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Categoria: News

Sgravio contributivo per contratt. II liv.

Sgravio contributivo per contratt. II liv.

SGRAVIO CONTRIBUTIVO A FAVORE DELLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO – MODALITÀ OPERATIVE
Riferimenti : Circolare INPS n. 110 del 12 dicembre 2008. L’INPS, con la Circolare n. 110 del 12 dicembre 2008, ha fornito le modalità  operative per la fruizione dello sgravio contributivo previsto dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 247 in favore delle somme previste dalla contrattazione di secondo livello, la cui erogazione è legata al raggiungimento di obiettivi connessi alla produttività .
Con il Messaggio n. 27274 del 5 dicembre 2008 l’INPS ha comunicato la graduatoria relativa alle domande di sgravio contributivo, dandone avviso tramite posta elettronica ai datori di lavoro interessati. Ora con la Circolare n. 110 del 12 dicembre 2008 l’Istituto fissa le regole operative relative al conguaglio.
CAMPO D’APPLICAZIONE
Come si ricorderà , la Legge 24 dicembre 2007, n. 247 di attuazione del Protocollo Welfare del 23 luglio 2007, ha radicalmente modificato le regole in materia di decontribuzione delle somme previste dalla contrattazione di secondo livello, la cui erogazione è legata al raggiungimento di specifici obiettivi connessi alla produttività .
Ora l’INPS con la Circolare n. 110 del 12 dicembre 2008 ha fornito le istruzioni operative in merito alle modalità  di conguaglio dello sgravio in parola, che trova applicazione sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, aziendale e/o territoriale, entro il limite del 3% della retribuzione imponibile annua.
Numerose sono le novità  rispetto al “vecchio” regime di decontribuzione previsto dal Decreto Legge n. 67/1997 e abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2008. Innanzitutto il “contingentamento delle risorse”: l’articolo 1, comma 67 della Legge n. 247/2007
– ha fissato un limite alle risorse disponibili al neo-istituito Fondo per il finanziamento degli sgravi
– e ha introdotto la procedura a domanda da parte delle imprese ai fini del monitoraggio della spesa.
In secondo luogo è cambiata l’entità  dello sgravio: si è passati infatti dal “vecchio sistema” di esclusione dello somme soggette a decontribuzione dalla retribuzione imponibile e pensionabile (con l’unico vincolo dell’assoggettamento alla contribuzione di solidarietà  del 10%), all’attuale regime agevolativo che prevede in sintesi:
– la riduzione sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro nella misura di 25 punti percentuali;
– l’esonero totale sulla quota del lavoratore.
Con la novità  che le somme “sgravate” rientrano oggi nella retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione.
L’INPS, nella circolare in esame, tiene conto di due situazioni che possono essersi verificate, nelle fase transitoria dal vecchio sistema di decontribuzione al nuovo regime agevolativo:
– datori che hanno continuato ad operare la decontribuzione con il vecchio sistema;
– datori di lavoro che non hanno operato alcun sgravio contributivo.
DATORI DI LAVORO CHE NON HANNO OPERATO SGRAVI
L’Istituto fornisce i codici da utilizzare nel modello DM10 per il recupero degli sgravi contributivi. In sede di conguaglio infatti i datori di lavoro interessati dovranno:
– determinare l’ammontare dello sgravio effettivamente spettante, nei limiti delle somme autorizzate,
– riportare il relativo importo nel quadro “D” del modello DM10 utilizzando i codici di nuova istituzione distinti in ragione della tipologia contrattuale ossia aziendale o territoriale.
I codici da utilizzare sono i seguenti:
– L934 – Sgravio aziendale ex L.247/2007 (quota a favore del datore di lavoro);
– L936 – Sgravio territoriale ex. L.247/2007 (quota a favore del datore di lavoro);
– L935 – Sgravio aziendale ex L.247/2007 (quota a favore del lavoratore);
– L937 – Sgravio territoriale ex L.247/2007 (quota a favore del lavoratore).
In sede di conguaglio del beneficio il datore di lavoro restituirà  al lavoratore la quota parte di sgravio di sua competenza.
Alle aziende autorizzate dall’INPS allo sgravio contributivo l’Istituto assegnerà  d’ufficio il codice “9D”, che avrà  decorrenza dal periodo di paga “gennaio 2008” fino alla scadenza del termine per le operazioni di conguaglio e cioè “febbraio 2009”.
