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CONSULENZA DEL LAVORO E SINDACALE

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È ARRIVATO IL PORTALE CENTURION!

Autore: syrus

Contributo irpef di solidarietà

Contributo irpef di solidarietà

Spett.le Clientela

Contributo Irpef di solidarietà:
IL PRELIEVO DEL 3% NELLA BUSTA PAGA DEL MESE DI DICEMBRE

Il 21 novembre 2011 è stato emanato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che stabilisce le modalità di applicazione del contributo Irpef di solidarietà pari al 3% delle somme eccedenti i 300.000,00 euro, introdotto dal Decreto Legge n. 138/2011. In particolare il Decreto precisa che il contributo decorrerà dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 e dovrà essere calcolato tenendo conto del reddito complessivo di cui all’art. 8 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il DM stabilisce inoltre che “relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del citato TUIR, il contributo di solidarietà e’determinato dai sostituti d’impostadi cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all’atto dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Il relativo importo e’ trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui si sono svolte le predette operazioni di conguaglio di fine anno ed e’ versato nei termini e secondo le modalità ordinarie dei versamenti delle ritenute. Ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi oggetto delle operazioni di conguaglio di fine anno, il sostituto d’imposta riconosce la deduzione dell’importo trattenuto a titolo di contributo di solidarietà. Tale ultimo importo e’ indicato nella certificazione unica di cui all’art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.”

Mentre, per coloro i quali detengono redditi di diversa natura, il contributo di solidarietà è determinato in sede di dichiarazione dei redditi ed è versato in unica soluzione unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Cordialità.

Studio Dott. Monica Melani

Ipotesi accordo CCNL Studi Professionali

Ipotesi accordo CCNL Studi Professionali



Spett.le clientela

Oggetto: Ipotesi di accordo CCNL Studi Professionali.

A distanza di quasi un anno dalla scadenza del precedente rinnovo, le associazioni sindacali, nonché Confprofessioni, Confedertecnica e Cipa, hanno firmato l’ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli Studi Professionali.
Le parti hanno convenuto che il CCNL ha validità triennale, decorre dal 1° ottobre 2010 e scadrà il 31 dicembre 2013 sia per la parte economica che per quella normativa.

AUMENTI RETRIBUTIVI PERIODICI

LIVELLO

1° ottobre
2010
1° aprile
2011
1°ottobre
2011
1°aprile
2012
1° ottobre
2012
1° aprile
2013
Quadri 14.12 21.17 21.17 21.17 21.17 24.70
12.49 18.74 18.74 18.74 18.74 21.86
10.88 16.32 16.32 16.32 16.32 19.04
3° S 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 17.66
10.00 15.00 15.00 15.00 15.00 17.50
4° S 9.70 14.55 14.55 14.55 14.55 16.97
9.62 14.44 14.44 14.44 14.44 16.84
8.70 13.05 13.05 13.05 13.05
Il nuovo regime dei minimi dal 01/01/2012

Il nuovo regime dei minimi dal 01/01/2012

Spett.le Clientela

Il nuovo “regime dei minimi”dal 01/01/2012:
L’ALIQUOTA SCENDE AL 5% MA I REQUISITI AUMENTANO

Dal 1 gennaio 2012 entrerà in vigore un nuovo regime fiscale agevolato c.d. “dei contribuenti minimi”, introdotto dal D.L. n.98/2011 convertito nella Legge n.111/2011, che prevede l’applicazione di un imposta sostitutiva, di Irpef e addizionali, pari al 5% e l’esclusione da Iva, Irap e Studi di settore. Tuttavia i numerosi requisiti previsti dalla nuova disciplina limiteranno la possibilità di ingresso a gran parte dei contribuenti che usufruivano di uno dei regimi fiscali agevolati attualmente in vigore (Legge n.388/2000 e Leggen. 244/2007).

In particolare i requisiti che dovranno coesistere sono:

  • possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi da 96 a 99, della Legge 244/2007, quali: ricavi o compensi non superiori a € 30.000,00 nell’anno precedente;non aver sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato;beni strumentali, acquistati nel corso del triennio precedente, di importo non superiore a € 15.000,00;
  • inizio o proseguimento dell’attività dall’01/01/2008;
  • non aver esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale, artigianale o d’impresa, anche se in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non sia in nessun modo riconducibile a trasformazione e prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione;
  • se l’attività è il proseguimento di un’impresa esercitata da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi nel periodo d’imposta precedente (per l’altro soggetto) non sia superiore a € 30.000;

Il regime agevolato potrà essere applicato per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i 4 successivi oppure anche per un periodo superiore ma non oltre il periodo di imposta di compimento del 35° anno di età.

