadro RM del modello Unico/2012 persone fisiche, se hanno percepito nel 2011 redditi di capitale di fonte estera, hanno detenuto investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria o hanno effettuato trasferimenti da o verso l’estero di denaro, titoli e attività finanziarie.

Porgiamo cordiali saluti.
DOTT. MONICA MELANI

CIRCOLARE SULLA NUOVA POSSIBILITA’ DI DISCIPLINARE LE CLAUSOLE FLESSIBILI ED ELASTICHE NEL CONTRATTO PART-TIME

CIRCOLARE SULLA NUOVA POSSIBILITA’ DI DISCIPLINARE LE CLAUSOLE FLESSIBILI ED ELASTICHE NEL CONTRATTO PART-TIME

MILANO, 8 FEBBRAIO 2012

SPETT.
CLIENTELA

OGGETTO: CIRCOLARE SULLA NUOVA POSSIBILITA’ DI DISCIPLINARE LE CLAUSOLE FLESSIBILI ED ELASTICHE NEL CONTRATTO PART-TIME.
Spett. clientela,
il Ministero del lavoro ha dato il suo parere in merito alla possibilità di regolamentare individualmente le clausole flessibili ed elastiche nel contratto part time, dopo l’entrata in vigore della legge di stabilità anno 2012.
La legge di stabilità (art. 22 comma 4) consente alle parti del contratto individuale di concordare le clausole flessibili ed elastiche in assenza di regolamentazione della contrattazione collettiva.
Pertanto, sono il datore di lavoro ed il lavoratore che possono concordare le clausole flessibili ed elastiche del contratto part time, consentendo una migliore gestione della prestazione lavorativa. Nel caso di clausola flessibile, è consentito spostare la collocazione temporale della prestazione lavorativa; nel caso di clausola elastica, è possibile, nel caso dei contratti di tipo verticale e misto, richiedere una maggiore prestazione. Nel momento in cui, le clausole flessibili ed elastiche vengono introdotte e regolamentate nel contratto individuale, sarà sufficiente la richiesta del solo datore di lavoro, in quanto il lavoratore ha già dato il suo consenso in occasione della stipula del contratto.
La possibilità di stipulare le clausole flessibili ed elastiche a livello individuale, riguarda solo i casi in cui i contratti collettivi non le abbiano regolamentate.
Quindi, solo in caso di assenza di previsione del contratto collettivo, la pattuizione può avvenire a livello individuale.

