Cure ospedaliere all’estero, rimborsi parziali
SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA
CURE, OSPEDALIERE ALL’ESTERO, RIMBORSI PARZIALI
Le cure ospedaliere non pianificate all’estero, rimangono senza copertura integrale. Non spetta al cittadino Ue il rimborso da parte del proprio paese, dei costi rimasti a suo carico nel sottoporsi a trattamenti ospedalieri imprevisti in occasione di viaggi o soggiorni in un altro stato membro. A stabilirlo è la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza nella causa C-211/08, depositata il 15 giugno 2010.
La controversia vedeva protagonista un soggetto residente in Spagna, iscritto al sistema sanitario iberico, che aveva subito un ricovero ospedaliero durante un soggiorno in Francia (utilizzando il modulo E111), al suo ritorno a casa, il cittadino si era visto negare da parte della sanità spagnola il rimborso spese di ricovero che il sistema francese aveva lasciato a sua carico, conformemente alla normativa nazionale. Quest’ultima, infatti, in applicazione del regolamento (Cee) n. 1408/71, prevede che quando un iscritto al sistema sanitario riceve cure impreviste all’estero il sistema spagnolo rimborsi le spese dello Stato membro che ha erogato le cure in funzione del livello di copertura vigente in detto paese di soggiorno (salvo che nei casi di cure “urgenti, immediate e a carattere vitale”, nei quali il rimborso è totale).
Da qui la denuncia alla Commissione Ue, che prima con lettera e poi con parere motivato diffidava la Spagna in relazione all’incompatibilità della sua normativa interna con l’articolo 49 del Trattato Ce, che sancisce il principio della libera prestazione dei servizi. Poiché la Spagna ha ripetutamente confermato la propria posizione sull’argomento, Bruxelles ha deciso di proporre ricorso.
Secondo la Commissione, infatti, l’art. 49 CE è applicabile anche ai servizi sanitari, compresi quei casi in cui la necessità delle cure mediche insorga durante un viaggio o un soggiorno temporaneo in un altro paese membro.
Anche perché, rivela Bruxelles, una normativa che non rimborsi i costi rimasti a carico del cittadino che si sottopone alle cure oltre confine “è tale da dissuadere gli iscritti anziani o affetti da una malattia cronica che comporti un rischio di ricovero ospedaliero dal recarsi, in quanto turisti o studenti, in uno Stato membro in cui le condizioni di accollo delle cure ospedaliere sarebbero meno vantaggiose che in Spagna”.
Inoltre, poiché la Spagna giustificava la restrizione del rimborso con motivi di interesse generale relativi alla salvaguardia dell’equilibrio finanziario, la Commissione sottolineava che in realtà tale ragione non fosse fondata: il rimborso del trattamento ospedaliero fornito in un altro Stato membro ad un proprio cittadino, infatti, “non potrebbe in alcun caso eccedere il costo che avrebbe rappresentato un trattamento equivalente dispensato in Spagna”.
Tuttavia, i giudici del Lussemburgo non accolgono le ragioni della ricorrente. Poiché ogni paese ha un sistema sanitario specifico (più o meno favorevole al cittadino utilizzatore) e poiché in numero di casi di cure ospedaliere impreviste un carattere imprevedibile e incontrollabile, va applicato il criterio di compensazione globale dei rischi su cui si fonda il regolamento n. 1408/71. Nel caso contrario, una normativa che imponga ai paesi Ue l’obbligo di garantire ai propri iscritti un rimborso complementare per le cure impreviste all’estero, “si risolverebbe nell’inficiare l’economia stessa del sistema istituito dal regolamento n. 1408/71”.
In tale ipotesi, infatti, lo stato d’origine dovrebbe in ogni caso sopportare l’onere finanziario più elevato, sia in applicazione della normativa dello Stato membro di soggiorno che contempla un livello di copertura superiore a quello previsto dalla normativa dello Stato membro di affiliazione, sia in applicazione di quest’ultima normativa nell’ipotesi contraria.
Pertanto il ricorso viene respinto e la Commissione Ue condannata anche alle spese.
DOTT.SSA MONICA MELANI