Per i contribuenti, non in possesso dei nuovi requisiti per accedere al regime fiscale agevolato sopra descritto, che comunque rispettano le caratteristiche previste per accedere al regime agevolato originariamente introdotte con i commi 96 e 99 dell’art. 1 della Legge n. 244/2007 o sono in fuoriuscita da esso, entrerà in vigore un regime agevolato residuale con le seguenti regole:

  • applicazione della tassazione secondo le aliquote Irpef ordinarie;
  • applicazione all’Iva, con esonero dalle liquidazioni e dai versamenti periodici previsti dal D.P.R. 100/1998;
  • esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
  • obbligo di conservazione dei documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, di fatturazione e certificazione dei corrispettivi;
  • non assoggettamento all’Irap;
  • assoggettamento agli Studi di settore;

Cordialità.

Studio Dott. Monica Melani

Retribuzioni percepite in nero

Retribuzioni percepite in nero

Spett. le Clientela

Retribuzioni percepite in nero:
IL LAVORATORE HA L’OBBLIGO DI DICHIARARE I REDDITI

Con il parere n. 26 del 23 novembre 2011 la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro fa il punto sui recenti indirizzi giurisprudenziali che riconoscono il lavoratore quale soggetto responsabile nell’assoggettamento a tassazione della retribuzione percepita pure in assenza di ritenuta da parte del datore di lavoro ovvero nel caso di pagamenti in nero.

Al riguardo, l’ultima in ordine di tempo, è la sentenza n. 09897/11 del 17/02/2011 della Corte di Cassazione che ha stabilito irrilevanti: la presenza di un eventuale accordo tra datore e lavoratore nel non assoggettare a tassazione le somme percepite, che il lavoro prestato fosse l’unico lavoro svolto dall’interessato nel corso dell’anno e infine che l’interessato ritenesse in buona fede che le somme non dovessero essere indicate in dichiarazione dei redditi. Quindi, in linea con la tesi già espressa dalla Cassazione n. 8504/2009 e in altre occasioni (Cassazione n.8316/2009; n.14033/2006; n.5020/2003; n.1081/2002; n.10057/2000; n.16092/2000; n.2212/2000) la Corte ha ritenuto che “in caso di mancato pagamento della ritenuta d’acconto da parte del datore di lavoro, il soggetto obbligato al pagamento del tributo è anche il lavoratore contribuente”. In sostanza gli obblighi del datore di lavoro nel ruolo di sostituto di imposta lasciano inalterati gli obblighi del lavoratore nel ruolo di contribuente, il quale risulta quindi gravato dallo specifico obbligo di dichiarare i redditi che concorrono a formare la base imponibile sulla quale dovrà essere calcolata l’imposta dovuta.

Sono quindi da ritenersi superate le conclusioni della precedente giurisprudenza (Cassazione n.12991/1999; n.13664/1999) che affermavano, in merito alla questione esposta, la responsabilità esclusiva del datore di lavoro.

Cordialità.

Studio Dott. Monica Melani

Acconto Irpef scadenza 30/11/2011

Acconto Irpef scadenza 30/11/2011

Spett. le Clientela

Acconto Irpef in scadenza il 30/11/2011:
APPROVATA LA RIDUZIONE DEL 17%

Con il comunicato stampa n.190 del 23 novembre 2011, il Ministero dell’Economia e delle Finanze rende noto che, in attuazione di quanto disposto dall’art. 55 del D.L. 78/2010 come modificato dalla Legge di stabilità n.183/2011, è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 275 del 25 novembre 2011) che prevede la riduzione di 17 punti percentuali dell’acconto Irpef dovuto per il periodo d’imposta 2011. Di conseguenza l’acconto Irpef che dovrà essere versato entro il 30 novembre 2011 sarà pari all’82% del dovuto anziché al 99% e la differenza dovrà essere versata alla scadenza del saldo.

Il Ministero fa inoltre presente che, “qualora sia stato già effettuato il pagamento dello stipendio o della pensione senza considerare la riduzione dell’acconto prevista, i sostituti d’imposta restituiranno le maggiori somme trattenute nelle retribuzioni erogate nel mese di dicembre 2011. Nel caso in cui i sostituti d’imposta non siano in grado di restituire le maggiori somme trattenute nelle retribuzioni erogate nel mese di dicembre, gli stessi dovranno comunque restituirle nelle retribuzioni del mese successivo.”
Il DPCM prevede inoltre anche per il periodo d’imposta 2012 il differimento, in questo caso di 3 punti percentuali, del versamento dell’acconto Irpef dovuto il prossimo anno.