Cordiali saluti.
DOTT. MONICA MELANI

LA RIFORMA DELLE PENSIONI-RICORDIAMO I PUNTI SALIENTI

LA RIFORMA DELLE PENSIONI-RICORDIAMO I PUNTI SALIENTI

MILANO, 28 GENNAIO 2012

SPETT.
CLIENTELA

OGGETTO: LA RIFORMA DELLE PENSIONI-RICORDIAMO I PUNTI SALIENTI
Ricordiamo alla ns. spettabile clientela, i punti salienti della riforma delle pensioni:
1) A partire dall’anno 2012, le anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 2011 verranno calcolate per tutti i lavoratori con il sistema contributivo;
2) Il sistema contributivo è un sistema di calcolo della pensione che si basa su tutti i contributi versati durante l’intera vita assicurativa; il sistema retributivo, invece, si base sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di vita lavorativa;
3) Tutti i lavoratori che avrebbero usufruito di una pensione calcolata esclusivamente con il calcolo retributivo (evidentemente più vantaggioso) avranno una pensione in pro rata calcolata con entrambi i sistemi di calcolo;
4) Età per il pensionamento di vecchiaia: dal 1 gennaio 2012, per le donne, lavoratrici dipendenti, 62 anni; entro il 2018, le donne, lavoratrici dipendenti, conseguiranno la pensione di vecchiaia a 66 anni. Per le lavoratrici autonome e le iscritte alla gestione separata, dal 1 gennaio 2012, l’età pensionabile è fissata a 63 anni e 6 mesi; dal 2018, sarà necessario avere compiuto i 66 anni. Gli uomini, invece, sia dipendenti che autonomi, sin dal 2012 conseguono la pensione a 66 anni. Per ottenere il pensionamento di vecchiaia, sia uomini che donne, devono avere un’anzianità contributiva di almeno 20 anni;
5) Dal 1 gennaio 2012, la pensione di anzianità non esiste più; è stata sostituita dalla pensione c.d. anticipata. Non bastano più i 40 anni ma ce ne vogliono per l’anno 2012, 41 e 1 mese per le donne e 42 e 1 mese per gli uomini.
6) Il meccanismo delle quote è stato abolito così come la finestra di scorrimento di 12 mesi di attesa (finestra mobile). La pensione decorrerà dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.
7) Sono stati introdotti dei disincentivi per chi chiede la pensione anticipata prima dei limiti anagrafici previsti per la vecchiaia.
8 ) Da 62 a 70 anni il pensionamento sarà flessibile con applicazione dei relativi coefficienti di trasformazione del capitale accumulato con il metodo contributivo calcolati fino a 70 anni.
9) Per le donne che entro il 31 dicembre 2012 raggiungono i 60 anni di età e hanno almeno 20 anni di anzianità contributiva potranno andare in pensione di vecchiaia al compimento dei 64 anni di età;
10) Per i lavoratori del settore privato: i lavoratori (uomini e donne) che entro il 31 dicembre 2012 maturano 36 anni di contribuzione e 60 anni di età o 35 di contribuzione e 61 di età potranno andare in pensione al compimento dei 64 anni di età;
le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2012 maturano almeno 20 anni e, alla medesima data, conseguano un’età anagrafica di almeno 60 anni, potranno andare in pensione di vecchiaia al compimento dei 64 anni di età;
11) IMPORTANTE: ai lavoratori che maturano i requisiti previsti entro il 31 dicembre secondo la normativa vigente alla predetta data del 31 dicembre 2011, non si applica la riforma delle pensioni, vale a dire l’aumento dell’età pensionabile e l’abolizione delle pensioni di anzianità;
lo stesso dicasi per le lavoratrici dipendenti ed autonome, in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un’età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome per le quali, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità qualora optino per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.
Con l’occasione, comunichiamo alla spettabile clientela, che il ns. studio, collegato alla FONDAZIONE NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO, è diventato uno studio di CONSULENZA PREVIDENZIALE, e, sulla base della presentazione di un estratto conto aggiornato, siamo in grado di prospettare al cliente, la possibile decorrenza della pensione, quale alternativa è la migliore possibile, e gli importi di pensione presunti che verranno conseguiti. Cordiali saluti.

DOTT. MONICA MELANI

Circolare “Varie” del 24 gennaio 2012

Circolare “Varie” del 24 gennaio 2012

MILANO, 24 GENNAIO 2012
SPETT.
CLIENTELA

OGGETTO: VARIE

1) GESTIONE SEPARATA INPS: NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
A decorrere dall’anno 2012, i contributi di pertinenza degli iscritti alla Gestione Separata, risultano così rideterminati:
a) 27,72% (27,00 aliquota IVS + 0,72 di aliquota aggiuntiva per la maternità), dovuto per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
b) 18,00%, dovuto dai soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) e dai soggetti provvisti di altra forma pensionistica obbligatoria.

2) INAIL: DOMANDE DI FINANZIAMENTO PER LA SICUREZZA
E’ stato recentemente pubblicato in G.U. il bando Inail per incentivi alle imprese relativo all’anno 2011. Le piccole, medie e micro imprese che hanno investito in progetti di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono accedere agli incentivi stanziati dall’Inail (200 milioni di euro) inviando domanda per via telematica dal 28 dicembre 2011 e fino alle ore 18,00 del 7 marzo 2012. Il sostegno consiste in un contributo in conto capitale pari al 50% delle spese ammesse, con un importo massimo erogabile per impresa fissato in 100.000 euro ed un minimo di 5.000 euro (con eccezione per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, per le quali, non è fissato il limite minimo di spesa). I titolari dei progetti accolti a seguito della presentazione telematica, saranno chiamati a presentare una perizia giurata redatta da tecnico abilitato, regolarmente iscritto a collegi o ordini professionali e con competenze specifiche nella materia attinente al progetto presentato. Prima di procedere alla presentazione della domanda, è basilare verificare la corretta e completa redazione del Documento di valutazione dei rischi. Nel bando, infatti, è scritto che la causa di infortunio o il fattore di rischio per il quale il progetto viene presentato, deve essere riscontrabile, a pena di esclusione, nel DVR (documento di valutazione dei rischi).
Un altro requisito indispensabile per accedere al contributo, è essere in regola con gli obblighi contributivi di cui al DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.).
Le aziende che non sono in grado di ottenere il Durc non possono quindi presentare domanda. Sarà inoltre necessario rimanere in regola con il Durc fino alla rendicontazione del progetto, non solo al momento della domanda.
E’ molto importante anche la dimensione di impresa, perché parametro fondamentale; infatti, il punteggio che ne scaturisce oscilla tra un massimo di 45 punti ed un minimo di 7 punti. E’ evidente che, ai fini del raggiungimento dei 105 punti richiesti, questo parametro incide in maniera importante.