DATORI DI LAVORO CHE HANNO CONTINUATO A OPERARE LA DECONTRIBUZIONE
Come si ricorderà , l’art. 5 del Decreto 7 maggio 2008, prevede che i datori di lavoro che abbiano continuato a operare sulla base delle disposizioni del regime di decontribuzione (Decreto Legge n. 67/1997) possano regolarizzare la propria posizione contributiva senza oneri aggiuntivi, mediante compensazione con le somme eventualmente spettanti.
In tale situazione dunque i datori di lavoro dovranno, nello stesso mese:
– aumentare l’imponibile del mese dell’ammontare delle retribuzioni non assoggettate a contribuzione;
– portare a conguaglio lo sgravio spettante;
– recuperare il contributo di solidarietà  del 10% già  versato sulle somme decontribuite utilizzando i seguenti codici:
– L931 – recupero contributo di solidarietà  del 10% per la generalità  dei lavoratori;
– L933 – recupero contributo di solidarietà  del 10% per i dirigenti iscritti all’ex INPDAI al 31 dicembre 2002.
L’INPS chiarisce che se le predette operazioni di conguaglio avvengono entro l’anno (quindi con il cedolino di dicembre) non è necessario apportare alcuna variazione ai modelli DM10 ed EMens.
Se, invece, la regolarizzazione viene effettuata a gennaio o a febbraio, è necessario che la quota di retribuzione che si aggiunge all’imponibile mensile venga inserita tra le variabili in aumento sia sul DM10, sia sull’EMens.
La circolare, al punto 6 afferma infatti che “sul DM10 di gennaio/febbraio 2009, l’importo che – a seguito della regolarizzazione della decontribuzione – avrà  aumentato la retribuzione del mese – deve essere esposto sul quadro “B-C”, preceduto dal codice”A000″ .
Sulla corrispondente denuncia EMens, nell’elemento , va riportato il valore della retribuzione complessivamente assoggettata nel mese a contribuzione, mentre nell’elemento , attributo anno 2008, , va indicato l’ammontare della retribuzione, eccedente la quota mensile, riferita all’anno 2008″.
CASI PARTICOLARI
L’INPS conferma che la misura massima dell’agevolazione sia quella comunicata ufficialmente dall’Istituto, per cui nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, il limite del 3% della retribuzione contrattuale percepita dal lavoratore sia superiore, lo sgravio dovrà  limitarsi all’importo autorizzato dall’Istituto (nel limite del massimale contributivo di 88.669,00 Euro per gli iscritti per la prima volta a una forma pensionistica successivamente al 31 dicembre 1995).
Nel caso in cui la stessa azienda sia stata autorizzata allo sgravio contributivo, sia in ordine a somme erogate a titolo di contrattazione aziendale (ad esempio premio di risultato), sia a titolo di contrattazione territoriale (ad esempio l’Elemento Economico Territoriale nell’edilizia), l’INPS chiarisce la modalità  di ripartizione dello sgravio con il seguente esempio:
– Lavoratore con retribuzione annua (comprensiva dei premi) pari a € 30.000;
– Premio contrattazione aziendale: € 700,00;
– Premio contrattazione territoriale: € 500,00;
– Misura massima dell’agevolazione: € 900,00 (€ 30.000 *3%);
– Sgravio azienda: € 225,00 (€ 900*25%);
– Sgravio lavoratore: € 82,71 (€ 900*9,19%).
Proporzionalità :
– sgravio sul premio contratto aziendale (€ 700/(€ 700+€ 500)= 58%
– sgravio sul premio contratto territoriale (€ 500/(€ 700+€ 500)= 42%
Ripartizione:
– – sgravio azienda sul premio contratto aziendale = € 130,50;
– – sgravio lavoratore sul premio contratto aziendale = € 48,25;
– – sgravio azienda sul premio contratto territoriale = € 94,50;
– – sgravio lavoratore sul premio contratto territoriale = € 34,4.
Nell’ipotesi in cui la decontribuzione interessi altri enti previdenziali quali ad esempio INPS, INPGI, IPOST, o ENPALS, (l’INPS funge infatti da collettore anche per le domande di sgravio presso altri enti), fermo restando che gli Enti in parola dovranno a loro volta fornire le indicazioni operative, l’Istituto permette il recupero dello sgravio sulle “contribuzioni minori” a esso dovute, limitatamente a tali somme (si pensi ad esempio ai lavoratori dello spettacolo che versano la contribuzione ai fini pensionistici all’ENPALS e ad alcune contribuzioni minori, tra cui la malattia, all’INPS).