Cordialità.

Studio Dott. Monica Melani

imposta sostitutiva rivalutazioni TFR

imposta sostitutiva rivalutazioni TFR

Spett.le Clientela

Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni Tfr:
L’ACCONTO NELL’F24 DEL 16/12/2011

Per i datori di lavoro sostituti di imposta si avvicina la scadenza fissata entro il 16/12/2011 per il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva, pari all’11%, sulle rivalutazione del trattamento di fine rapporto (TFR) maturato nell’anno. Il versamento verrà effettuato tramite F24, utilizzando il CODICE TRIBUTO 1712.

L’acconto, da calcolare con metodo storico (sulle rivalutazioni maturate nell’anno 2010) o previsionale (sulle rivalutazioni maturate nell’anno 2011), è pari al 90% dell’imposta complessivamente dovuta.

L’acconto dovrà essere versato dai sostituti anche sulle rivalutazioni del Tfr devoluto al Fondo di Tesoreria dell’Inps. Il datore di lavoro recupererà poi tale somma ponendola a conguaglio con le somme dovute nella denuncia Uniemens in scadenza nel mese.

Il saldo dell’imposta sostitutiva verrà poi versato nel Mod. F24 in scadenza il 16/02/2012 con il CODICE TRIBUTO 1713.

Cordialità.

Studio Dott. Monica Melani

Interpello sul lavoro intermittente

Interpello sul lavoro intermittente

Spett.le Clientela

Interpello sul lavoro intermittente:
COMMESSO DI NEGOZIO EQUIPARABILE ALL’ADDETTO ALLE VENDITE

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 46 dell’11 novembre 2011, risponde positivamente al quesito posto da Confindustria in merito alla possibilità di equiparare la figura del commesso di negozio, per la quale è ammesso il lavoro intermittente in quanto presente nella tabella del Regio Decreto n.2657/1923 sulle attività discontinue al punto 14, a quella di “addetto alle vendite”.

Pertanto, come spiega il Ministero, se un lavoratore è ” assegnato espressamente alle mansioni della vendita, che si esplica in sostanza nell’assistenza ai clienti per aiutarli e stimolarli all’acquisto, anche attraverso una consulenza sui prodotti provvedendo, in alcuni casi, anche alla sistemazione degli scaffali e alla verifica delle giacenze” (…)oppure, per esempio, “opera nell’ambito di uno show room, in cui il medesimo si coordina con il relativo responsabile il quale predefinisce le date degli appuntamenti con i potenziali clienti al fine di presentare i prodotti”, tale attività rientra nella figura giù generica di commesso di negozio e pertanto è configurabile la stipula di un contratto di lavoro intermittente.

Il Ministero ricorda infine, come già precisato nella Circolare ministeriale n. 4/2005, che non dovranno essere presi in considerazione i riferimenti limitativi presenti nella tabella del Regio Decreto citato (come ad esempio il requisito dimensionale dei comuni) in quanto le attività ivi indicate devono rappresentare esclusivamente un’elencazione tipologica e quindi un parametro di riferimento oggettivo.

Cordialità.

Studio Dott. Monica Melani

riduzione del tasso medio di tariffa Inail

riduzione del tasso medio di tariffa Inail

Spett.le Clientela

Riduzione del tasso medio di tariffa Inail:
DOMANDE DA PRESENTARE ENTRO IL 29/02/2012

L’Inail, con la nota n. 7531 del 20 ottobre 2011, informa che è stato rilasciato il nuovo modulo OT24, da utilizzare per la richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa, da parte di quelle aziende, operative da almeno un biennio, che abbiano effettuato interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro nell’anno solare precedente a quello di presentazione della domanda (2011). Nella nota, si precisa che, d’intesa con le Parti sociali, si è provveduto ad una complessiva rivisitazione della tipologia degli interventi che consentono l’accesso a questa agevolazione tariffaria. Inoltre sono state introdotte modifiche volte a favorire l’automatismo nella concessione della riduzione e una maggior coerenza con i finanziamenti concessi per la prevenzione.