3) GIURISPRUDENZA: IL RICARICO DELLE SCHEDE CARBURANTI EQUIVALE ALL’USO DI FATTURE FALSE
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 912 pubblicata il 13 gennaio 2012, ha affermato che “gonfiare” le schede carburanti equivale a presentare dichiarazione fraudolenta; costituisce reato ed equivale ad emettere fatture false. Il ricorrente, un imprenditore che aveva dichiarato un consumo di carburante maggiore rispetto a quello sostenuto, è stato condannato; l’imprenditore in questione, aveva indicato sulle schede carburante, rifornimenti effettuati in giorni in cui il distributore era risultato chiuso.

4) FINANZIAMENTI ALLE PMI UTILIZZABILI IN AMBITO NAZIONALE:
a) BANDO INAIL di cui abbiamo parlato sopra e in scadenza al 7 marzo 2012;
b) PROGRAMMA AMVA – CONTRIBUTI ALLE AZIENDE CHE ASSUMONO APPRENDISTI: il programma è promosso dal Ministero del lavoro e fino a concorrenza delle risorse disponibili, e comunque non oltre il 31/12/2012, verrà riconosciuto alle imprese:
– Un contributo di euro 5.500,00 per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato a tempo pieno;
– Un contributo di euro 4.700,00 per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere a tempo pieno.
I datori di lavoro devono però essere in regola con l’applicazione del CCNL di riferimento, con la normativa in materia di sicurezza del lavoro, con le norme sul lavoro dei disabili, con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, con le normative regionali di rispetto del contratto di apprendistato.

Si precisa che i professionisti non sono ammessi a questo bando.

Porgiamo cordiali saluti.
DOTT. MONICA MELANI

Agevolazioni nuove assunzioni

Agevolazioni nuove assunzioni

MILANO, 23 GENNAIO 2012

SPETT.
CLIENTELA

OGGETTO: AGEVOLAZIONI PER I GIOVANI UNDER 35 ANNI E PER LE DONNE LAVORATRICI SENZA LIMITI DI ETA’

Spett. clientela,
di seguito, riepiloghiamo quanto previsto dall’art. 2 del D. L. 201/2011, c.d. Manovra Monti:
LAVORATORI AL DI SOTTO DI 35 ANNI:
Il datore di lavoro che assume lavoratori al di sotto di 35 anni assunti dal 1.1.2012 con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, usufruirà di maggiori deduzioni dalla base imponibile del tributo regionale sulle attività produttive Irap, e più precisamente:
– Euro 15.200 per le sedi di lavoro ubicate nei territori meridionali ed in Sicilia ed in Sardegna;
– Euro 10.600 per le sedi di lavoro ubicate nei restanti territori.
LAVORATRICI:
A prescindere dall’età posseduta, l’assunzione delle lavoratrici a tempo indeterminato, comporterà le maggiori deduzioni del cuneo fiscale, come per i lavoratori al di sotto di 35 anni.
Ricordiamo poi, che, in base, a quanto previsto dalla Legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2012), per quanto riguarda i CONTRATTI DI APPRENDISTATO, si applica l’azzeramento dei contributi alle seguenti condizioni:
1) Contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012;
Studio di consulenza del lavoro
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2) Limitatamente ai primi 3 anni del contratto;
3) ai datori di lavoro che occupano fino a 9 addetti;
4) fino al 2016.
Per quanto riguarda poi, i contratti part time, sempre secondo quanto previsto dalla legge di stabilità anno 2012, ricordiamo che sono state soppresse le clausole flessibili ed elastiche (le quali devono essere contemplate in un patto scritto a sé stante, contestuale al contratto di lavoro alla condizione che esse siano consentite e regolamentate dalla contrattazione collettiva). In secondo luogo, si riduce da cinque a due giorni lavorativi, il periodo di preavviso che deve essere rispettato da parte del datore di lavoro, qualora intenda avvalersi in concreto della clausola flessibile o elastica.
Sempre la legge di stabilità, ha soppresso la norma in base alla quale, l’accordo tra le parti (risultante da atto scritto) per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, deve essere convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

 

Porgiamo cordiali saluti.
DOTT. MONICA MELANI

Indici di subordinazione; occasionalità della prestazione e divisa obbligatoria

Indici di subordinazione; occasionalità della prestazione e divisa obbligatoria

La fattispecie concreta esaminata dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 58/2009, riguarda il ricorso – rigettato dal Tribunale e dalla Corte d’Appello – presentato da un cameriere di un ristorante, il quale prestava il proprio lavoro occasionalmente e con discontinuità , al fine di ottenere il pagamento delle differenze retributive dovute per prestazioni rese in regime di subordinazione per cinque giorni settimanali, per la reintegrazione ed il risarcimento del danno per licenziamento illegittimo.

