ELABORAZIONE DELLE PAGHE CON HR PORTAL

Elaboriamo le paghe e i contributi con il più avanzato sistema web-based attualmente sul mercato: HR PORTAL … continua

CONSULENZA DEL LAVORO E SINDACALE

Lo studio fornisce consulenza nell’ambito del lavoro e del Diritto Sindacale e industriale, seguendo e consigliando il cliente… continua

È ARRIVATO IL PORTALE CENTURION!

Rinnovo contratto porti

Rinnovo contratto porti

RINNOVO CONTRATTUALE: PORTI
RIFERIMENTI : ACCORDO DI RINNOVO DEL 22 DICEMBRE 2008
INTESA ASSISTENZA SANITARIA DEL 22 DICEMBRE 2008
In data 22 dicembre 2008 tra ASSITERMINAL, ASSOLOGISTICA, ASSOPORTI, FISE-UNIPORT, FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, è stato stipulato l’accordo per il rinnovo del CCNL 26 luglio 2005 per il personale dipendente dei porti.
Decorrenza e durata
Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2009 ed ha validità  fino al 31 dicembre 2012 per la parte normativa.
Per la parte economica, in via eccezionale e senza che ciò costituisca modifica al modello contrattuale (accordo interconfederale del 23 luglio 1993) le Parti hanno concordato di determinare gli aumenti del minimo conglobato relativi al secondo biennio, con “verifica” dopo il primo.
Sono fatte salve le diverse decorrenze definite nella presente intesa.
INCREMENTI retributivi
Le Parti hanno stabilito un aumento del minimo tabellare conglobato, riferito al biennio 2009-2010, per il 4° livello pari ad euro 110,00, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali.
Tale somma sarà  erogata in quattro tranche:
– euro 30,00 con la retribuzione del mese di gennaio 2009;
– euro 25,00 con la retribuzione del mese di luglio 2009;
– euro 30,00 con la retribuzione del mese di gennaio 2010;
– euro 25,00 con la retribuzione del mese di luglio 2010.
Gli incrementi dei minimi tabellari conglobati dei vari livelli contrattuali risultano essere i seguenti:
Livello Aumenti a partire dal
1° gennaio 2009 1° luglio 2009 1° gennaio 2010 1° luglio 2010
Q. “A” A.P. 44,75 37,29 44,75 37,29
Q. “B” A.P. 40,56 33,80 40,56 33,80
Q. imprese 39,73 33,11 39,73 33,11
1° 37,13 30,94 37,13 30,94
2° 34,57 28,81 34,57 28,81
3° 31,95 26,62 31,95 26,62
4° 30,00 25,00 30,00 25,00
5° 28,29 23,58 28,29 23,58
6° 26,98 22,48 26,98 22,48
7° 24,20 20,17 24,20 20,17
Le Parti, in via del tutto eccezionale, tenuto conto della situazione particolare e della specificità  del settore, concordano di determinare fin dalla data di sottoscrizione del presente contratta la parte economica relativa al secondo biennio.
L’aumento del minimo tabellare conglobato, riferito al biennio 2011-2012, per il 4° livello è pari ad euro 102,00, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali.
Tale somma sarà  erogata in due tranche:
– euro 50,00 con la retribuzione del mese di gennaio 2011;
– euro 52,00 con la retribuzione del mese di gennaio 2012.
Gli incrementi dei minimi tabellari conglobati dei vari livelli contrattuali risultano essere i seguenti:
Livello Aumenti a partire dal
1° gennaio 2011 1° gennaio 2012
Q. “A” A.P. 74,58 77,56
Q. “B” A.P. 67,60 70,30
Q. imprese 66,22 68,87
1° 61,89 64,36
2° 57,62 59,92
3° 53,25 55,38
4° 50,00 52,00
5° 47,15 49,04
6° 44,96 46,76
7° 40,33 41,95
A conclusione del primo biennio le Parti si incontreranno per una verifica sulla situazione del settore e sulla dinamica retributiva. A tal fine le parti analizzeranno anche l’andamento dell’inflazione registrata nell’anno 2009 e nell’anno 2010 misurata con l’indice di riferimento eventualmente concordato tra tutte le parti sociali o, diversamente, in assenza di accordo, sulla base dell’intesa tra gli stipulanti il presente contratto con riferimento agli indici prodotti dall’ISTAT per l’anno 2009 e l’anno 2010. Ai fini di tale verifica, la retribuzione di riferimento è il minimo conglobato del 4° livello.
La soluzione individuata risponde unicamente alla situazione specifica del settore e non ha validità  al di fuori di esso, non intendendo così precostituire modifica al modello contrattuale di cui all’accordo interconfederale del 23 luglio 1993.
MINIMI TABELLARI
Gli importi dei minimi tabellari conglobati per il primo biennio risultano essere i seguenti:
Livello Tabellare dal
1° gennaio 2009 1° luglio 2009 1° gennaio 2010 1° luglio 2010
Q. “A” A.P. 2.040,37 2.077,65 2.122,40 2.159,69