La presentazione della domanda all’Istituto, che potrà avvenire anche telematicamente, dovrà essere effettuata entro il 29 febbraio 2012. Una volta approvata l’istanza da parte dell’Istituto, la riduzione avrà effetto per l’anno in corso alla data di presentazione dell’istanza (2012) e verrà applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

Si ricorda infine che per poter presentare tale domanda, dovranno inoltre essere rispettati i seguenti requisiti in capo al datore di lavoro:
– essere il possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS e, per il settore edile, anche delle Casse Edili (Durc);
– applicare integralmente sia la parte economica che quella normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché gli altri obblighi di legge;
– non essere presenti, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. "cause ostative");

Cordialità.

Studio Dott.ssa Monica Melani

Riforma disciplina tirocini

Riforma disciplina tirocini

Milano,24.10.11 Spett.le clientela

Oggetto: Riforma disciplina dei tirocini secondo il d.lgs 138/2011 convertito in L.148/2011 in vigore dal 13.08.11

I tirocini si qualificano quali momenti di alternanza studio lavoro nell’ambito di processi formativi per agevolare le scelte professionali, volti alla conoscenza diretta del mondo del lavoro (L.196/1997).

Si suddividono in curriculari legati a promossi da scuole e università e che vengono svolti all’interno del percorso di studi o corso di formazione e in non curriculari: tirocini formativi e di orientamento legati a percorsi di transizione dalla scuola o dall’università al mondo del lavoro
I tirocini possono essere promossi da tutti i datori di lavoro pubblici e privati a favore di soggetti che abbiano assolto l’obbligo scolastico (non curriculari). Si possono attivare per cittadini comunitari ed extracomunitari. I rapporti tra datori di lavoro e stagisti non costituiscono rapporti di lavoro.

L’articolo 11 del d.lgs 138/2011 convertito in L. 148/2011 del 13.08.11 ha riformato la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali mediante conoscenza diretta del mondo del lavoro e disponendo che da tale data:

– non possono avere durata superiore a sei mesi, proroghe comprese
– possono essere promossi unicamente a favore dei neodiplomati o neolaureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio.

I tirocini formativi e di orientamento non sono preclusi agli studenti, laureandi, masterizzandi e dottorandi purchè attivati da scuole e università e svolti all’interno del percorso di studi o corso di formazione.
Le disposizioni introdotte dal d.lgs 138/2011 non riguardano i tirocini formativi e di orientamento avviati o approvati prima del 13.08.11 che potranno proseguire in base alla vecchia normativa e fino alla scadenza indicata nel progetto formativo, ciò vale per l’attivazione del tirocinio e non per eventuali proroghe a cui si applicherà la nuova normativa

Con la circolare Ministeriale n. 24, del 12 Settembre 2011 vengono elencate le tipologie di tirocinio non rientranti nella nuova normativa:

– tirocini di reinserimento/inserimento lavorativo, svolti principalmente a favore di disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità e gli inoccupati, anche se in questo caso la regolamentazione resta interamente affidata alla legislazione regionale
– tirocini a favore di particolari categorie disagiate (per i quali resta in vigore la disciplina dettata dall’articolo 11, comma 2, L. 68/99): soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione
– tirocini promossi a favore degli immigrati, nell’ambito del decreto flussi, richiedenti di asilo e titolari di protezione internazionale

Il tirocinio formativo e di orientamento di distingue dai periodi di praticantato richiesti dagli ordini professionali e disciplinati dalle specifiche normative di settore (articolo 3, comma 5 del d.lgs 138/2011) da effettuarsi entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto.
Il personale ispettivo è tenuto a verificare la tipologia del tirocinio se di formazione/orientamento o se di reinserimento/inserimento, a valutarne la legittimità anche alla luce della normativa regionale vigente. Qualora non risulti conforme alla disciplina, il personale ispettivo provvederà alla conversione del rapporto come subordinato con relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili (come ad esempio in tema di Libro unico del lavoro, prospetto di paga a dichiarazione di assunzione). Il mancato rispetto delle regole in materia di tirocini dovra’, inoltre, portare al recupero del credito retributivo maturato dal tirocinante a fronte dell’utilizzo abusivo del tirocinio.
Si precisa che i tirocini sottostanno alla normativa regionale di riferimento e che in assenza di disposizioni regionali, continuano a trovare applicazioni i criteri di selezione dei soggetti promotori individuati dall’articolo 18 della legge 196/97.