La Suprema Corte, con la suddetta pronuncia, ha stabilito che la scarsità e saltuarietà della prestazione da parte del lavoratore non esclude il vincolo di subordinazione, in quanto il rapporto di lavoro subordinato non presuppone tra i suoi indici caratteristici, che il lavoratore sia a completa disposizione del datore di lavoro.
Pertanto, la scarsità e l’occasionalità delle prestazioni effettuate da un cameriere di un ristorante, non qualifica il predetto lavoratore come autonomo.

Con la sentenza di cui si tratta, la Cassazione ha altresì affermato che l’obbligo di indossare una divisa come abbigliamento di lavoro costituisce un indice di subordinazione, escludendo l’autonomia del lavoratore.

Oltre al succitato nuovo requisito dell’uniformità dell’abbigliamento, la Corte di Cassazione ha indicato quali caratteristiche in forza delle quali inquadrare un rapporto di lavoro tra quello subordinato:

  • l’assenza di rischi economici per il lavoratore;
  • l’osservanza di un orario di lavoro;
  • l’inserimento nell’altrui organizzazione produttiva, con particolare riguardo al coordinamento con l’attività degli altri lavoratori.

Infine, la Suprema Corte dichiara che non è possibile considerare quale lavoratore autonomo, un cameriere di un ristorante il quale non potrebbe fornire la sua prestazione senza coordinamento con i colleghi ed in assenza delle direttive del datore di lavoro, in merito ad esempio alla divisa, all’orario di lavoro od alla distribuzione dei tavoli.

 

Schede carburanti

Schede carburanti

Spett.le Clientela,

OGGETTO: SCHEDE CARBURANTI INATTENDIBILI – DETRAZIONI

Con la sentenza n. 7272 del 26/03/2009, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria in merito alla tassazione di importi relativi a schede carburanti ritenute inattendibili rispetto al parco macchine ed all’attività svolta dall’azienda.

La Suprema Corte ha infatti sancito l’illegittimità della detrazione di spese per schede carburante evidentemente inattendibili, in quanto sproporzionate al tipo di attività svolta dall’azienda ed al parco macchine posseduto dalla stessa.

Le schede inattendibili, afferma la Corte di Cassazione, costituiscono una presunzione semplice a favore dell’Amministrazione, sufficienti a provare e giustificare il recupero a tassazione degli importi oggetto delle schede stesse.

E’ pertanto, onere del contribuente provare il contrario, cioè l’attendibilità delle schede carburante, oltre all’entità dei propri costi.

A disposizione per tutti i chiarimenti del caso, porgiamo distinti saluti.