Un ulteriore chiarimento riguarda l’individuazione dell’aliquota da applicare: si pensi ad esempio all’ex apprendista che in corso d’anno esaurisce il periodo agevolato per cui l’aliquota contributiva a suo carico passa dal 5,84% al 9,19%. In questo caso l’Istituto chiarisce che l’aliquota contributiva da considerare sia quella in vigore nel mese di corresponsione del premio.
In base a questo criterio anche l’erogazione mensile dell’Elemento Economico Territoriale, definito dai contratti integrativi provinciali in edilizia, andrà  “sgravata” mese per mese. Alla fine dell’anno si dovrà  procedere al conguaglio confrontando lo sgravio operato durante l’anno con la misura massima dell’agevolazione utilizzabile.
In caso di operazioni societarie l’azienda subentrante dovrà  conguagliare il premio complessivamente corrisposto al lavoratore, anche se in parte erogato dal precedente datore di lavoro, premunendosi di documentare all’Istituto la rinuncia allo sgravio da parte dell’azienda cedente. Mentre, per quanto riguarda le aziende cessate, che abbiano ottenuto l’autorizzazione allo sgravio contributivo, ai fini della fruizione del beneficio dovranno compilare e presentare il modello DM10V.
Si ricorda infine che, in base alla Circolare INPS n. 82 del 6 agosto 2008, la concreta fruizione dello sgravio contributivo è subordinata alla verifica da parte dell’Istituto del possesso dei requisiti di regolarità  contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

Collocamnento obbligatorio – compensazione territoriale

Collocamnento obbligatorio – compensazione territoriale

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI COMPENSAZIONE TERRITORIALE
RIFERIMENTI : NOTA 17 NOVEMBRE 2008 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Con la Nota del 17 novembre 2008, il Ministero del Lavoro interviene per chiarire le modalità  di presentazione della richiesta di compensazione territoriale interregionale. I datori di lavoro privati con unità  produttive in più province possono, infatti, chiedere l’autorizzazione ad assumere in alcune province un numero di lavoratori disabili superiore a quello prescritto, compensando le eccedenze con minori assunzioni in altre province.
Come noto, ai sensi dell’articolo 5, comma 8 della Legge n. 68/1999, i datori di lavoro con almeno 15 dipendenti, possono essere autorizzati ad assumere in un’unità  produttiva un numero di lavoratori disabili superiore a quello prescritto: a condizione che compensino con un minor numero di lavoratori disabili assunti in un’altra unità  produttiva della medesima regione o anche di altre regioni.
Con la nota in esame il Ministero del Lavoro chiarisce le modalità  di presentazione della domanda di compensazione territoriale per i datori di lavoro che hanno sedi ed unità  produttive in più regioni.
Alla base dell’Istanza si ricorda debbano sussistere motivazioni organizzative aziendali tali da giustificare la richiesta di spostamento degli obblighi occupazionali, così come previsto dall’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 333 del 2000.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del DPR n. 333/2000, l’istanza in bollo del valore di euro 14,62 ogni quattro facciate, deve essere indirizzata a:
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Direzione Generale Mercato del Lavoro – Divisione III
Via Cesare de Lollis 12, 00185 ROMA
Copia di tale istanza deve, inoltre, essere trasmessa al Servizio Provinciale della sede legale del datore di lavoro richiedente, nonché a ciascun Servizio Provinciale interessato alla richiesta di compensazione.
Tale chiarimento rileva soprattutto per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti: infatti, la Circolare del Ministero del Lavoro n. 36 del 6 giugno 2000, afferma che la valutazione sull’opportunità  di assumere disabili in eccedenza in alcune sedi e di non assumerne in altre, nelle grandi aziende, compete:
– obbligatoriamente agli organismi deputati a rilasciare le relative autorizzazioni, mentre
– nelle aziende con organico da 15 a 50 dipendenti la scelta della sede è rimessa all’autonomia del datore di lavoro.
Contenuti dell’istanza
La nota ministeriale in oggetto elenca la tipologia di dati che la domanda deve obbligatoriamente contenere e che di seguito elenchiamo.
Società 
In tale sezione vanno evidenziati gli elementi conoscitivi quali:
– denominazione sociale;
– indirizzo della sede legale;
– codice fiscale e/o partita IVA,
– attività  e settore economico di appartenenza;
– numero di fax, telefono e nominativo del referente aziendale.