Chi può promuovere i tirocini (Enti Promotori):

– agenzie per l’impiego, sezioni circoscrizionali per l’impiego ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali
– università e istituti d’istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici
– provveditorati agli Studi
– istituzioni scolastiche statali e non che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell’ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento
– centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati
– comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purchè iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti
– servizi d’inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione

Requisiti e procedure richieste per l’attivazione di tirocini:

I datori di lavoro pubblici e privati possono ospitare tirocinanti in relazione all’attività dell’azienda e al numero di dipendenti assunti a t. indeterminato: fino a 5 dipendenti possono ospitare un tirocinante, tra i 6 e i 19 dipendenti possono ospitarne due contemporaneamente e oltre i 20 è possibile ospitare un numero di tirocinanti che rappresenti massimo il 10% dei dipendenti assunti.

I tirocini si svolgono sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. E’ possibile stipulare convenzioni quadro a livello territoriale tra i soggetti istituzionali competenti. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:

obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza
i nominativi del tutor tecnico, individuato dall’azienda ospitante che svolge un ruolo di supporto nella realizzazione del programma previsto nel progetto di tirocinio e accompagna il tirocinante durante il percorso formativo all’interno dell’azienda e del tutor didattico-organizzativo designato dal soggetto promotore
– gli estremi identificativi delle assicurazioni
– durata e periodo di svolgimento del tirocinio
– settore aziendale d’inserimento

I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla Regione, alla struttura territoriale del ministero del Lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in tema d’ispezione (direzione provinciale del lavoro) nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

I tirocini formativi non costituiscono un rapporto di lavoro, pertanto il soggetto ospitante non è tenuto a pagare alcuna retribuzione ne contribuzione al tirocinante. Può decidere di erogargli un compenso, quale rimborso spese per gli oneri sostenuti (per esempio le spese di trasporto). Non è prevista la possibilità di versare contributi volontari per il periodo di tirocinio.
Per le imprese che impegnano giovani provenienti del Sud Italia è possibile ottenere il rimborso totale o parziale degli oneri finanziari sostenuti per coprire le spese di vitto e alloggio del tirocinante.

I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro pagando il relativo premio all’INAIL (Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) come disciplinato dall’articolo 3 del dm n. 142/1998 nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.
Nel caso in cui i soggetti promotori siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di lavoro che ospita il tirocinante può assumere a proprio carico l’onere economico connesso alla copertura assicurativa Inail.

Si segnala, inoltre, che per l’attivazione di un tirocinio è necessario l’invio della comunicazione obbligatoria al Centro per L’Impiego della Provincia di competenza entro e non oltre il giorno prima dell’inizio del tirocinio.

Porgiamo cordiali saluti.

DOTT. MONICA MELANI

accordi individuali per ROL ed ex festività

accordi individuali per ROL ed ex festività

Spett.le clientela

Oggetto: Rol ed ex festività: accordi individuali per gestire gli arretrati.