Dott.ssa Monica Melani

Lavoro notturno e disabili a carico

Lavoro notturno e disabili a carico

LAVORO NOTTURNO E SOGGETTI CON UN DISABILE “A PROPRIO CARICO”
RIFERIMENTI : MINISTERO DEL LAVORO, INTERPELLO N. 4/2009 Il Ministero del Lavoro con interpello n. 4 del 06 febbraio 2009. ha risposto ad un quesito della Confindustria, in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 11, comma 2 lettera c), del D.Lgs. n. 66/2003, ribadendo che non sono obbligati a prestare lavoro notturno, fra l’altro, la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile, purché sussista l’effettività  dell’assistenza prestata al disabile, secondo le recenti regole previste dall’INPS.
La Direzione Generale per l’Attività  ispettiva del Ministero del Lavoro con l’interpello in commento fornisce un chiarimento in relazione all’individuazione del soggetto ammesso al beneficio di cui all’articolo 11, comma 2 lettera c) del D.Lgs n. 66/2003 secondo il quale la lavoratrice o il lavoratore che abbia a carico un soggetto disabile, ai sensi della Legge n.104/1992 possono rifiutare di svolgere lavoro notturno.
Il disposto normativo
L’articolo 33 della Legge n. 104/1992 riconosce una serie di benefici a favore del lavoratore che presta assistenza ad un familiare con disabilità  grave.
In particolare, l’articolo in esame prevede che:
 (comma 2) la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità  accertata, possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino;
 (comma 3) successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità , nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità  parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità  non sia ricoverata a tempo pieno.
L’articolo 11, comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 66/2003 riconosce alla lavoratrice o al lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 la possibilità  di rifiutare di prestare lavoro notturno.
Si deve, infatti, notare come, a differenza della legge n. 104/1992, che annovera i soggetti che possono beneficiare dei permessi giornalieri o mensili, la norma contenuta nel D.Lgs n. 66/2003 stabilisce che i soggetti che possono rifiutarsi di svolgere attività  notturna sono, genericamente, quelli con un disabile ” a proprio carico”.
In assenza, infatti, di significativi precedenti giurisprudenziali in materia e di specifiche indicazioni interpretative il Ministero del Lavoro ha precisato che,
– visto che la normativa di cui alla L. 104/1992 è volta,
– in particolare attraverso la fruizione del permessi di cui all’articolo 33,
– ad agevolare la cura del soggetto che si trovi in stato di disabilità ,
– di conseguenza, anche la disposizione contenuta nel D.Lgs 66/2003,
– deve essere interpretata secondo la medesima ratio.
Più in particolare i benefici in questione, quindi compresi quelli riguardanti l’astensione dal lavoro notturno, vanno collegati ad un’effettiva assistenza da parte della lavoratrice e del lavoratore al soggetto disabile.
Circolare INPS n. 90 del 23 maggio 2007
A tal proposito bisogna ricordare che, in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, l’INPS, rivedendo le precedenti indicazioni fornite in merito alla concessione dei benefici previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 33 della Legge n.104/1992, con la Circolare INPS n. 90 del 23 maggio 2007 ha chiarito che:
 la persona con disabilità  in situazione di gravità  – ovvero il suo amministratore di sostegno ovvero il suo tutore legale – può scegliere liberamente chi, all’interno della stessa famiglia, deve prestare l’assistenza prevista;
 tale assistenza non deve essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri della sistematicità  e dell’adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità  in situazione di gravità ;
 i permessi (orari e giornalieri previsti ai commi 2 e 3 dell’articolo 33 della Legge n. 104/1992) si devono riconoscere anche a quei lavoratori che
– pur risiedendo o lavorando in luoghi anche distanti da quello in cui risiede la persona con disabilità  in situazione di gravità ,
– offrano allo stesso un’assistenza sistematica ed adeguata,
– fermo restando il potere organizzativo del datore di lavoro.
In sede di richiesta dei benefici in esame, dovrà  essere predisposto un “Programma di assistenza” a firma congiunta del lavoratore richiedente e della persona con disabilità  in situazione di gravità  – ovvero del suo amministratore di sostegno ovvero del suo tutore legale – sulla cui eventuale valutazione di congruità  medico legale si esprimerà  il dirigente responsabile del Centro medico legale della sede INPS competente.
conclusioni
In conclusione, il Ministero del Lavoro con l’interpello in esame ritiene che, l’individuazione dei soggetti ammessi al beneficio stabilito dal D.Lgs. n. 66/2003, deve essere fatta secondo i criteri della “sistematicità  ed adeguatezza” enunciati dalla circolare dell’INPS.
Di conseguenza solo il soggetto che risulti gia godere dei benefici della Legge n. 104/1992, o che possiede i requisiti per goderne, potrà  richiedere l’esonero dal lavoro notturno. Dott.ssa Monica Melani