Personale in servizio
Oltre ad evidenziare l’organico complessivo aziendale aggiornato alla data dell’istanza, andranno inoltre elencati:
– il numero dei lavoratori su cui si calcola la quota di riserva a livello nazionale e per singola provincia interessata alla compensazione;
– il numero dei soggetti assunti tramite il collocamento obbligatorio distinti tra lavoratori disabili e lavoratori appartenenti alle categorie protette, sia a livello nazionale sia per singola provincia interessata alla compensazioni.
Obblighi di assunzione
I dati conoscitivi di questa sezione sono relativi al numero, espresso in unità  e aggiornato alla data dell’istanza, dei lavoratori disabili o appartenenti alle categorie protette ancora da assumere in ciascuna delle province interessate alla compensazione territoriale (qualora gli obblighi delle singole province consistano in frazioni percentuali inferiori allo 0,50, queste vanno sommate e parimenti espresse in unità ).
Province interessate alla compensazione territoriale
In tale sezione andrà  indicata la provincia interessata alle maggiori assunzioni dei soggetti iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, nonché la provincia interessata alle minori assunzioni.
Qualora la società  individui più province come destinatarie delle maggiori assunzioni di soggetti protetti, per ciascuna provincia dalla quale si chiede lo spostamento degli obblighi, deve essere indicata la provincia destinataria.
Titolarità  di altri provvedimenti
All’istanza dovrà  inoltre essere allegata copia della seguente documentazione:
– precedente provvedimento autorizzativo alla compensazione territoriale, di cui all’art. 5, comma 5, della Legge n.68/99;
– provvedimento di sospensione degli obblighi occupazionali di cui all’art. 3, comma 5, della Legge n. 68 del 1999, per le province interessate alla compensazione territoriale;
– provvedimento di esonero parziale per le province interessate alla compensazione territoriale, concesso ai sensi dell’art. 5, comma 3, della Legge 68/99, con l’ indicazione degli estremi, la data di scadenza e la misura percentuale concessa.
Richieste presentate
Andrà  inoltre allegata copia dell’eventuali richieste di:
– di compensazione territoriale a carattere regionale;
– di sospensione degli obblighi occupazionali;
– di esonero parziale;
– di convenzioni.
Criteri per il rilascio dell’autorizzazione alla compensazione
Come si ricorderà  con il Decreto del 24 aprile 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2007, il Ministero del Lavoro era intervenuto per determinare nuovi criteri e nuove modalità  per il rilascio dell’autorizzazione alla compensazione territoriale, ponendo dei vincoli alla concessione della stessa.
In particolare l’Italia è stata suddivisa in due macroaree:
– Centro-Nord comprendente le Regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria;
– Centro-Sud e Isole ricomprendente le Regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna.
Preme evidenziare come l’autorizzazione ad assumere soggetti di cui agli articoli 1 e 18 della Legge n. 68/1999, in maggior numero rispetto a quello previsto dalla legge non è concessa quando:
– indipendentemente dal numero delle unità  da assumere, le province interessate alle minori assunzioni, sono ubicate in regioni del Centro-Sud ed Isole e lo spostamento avviene in favore di province ubicate nelle regioni del Centro-Nord;
– per la provincia interessata alle maggiori assunzioni, la medesima società , ha presentato istanza di esonero parziale ovvero è titolare del relativo provvedimento concesso dal Servizio provinciale (articolo. 5, comma 3, della Legge n. 68/1999).
L’accoglimento dell’istanza in oggetto avverrà  con l’adozione di un provvedimento finale di approvazione che verrà  adottato (art. 5 del DPR 333/2000), entro il termine di 150 giorni: trascorso tale termine la domanda dovrà  intendersi accolta (principio del silenzio assenso).

MATERNITA’ E DISABILI

MATERNITA’ E DISABILI

MATERNITA’ E DISABILI: NUOVA MODULISTICA INPS
RIFERIMENTI :MESSAGGI INPS N. 23507 DEL 23 OTTOBRE 2008 E N. 23600 DEL 24 OTTOBRE 2008 L’INPS, con messaggio n. 23507/2008 e con messaggio n. 23600/2008 ha comunicato che sul proprio sito internet (http://www.inps.it/) è disponibile la modulistica aggiornata per le prestazioni finalizzate alla tutela delle gravi disabilità , e i nuovi modelli di domanda concernenti le prestazioni economiche di paternità , maternità  e congedo parentale sia per i lavoratori dipendenti che per quelli iscritti alla gestione separata.