Q. “B” A.P. 1.849,48 1.883,28 1.923,84 1.957,64
Q. imprese 1.811,75 1.844,86 1.884,60 1.917,71
1° 1.693,14 1.724,08 1.761,22 1.792,16
2° 1.576,39 1.605,20 1.639,77 1.668,58
3° 1.456,82 1.483,44 1.515,39 1.542,02
4° 1.367,96 1.392,96 1.422,96 1.447,96
5° 1.290,11 1.313,69 1.341,98 1.365,56
6° 1.230,14 1.252,62 1.279,60 1.302,08
7° 1.103,46 1.123,63 1.147,82 1.167,99
Gli importi dei minimi tabellari conglobati per il secondo biennio risultano essere i seguenti:
Livello Tabellare dal
1° gennaio 2011 1° gennaio 2012
Q. “A” A.P. 2.234,27 2.311,83
Q. “B” A.P. 2.025,24 2.095,54
Q. imprese 1.983,93 2.052,80
1° 1.854,04 1.918,41
2° 1.726,20 1.786,12
3° 1.595,26 1.650,64
4° 1.497,96 1.549,96
5° 1.412,71 1.461,76
6° 1.347,04 1.393,80
7° 1.208,32 1.250,27
INDENNITà  DI FUNZIONE
Dal 1° luglio 2010 l’indennità  di funzione per i Quadri varia negli importi come segue:
– Quadri imprese profilo 2 e Quadri A. delle A.P.: 150,00 euro;
– Quadri imprese profilo 1 e Quadri B. delle A.P.: 100,00 euro.
SECONDO ELEMENTO
Il 2° elemento retributivo dei dipendenti A.P., varia negli importi con le seguenti decorrenze:
– personale 1° livello A.P. dal
– 1° luglio 2009 diventa euro 210,00;
– 1° gennaio 2010 diventa euro 225,00;
– Quadro B A.P. dal 1° gennaio 2010 è pari ad euro 300,00;
– Quadro A A.P. dal 1° gennaio 2010 è pari ad euro 360,00.
LAVORO STRAORDINARIO
All’art. 8 CCNL, “Norme riguardanti i dipendenti delle Autorità  Portuali”, la percentuale per
– lavoro straordinario feriale diurno diviene 25% dal 1° gennaio 2010;
– lavoro straordinario notturno, festivo, domenicale diviene 38% dal 1° gennaio 2010.
ORARIO DI LAVORO
La durata dell’orario normale di lavoro settimanale è di 38 ore per il personale con orario spezzato, promiscuo o similare e per il personale turnista non h 24.
Viene stabilito di aumentare di 5 minuti la pausa retribuita prevista per lavoro che eccede le 6 ore effettive e continuative.
Gli accordi collettivi aziendali possono prevedere la realizzazione dell’orario settimanale partendo dall’orario legale di 40 ore settimanali ed utilizzando anche parzialmente il riconoscimento di giornate di ROL annuali (permessi). Le giornate o le ore di ROL, così determinate, eventualmente non fornite, saranno compensate con la maggiorazione per lavoro straordinario diurno.
RIPOSO SETTIMANALE
In ogni caso non si potranno realizzare sequenze ininterrotte di giorni effettivamente lavorati superiori a 10. Tale disposizione non costituisce una deroga all’obbligatorietà  di effettuare comunque due giorni di riposo settimanale in un arco di 14 giorni.
DIVISORE ORARIO
Il divisore orario utile al fine di fissare la quota oraria di retribuzione, oggi 1/168 della retribuzione mensile, sarà  1/167 dal 1° dicembre 2012.
RELAZIONI SINDACALI
Viene prevista la non computabilità  nel monte ore per attività  RSU/RSA delle ore lavorative utilizzate per la partecipazione alle riunioni di Commissioni Consultive locali, Comitati Portuali, Comitati di igiene e sicurezza e delle ore di lavoro utilizzate per la partecipazione a riunioni convocate dall’Azienda/Ente (si computano in ogni caso quelle utilizzate per la contrattazione di secondo livello a prescindere da chi faccia la convocazione della riunione).
Ai componenti della RSA/RSU turnisti, in occasione dell’utilizzo di ore di permesso sindacale per riunioni con l’azienda/A.P. e fino ad un numero di quote orarie corrispondenti alla durata della prestazione lavorativa che il dipendente avrebbe dovuto svolgere durante le ore di riunione, si corrisponderà , oltre alla normale retribuzione individuale, la maggiorazione oraria prevista dal CCNL in quella fascia oraria.
Per quanto riguarda i permessi ai lavoratori componenti degli organi direttivi si stabilisce che tali permessi non potranno essere inferiori a 12 giorni l’anno, ferme restando le eventuali condizioni di miglior favore già  stabilite dai contratti collettivi di “provenienza”. Le OO.SS. comunicheranno alle imprese/A.P. i nominativi dei lavoratori membri dei direttivi ed invieranno le lettere di convocazione delle riunioni.
In aggiunta a quanto già  previsto dall’art. 45 del CCNL, concessione di 2 ore l’anno retribuite per assemblea su argomento riguardante il documento di valutazione dei rischi – DVR.
CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
Ai dipendenti di Aziende/A.P., le quali non abbiano mai stipulato accordi aziendali e per il prossimo biennio (cioè entro il 31 dicembre 2010) non svolgano la contrattazione di II livello (circa le erogazioni variabili di cui all’art. 52 CCNL), e qualora gli stessi lavoratori non beneficino a quella data, in aggiunta al trattamento economico fissato dal CCNL, di erogazioni retributive collettive o di ad personam individuali (diversi da quelli già  fissati dal vigente CCNL per effetto di pregresse norme transitorie ad esaurimento, es. punto D) dipendenti A.P. art. 15), verrà  erogato, a titolo perequativo, un “elemento retributivo di garanzia” pari al 3% del minimo conglobato del singolo dipendente, con verifica annuale.
MERCATO DEL LAVORO
Viene prevista la possibilità  di cumulare più contratti di lavoro a tempo determinato non oltre i 36 mesi previsti dalla Legge (le parti stipulanti il CCNL Porti rinunciano esplicitamente in tal modo a superare questo limite con la contrattazione di secondo livello.
Le Parti hanno stabilito la rinuncia alla possibilità  di individuare con la contrattazione di secondo livello una durata temporale inferiore ai 2 anni per l’apprendistato professionalizzante, che, inoltre, non potrà  più essere utilizzato ai fini del raggiungimento di qualifiche professionali superiori al 2° livello impiegatizio.
I contratti di apprendistato (art. 60 CCNL) non supereranno il 60% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato nell’impresa ed il 60% delle dotazioni previste dalla pianta organica dell’A.P.
La percentuale diventa del 40% in caso di mancata assunzione a tempo indeterminato alla fine dell’apprendistato di un numero corrispondente ad almeno il 70% di apprendisti a cui scada il periodo nell’anno solare.
Per quanto riguarda il lavoro a tempo parziale l’eventuale esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa sino al limite del lavoro supplementare, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa, comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso di 48 ore, nonché il diritto ad una compensazione economica nella misura del 15% di maggiorazione della quota oraria della retribuzione per ogni ora prestata al di fuori degli orari o degli schemi già  concordati nella lettera di instaurazione del rapporto o in una successiva modificazione.
Si deve riconoscere al lavoratore/trice a tempo parziale in caso di lavoro supplementare (escluso quando si attivano le clausole di elasticità ) e straordinario le stesse maggiorazioni previste per i lavoratori a tempo pieno.
Assistenza sanitaria integrativa
Con intesa del 22 dicembre 2008, a parziale modifica dell’intesa del 28 maggio 2007 in riferimento all’assistenza sanitaria di categoria di cui all’art. 51 bis del CCNL “dei lavoratori dei porti”, le Parti si danno atto che:
– nella determinazione della parte normativa/economica del contratto collettivo nazionale si è tenuto conto dell’incidenza delle quote (euro 168,00 all’anno per lavoratore) e relativi contributi previdenziali (10%) previsti dall’intesa del 28 maggio 2007, per il finanziamento dell’istituenda assistenza sanitaria integrativa del SSN, con le modalità  che verranno pattuite tra le parti;
– il meccanismo di attivazione della presente intesa dovrà  essere conforme alle disposizioni fiscali e contributive di cui all’art. 51, comma 2, lett. A) del TUIR e successive integrazioni e modificazioni;
– l’adesione volontaria del lavoratore deve riferirsi soltanto all’eventuale ampliamento delle prestazioni al proprio nucleo familiare, con onere a carico dello stesso.
Conseguentemente tutti i lavoratori individuati ai quali si applica il CCNL dei lavoratori portuali hanno diritto all’erogazione delle prestazioni sanitarie in dipendenza del rapporto di lavoro.
Sono fatti salvi i contratti o accordi in essere, relativi ad assistenza sanitaria integrativa aventi condizioni di miglior favore, che non sono da considerarsi aggiuntivi alla presente intesa ed in presenza delle quali non si applicherà  il presente accordo.
Restano in vigore altresì i contratti o accordi in essere che abbiano condizioni inferiori al presente accordo che, alla loro scadenza, dovranno essere uniformati alla presente intesa. Dott.ssa Monica Melani

Comments are closed.