CONVALIDA DELLE DIMISSIONI
MILANO, 17 LUGLIO 2012
SPETT.
CLIENTELA
OGGETTO: CONVALIDA DELLE DIMISSIONI
Risulta evidente la dettatura da parte della CGIL della recente riforma del mercato del lavoro, proprio da una delle misure più impopolari, di cui parliamo oggi:
I DIPENDENTI AVRANNO UNA SETTIMANA DI TEMPO PER CONTESTARE LE DIMISSIONI DAL LAVORO O LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO.
La misura viene definita “nuova” ma non lo è affatto; è una vecchia ossessione comunista della Cgil che era stata una delle cause dell’affossamento dell’ultimo governo di sinistra di Prodi. Non contenta la Cgil ha costretto un ministro evidentemente non maturo e non preparato, ad inserirlo, nella recente riforma del mercato del lavoro (ma quante brutte figure ministro Fornero!!!!). Ed un paese che non riesce a rinnovarsi e che continua a pensare come negli anni ’70, ancora oggi ritiene che ci siano degli imprenditori che utilizzano la c.d. pratica delle dimissioni in bianco, anche nella specie della risoluzione consensuale del contratto di lavoro. Pertanto, è stata introdotta l’obbligatorietà della convalida dell’atto di dimissioni o di risoluzione consensuale e la previsione di sanzioni ad hoc per il datore di lavoro che ne faccia uso per risolvere in maniera scorretta, il rapporto di lavoro ( sanzione da 5mila a 30mila euro per il datore di lavoro). In pratica, una volta che il lavoratore/trice ha presentato le dimissioni:
1) Il datore di lavoro comunica la cessazione al collocamento (per il tramite del ns. studio come sempre);
2) Il datore di lavoro invita il dipendente, entro 30 giorni, a convalidare la ricevuta della cessazione al collocamento, fornendogli copia della comunicazione di invito; in mancanza dell’invito, trascorsi 30 giorni, le dimissioni sono ritenute prive di effetto.
3) Se entro 7 giorni dal ricevimento dell’invito del datore di lavoro, il dipendente sottoscrive la ricevuta della cessazione, il rapporto si chiude;
4) Se entro 7 giorni dal ricevimento dell’invito del datore di lavoro, il dipendente non sottoscrive la ricevuta della cessazione effettuata al collocamento, e non contesta le dimissioni (silenzio assenso), il rapporto si chiude;
5) Se entro 7 giorni dal ricevimento dell’invito del datore di lavoro, il dipendente revoca le dimissioni, le dimissioni sono prive di effetto. La revoca può essere comunicata in forma scritta e il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non sia stata svolta, il prestatore non matura alcun diritto retributivo. Alla revoca del recesso consegue la cessazione di ogni effetto delle eventuali pattuizioni ad esso connesse ed anche l’obbligo per il dipendente, di restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di esse.
Viene, inoltre, reintrodotta (ma questo paese non si modernizzerà mai?) l’obbligatorietà della convalida delle dimissioni della lavoratrice madre che, prima di consegnare le dimissioni all’azienda, dovrà recarsi presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio e farla vistare; se si tratta di risoluzione consensuale, invece, la convalida coinvolgerà anche l’azienda. Inoltre, e questo obbligo riguarderà sia le lavoratrici che i lavoratori, le dimissioni durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, anche internazionale, dovranno essere convalidate presso la Direzione territoriale del lavoro.
QUESTE DISPOSIZIONI ENTRANO IN VIGORE DA DOMANI 18 LUGLIO 2012.
Ma con tutti i problemi che ha l’imprenditore in questo periodo, secondo Voi, era il caso di caricarlo di nuovi e inutili adempimenti burocratici? Ma quando mai, in Italia, un dipendente cui siano state estorte le dimissioni, si è fatto scrupolo di fare vertenza al proprio datore di lavoro?
Buon lavoro.
DOTT. MONICA MELANI