L’INPS, con i messaggi n. 23507 del 23 ottobre 2008 e n. 23600 del 24 ottobre 2008, comunica che sono disponibili sul proprio sito internet (http://www.inps.it/), nella sezione modulistica, i nuovi modelli per la richiesta delle prestazioni economiche di:
– tutela delle gravi disabilità ;
– paternità , maternità  e congedo parentale.
In quest’ultimo caso è stata rinnovata anche la modulistica relativa ai collaboratori iscritti alla Gestione separata che, si ricorda, hanno diritto alla prestazione economica, erogata direttamente dall’INPS, nel caso in cui il richiedente possa vantare l’accreditamento di almeno tre mensilità  della contribuzione nei 12 mesi precedenti l’evento.
DISPOSIZIONI COMUNI
Le novità  riguardano la veste grafica, ma anche i contenuti, infatti il modello è accompagnato da una sintesi della normativa che, da un lato spiega brevemente chi può effettuare la richiesta e quali sono le prestazioni a cui ha diritto, dall’altro fornisce un utile elenco dei dati e dei documenti necessari per la liquidazione della prestazione, distinto sia per tipo di prestazione richiesta che per la tipologia di lavoratori che effettuano la domanda.
In particolare risultano innovati i modelli di seguito indicati:
– SR01 Mod. Mat. (congedo di maternità /paternità  lavoratori dipendenti);
– SR23 Mod. Ast. Fac. (congedo parentale lavoratori dipendenti);
– SR29 Mod. Mat./Gest. Sep. (congedo di maternità /paternità  per gli iscritti alla gestione separata);
– SR14 Mod. Ind. Mat. (indennità  di maternità  lavoratrici autonome);
– SR59 Mod. Ast. Fac/Lav.Aut. (congedo parentale lavoratrici autonome);
– SR28 Mod. Ass. Mat. Stato (assegno di maternità  dello Stato).
– SR74 Mod. Ast. Fac./Gest. Sep. (congedo parentale per gli iscritti alla gestione separata).
– SR07 Domanda di permessi per l’assistenza a figli o affidati minorenni in condizione di disabilità  grave
– SR08 Domanda di permessi per l’assistenza a familiari in condizione di disabilità  grave
– SR09 Domanda di permessi per lavoratori in condizioni di disabilità  grave
– SR10 Domanda di congedo straordinario per assistere figli o affidati in condizione di disabilità  grave
– SR11 Domanda di congedo straordinario per assistere il fratello o la sorella in condizione di disabilità  grave
– SR64 Domanda di congedo straordinario per assistere il coniuge in condizione di disabilità  grave
I moduli INPS, una volta compilati, vanno consegnati prima dell’inizio del periodo di congedo, alla sede dell’ufficio della zona dove risiede o è domiciliato il richiedente e, per conoscenza, al datore di lavoro. Possono essere inviati anche per posta o tramite un Ente di patronato, allegando copia di un documento di riconoscimento.
Le prestazioni economiche dell’INPS si traducono in indennità  che, generalmente, sono anticipate dal datore di lavoro, ma in casi particolari vengono pagate direttamente dall’INPS. E’ il caso, come si ricordava, delle collaboratrici iscritte alla gestione separata, ma anche degli operai agricoli, delle lavoratrici domestiche, dei disoccupati, dei lavoratori stagionali a termine o dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato o a prestazione.
L’INPS avverte che il termine prescrizionale è di un anno dalla data di fine congedo, rimane pertanto a carico del richiedente l’onere di interrompere la prescrizione, inviando atti scritti di data certa, quali solleciti o richieste di pagamento, nel caso in cui l’Istituto ritardasse nell’effettuare il pagamento.
