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Autoliquidazione INAIL e sconto Edili

Autoliquidazione INAIL e sconto Edili

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2008/2009: ISTRUZIONI PER USUFRUIRE DELLO SCONTO EDILI (11,50%)
RIFERIMENTI : NOTA INAIL N. 9611 DEL 19 DICEMBRE 2008
L’INAIL, con Nota n. 9611 del 19 dicembre 2008, fornisce alcune precisazioni in merito alla riduzione contributiva nel settore edile (11,50%) per l’anno 2008.
In particolare, l’INAIL precisa che per beneficiare della riduzione dell’11,50% dei premi relativamente al 2008, i datori di lavoro devono presentare:
– il modello di autocertificazione per l’assenza di condanne, entro il 16 febbraio 2009;
– il modulo di autocertificazione per l’inesistenza a proprio carico di provvedimenti definitivi (sostitutivo dell’SC 37), entro il 30 aprile 2009.
Come si ricorderà  il DM 24 giugno 2008 ha confermato l’utilizzo, da parte delle aziende edili, della riduzione contributiva pari all’11,50 per cento per il periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2008.
Ora l’INAIL, con nota n. 9611 del 19 dicembre 2008, fornisce le istruzioni per beneficiare della suddetta riduzione contributiva in sede di autoliquidazione del premio 2008/2009.
Campo di applicazione
La riduzione contributiva dell’11,50%:
– interessa i datori di lavoro che esercitano attività  edile, anche in economia, sul territorio nazionale;
– si applica soltanto agli operai con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, nonché ai soci delle cooperative di produzione e lavoro, purché svolgano lavorazioni edili.
In relazione a quest’ultima categoria di soggetti si ricorda che il requisito “dell’orario di lavoro pari a 40 ore settimanali” è da ricondurre alla natura di lavoratore qualificato: si ritiene quindi che lo sconto dell’11,50% sia applicabile ai soli operai qualificati del settore edile e conseguentemente, tale riduzione contributiva non possa essere applicata alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro per i propri apprendisti.
I datori di lavoro interessati possono beneficiare della riduzione dell’11,50% solo per l’anno 2008 (regolazione 2008) ed esclusivamente sul premio infortuni e silicosi: la riduzione, infatti, non si applica sul premio speciale unitario artigiani.
Requisiti e adempimenti dei datori di lavoro
I requisiti per poter beneficiare dell’agevolazione in commento risultano i seguenti:
– non aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione;
nota bene
per quanto attiene l’attuazione di tale disposizione, l’INAIL ha predisposto un apposito modello di autodichiarazione scaricabile anche dal sito Internet dell’Istituto.
Tale modello deve essere presentato alla sede INAIL competente entro il termine di scadenza dell’autoliquidazione (16 febbraio 2009).
– essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione della regolarità  contributiva nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile (DURC);
– applicare la parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali;
– autocertificare l’inesistenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A del DM 24 ottobre 2007 ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.
NOTA BENE
Tale modello di autocertificazione, sostitutivo dell’SC 37 – DURC interno, deve essere inviato alla DPL territorialmente competente entro il 30 aprie 2009.
Dott.ssa Monica Melani

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