I permessi per riduzione di orario consentono al lavoratore di astenersi dall’espletamento della prestazione lavorativa, senza subire alcuna decurtazione nell’entità della retribuzione.
La riduzione si attua mediante la concessione di permessi orari – la cui durata può anche coincidere con una o più giornate lavorative – fruibili sia individualmente che collettivamente; in tale ultimo caso, interessando la generalità dei lavoratori, i permessi costituiscono una forma di riduzione dell’orario di lavoro annuale, stabilita su base giornaliera o settimanale, in relazione ai diversi settori di appartenenza.
Qualora il lavoratore non riesca ad usufruire dei permessi maturati entro l’arco temporale fissato nelle clausole contrattuali di livello nazionale nonché da parte della contrattazione aziendale od individuale, il Ministero del Lavoro, con l’Interpello n. 16/2011, prevede l’adempimento di un obbligo contributivo.
La circolare n. 92/2011 emanata dall’INPS afferma che l’assoggettamento a contribuzione delle indennità sostitutive per ROL ed ex festività (S. Giuseppe, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo e Ascensione),non godute può essere assolto nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi.”
In aggiunta a quanto già evidenziato nella circolare n. 92 dell’8 Luglio 2011, l’INPS precisa che lo spostamento del termine ultimo di fruizione o monetizzazione dei permessi in esame può essere previsto dalla contrattazione nazionale così come da tutta la contrattazione di secondolivello e, nel Messaggio n. 14605 del 13 Luglio 2011, aggiunge che, laddove né la contrattazione né le parti stabiliscano alcun termine per il godimento dei permessi, questi ultimi possono essere liberamente gestiti, senza previsione di scadenza per la connessa obbligazione contributiva che si configurerà solo quando cesserà il rapporto di lavoro, ovvero quando il lavoratore si vedrà monetizzati i permessinon goduti.
Per quanto concerne la contribuzione già scaduta, l’Istituto comunica che essa potrà essere versata dai datori di lavoro con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del Messaggio.
Ne consegue che le aziende avranno tempo sino al 17 Ottobre 2011 (termine posticipato in quanto il giorno 16 Ottobre cade di Domenica) per adempiere agli obblighi contributivi in esame non ancora regolarizzati.
Al fine di evitare l’obbligo di versamento contributivo che nascerebbe allo scadere del termine indicato dalla contrattazione nazionale, la contrattazione individuale può risultare particolarmente utile in situazioni in cui ci siano numerose ore di permesso non fruite, relative anche a diversi anni precedenti.
Infatti, un accordo individuale, tra azienda e dipendente, potrebbe stabilire un diverso termine di fruizione dei permessi in esame, o addirittura disciplinarne l’assenza rimandando l’obbligo contributivo al momento della monetizzazione del monte permessi residuo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Si ritiene pertanto che gli accordi individuali, come per altro quelli aziendali o territoriali, che abbiano lo scopo di posticipare la fruizione di permessi già scaduti per la contrattazione collettiva nazionale, vadano cautelativamente stipulati entro la data del 17/10/2011.
Si riportano di seguito alcuni esempi di possibili intese individuali:
MODELLO 1
Viene pattuito l’eliminazione del solo termine di fruizione/monetizzazione relativo a permessi che sarebbero già dovuti essere fruiti o monetizzati, viene invece mantenuto il generale meccanismo di fruizione/monetizzazione entro il termine previsto dal CCNL applicato.
Modalità di fruizione di permessi ROL ed ex festività.
La società (ragione sociale e codice fiscale)_____________________, con sede in_______________
E
il/la sig./sig.ra________________________avente codice fiscale_________________, Dipendente di detta società,
premesso che
– il dipendente ha sempre liberamente esercitato il proprio diritto di fruizione dei permessi (Rol ed ex festività);
– il dipendente non intende far valere il diritto all’indennità sostitutiva per mancata fruizione;
– alla data_(es. 31/12/2010)__________, il dipendente ha maturato, ma ad oggi non fruito, n°_______ore complessive di permesso retribuito a titolo di ROL ed ex festività;
– la Società si impegna, a richiesta del lavoratore, a far godere dette ore nel rispetto delle esigenze produttive e tecnico organizzative;
concordano quanto segue
– dette n°______ore di permesso maturate al___(es. 31/12/2010)___, potranno essere fruite fino a cessazione del rapporto e sempre in quella data verrà monetizzato l’eventuale monte ore residuo;
– per quanto maturato a titolo di permessi ROL ed ex festività dalla data del ___(es. 01/01/2011)___resta fermo quanto stabilito dal CCNL applicato.
– Luogo e data
(non oltre il 17/10/2011)
Firma del datore di lavoro Firma del dipendente
____________________ _________________
MODELLO N.2
Con il modello che andremo ad illustrare, viene pattuita l’eliminazione del termine di fruizione/monetizzazione relativo a tutti i permessi, sia quelli che avrebbero dovuto essere già fruiti o monetizzati, sia quelli il cui termine di fruizione/monetizzazione non sia ancora scaduto.
Modalità di fruizione di permessi ROL ed ex festività.
La società (ragione sociale e codice fiscale)_____________________, con sede in_______________
E
il/la sig./sig.ra________________________avente codice fiscale_________________, Dipendente di detta società,
premesso che
– il dipendente ha sempre liberamente esercitato il proprio diritto di fruizione dei permessi (Rol ed ex festività);
– il dipendente non intende far valere il diritto all’indennità sostitutiva per mancata fruizione;
– ad oggi______(data di firma dell’accordo)___, il dipendente ha maturato, ma non fruito, n°_______ore complessive di permesso retribuito a titolo di ROL ed ex festività;
– la Società si impegna, a richiesta del lavoratore, a far godere dette ore nel rispetto delle esigenze produttive e tecnico organizzative;
concordano quanto segue
– dette n°______ore di permesso maturate (ROL ed ex festività), nonché quelle che matureranno a stesso titolo nel corso del rapporto di lavoro potranno essere fruite fino a cessazione del rapporto e sempre in quella data verrà monetizzato l’eventuale monte ore residuo;
– Luogo e data
(non oltre il 17/10/2011)
Firma del datore di lavoro Firma del dipendente ___________________ __ _______________

Cordiali saluti
(Dott.ssa Monica Melani)