Rimborsi spese e LUL

Rimborsi spese e LUL

RIMBORSI SPESE E SANZIONE PER MANCATA EVIDENZA SUL LUL
RIFERIMENTI : VADEMECUM 5 DICEMBRE 2008
DM 9 LUGLIO 2008 L’articolo 39 del DL n. 112/2008 include tra le registrazioni obbligatorie relative a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro anche le somme a titolo di rimborso spese.
L’evidenza o meno a Libro unico delle somme corrisposte al lavoratore a titolo di rimborso spese è stata ed è una delle questioni centrali all’attenzione degli operatori, in quanto il Legislatore, nella formulazione della norma (art. 39 del DL n. 112/2008), non ha specificato se si debba trattare di rimborsi spese esenti o imponibili fiscalmente e previdenzialmente.
Questa sommaria formulazione delle disposizioni normative porta a ritenere che l’obbligo di evidenziare i rimborsi spese a Libro unico sia allargato anche a quelli esenti.
Ciò nonostante, tale interpretazione sembra in conflitto con la logica semplificatrice di tutto il provvedimento.
I RIMBORSI SPESE
Il rimborso spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio non è imponibile, purché vi sia idonea documentazione.
I documenti validi al fine di certificare le spese in elenco sono i seguenti:
– fattura;
– ricevuta fiscale integrata con i dati identificativi del cliente;
– scontrino integrato con numero di codice fiscale del dipendente o del committente, e i dati relativi alla natura, alla quantità  e qualità  dell’operazione;
– nota spesa riepilogativa intestata al dipendente, con allegate le ricevute e gli scontrini fiscali, anche non integrati, nonché i biglietti di trasporto di autobus, taxi, metropolitana ecc..
A riguardo va precisato che per le spese non documentabili, quali ad esempio le spese telefoniche, i parcheggi, le mance o i depositi bagagli, eventualmente sostenute dal lavoratore, esiste una franchigia nel limite giornaliero di:
– euro 15,49 per le trasferte in territorio nazionale e
– euro 25,82 per le trasferte all’estero.
COSA DICE IL VADEMECUM
Alla richiesta se i rimborsi spese vadano sempre iscritti a Libro unico, i tecnici del Ministero del Lavoro (risposta numero 11/B), hanno confermato che:
“vanno eseguite le annotazioni relative ai rimborsi spese anche se esenti fiscalmente e contributivamente” precisando comunque che
“la mancata annotazione di importi marginali o non ricorrenti potrà  non essere di regola sanzionata se è esclusa qualsiasi incidenza di carattere contributivo e fiscale e con obbligo di dettaglio analitico delle attività  aziendali al riguardo”.
Con riferimento al significato di “importo marginale e non ricorrente”, durante il Forum Lavoro 2009, i rappresentanti ministeriali hanno chiarito per inciso che:
àž la “ricorrenza” dell’emolumento va intesa come non occasionalità  e
 la “marginalità ” come scarsa rilevanza economica con riferimento alla retribuzione annua complessiva di riferimento.
La sanzione
Nel caso di inosservanza di quanto sopra, nell’ipotesi in cui il dato non inserito abbia riflessi contributivi, fiscali o retributivi ovvero il dato non venga inserito nonostante esplicita diffida dell’ispettore, la sanzione da applicare corrisponde a:
ILLECITO SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA
Omessa o infedele registrazione dei dati con conseguente differenza di trattamento retributivo, previdenziale o fiscale. – da 150 a 1.500 euro fino a 10 lavoratori
– da 500 a 3.000 euro oltre i 10 lavoratori
Diverso è il caso di inserimento del dato di rimborso spese (in assenza di riflessi sul piano retributivo, contributivo e fiscale) successivamente alla richiesta dell’ispettore. Infatti, in occasione del Forum Lavoro 2009, il Ministero ha affermato che la sanzione da applicare corrisponde a: ILLECITO SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA
Tardiva registrazione dei dati sul Libro unico – da 100 a 600 euro fino a 10 lavoratori
– da 150 a 1.500 euro oltre i 10 lavoratori
Con riferimento a questa ultima fattispecie di violazione, la dichiarazione del Legislatore appare in contrasto con quanto è stato evidenziato sulla ormai nota Circolare n. 20/2008, ovvero che
“oggetto di sanzione sono pertanto unicamente le omesse e le infedeli registrazioni che direttamente comportano un disvalore ai fini retributivi, previdenziali (contributivi e assicurativi) o fiscali relativamente al singolo rapporto di lavoro, ovvero un occultamento ai fini legali .”.
il differimento
Con riferimento al periodo di registrazione a Libro unico degli importi liquidati a titolo di rimborso spese, il Ministero nella risposta 29/A include gli stessi tra le voci che possono essere considerati differibili.
Da quanto sopra ne consegue che la registrazione dovrebbe avvenire con un differimento non superiore ad un mese come previsto al comma 3 dell’articolo 1 del DM 9 luglio 2008. A riguardo preme però precisare che il differimento di cui al decreto riguarda “i dati variabili delle retribuzioni” e quindi ai dati con natura retributiva.
I rimborsi spese non hanno natura retributiva. Quindi, si ritiene possibile la registrazione effettuata liberamente dall’azienda senza il rispetto dei 30 giorni dalla loro “maturazione”. Dott.ssa Monica Melani