TUTELA DELLA MATERNITA’
Di particolare interesse risultano inoltre le indicazioni dell’Istituto in merito alla semplificazione amministrativa degli adempimenti che prevedono quanto segue:
– in caso di parti o di adozioni/affidamenti plurimi è sufficiente compilare più volte il solo riquadro contenente i dati anagrafici del minore (non è necessario compilare più modelli);
– in linea di principio il richiedente non è tenuto a documentare il possesso dei requisiti che l’INPS può direttamente accertare consultando i propri archivi (a meno che ciò non si renda utile per accelerare la trattazione della pratica);
– il richiedente non è tenuto a ripresentare documenti che, in ragione di una precedente domanda relativa al medesimo evento, siano già  stati presentati all’INPS;
– l’utente può dichiarare fatti, stati e qualità  anche relative all’altro genitore avvalendosi delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà , predisposte all’interno del modello stesso (in questo senso nelle domande di congedo parentale non è più prevista l’acquisizione della firma dell’altro genitore);
– in caso di richiesta di copie di sentenze o altro provvedimento giurisdizionale è sufficiente vengano prodotte quelle parti del dispositivo contenenti gli elementi strettamente necessari alla trattazione della pratica.
Quest’ultimo punto si riferisce ai casi di affidamento esclusivo del minore ad un solo genitore a seguito di separazione dei coniugi o ai casi di disposizioni in merito all’adozione.
In particolare, in caso di adozioni internazionali, i provvedimenti di adozione pronunciati in uno Stato straniero diventano efficaci in Italia a seguito di trascrizione del provvedimento stesso nei registri dello stato civile. In questo caso è dunque necessario presentare la copia del decreto di trascrizione emesso dal tribunale italiano competente, salvo autocertificare l’avvenuta trascrizione, compilando la parte del modulo predisposta a tal fine e presentando in un secondo momento copia della documentazione.
L’INPS chiarisce infatti che non sempre il documento richiesto può essere sostituito dall’autocertificazione; in tali casi, pertanto, le dichiarazioni rese dall’utente nel modello di domanda servono esclusivamente ad agevolare la trattazione della pratica. A parere dell’Istituto non sono in alcun caso autocertificabili i seguenti documenti:
– il certificato medico di gravidanza;
– le altre certificazioni sanitarie previste in relazione alle singole fattispecie;
– i provvedimenti inerenti all’adozione/affidamento;
– la certificazione attestante l’ingresso in Italia del minore rilasciato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali;
– il certificato dell’Ente autorizzato a curare la procedura di adozione attestante l’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato;
– il provvedimento con cui viene disposto l’affidamento esclusivo del minore al genitore richiedente ai sensi dell’art. 155 bis Cod. Civ..
L’INPS chiarisce che in questi casi è necessario presentare una copia autentica del documento secondo quanto previsto dall’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000; quindi l’autenticazione può essere effettuata anche dal funzionario competente a ricevere la documentazione su esibizione dell’originale.
Infine l’Istituto ricorda alle proprie sedi che la documentazione relativa alla certificazione contenente dati sensibili di tipo sanitario deve essere gestita nel rispetto alla normativa sulla privacy, in particolare, su disposizione dell’Autorità  garante in materia di protezione dei dati personali, la stessa va allegata in busta chiusa recante la dicitura “contiene dati sensibili”.
Tutela delle grandi disabilità 
L’INPS precisa ai propri funzionari che, alle domande inerenti la richiesta di permessi ai sensi della legge 104/92, dovranno rispondere inviando al lavoratore e al rispettivo datore di lavoro i provvedimenti di accoglimento, di reiezione o di cessazione. In particolare nelle domande di accoglimento dovrà  essere indicata la validità  temporale dei permessi. In sostanza, se si tratta di un riconoscimento temporale della disabilità  grave andrà  indicata sia la data di inizio che la data di fine dell’autorizzazione. Al contrario in caso di certificazione definitiva dell’handicap la lettera preciserà  che il provvedimento non ha limiti temporali. Alla stessa stregua in caso di certificazione provvisoria dell’handicap la lettera preciserà  la validità  provvisoria dell’accoglimento della richiesta.
In caso di decesso o di rinuncia alla prestazione che comportano la perdita del diritto a fruire dei permessi in parola, il funzionario dell’INPS invierà  al lavoratore e al rispettivo datore di lavoro le lettere di cessazione che indicheranno la data di fine autorizzazione.
L’INPS ricorda infine che il beneficiario è tenuto a comunicare entro 30 giorni le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni certificate nel modello di richiesta, ad esempio:
– modifiche dei periodi di permesso o congedo richiesti;
– nuovo datore di lavoro;
– trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno o viceversa.
In tali casi, quindi, il lavoratore che fruisce dei permessi ex art. 33 della legge 104/92, per continuare a godere dei suddetti benefici non sarà  tenuto a presentare una nuova domanda, essendo sufficiente comunicare, con apposita dichiarazione, l’eventuale variazione.