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IL MODULO Qu.I.R. IL T.F.R. IN BUSTA PAGA

IL MODULO Qu.I.R. IL T.F.R. IN BUSTA PAGA

                                                                            MILANO, 13 FEBBRAIO 2015

 

                                                                            Spettabile

                                                                            Clientela

 

OGGETTO: T.F.R. IN BUSTA PAGA: IL MODULO PER LA Qu.I.R.

 

Spettabile clientela,

             è all’esame del Consiglio di Stato, il Dpcm che dovrà disciplinare gli aspetti tecnici, per la monetizzazione immediata del TFR in busta paga, con decorrenza 1 marzo 2015. Il decreto prevede il modello Qu.I.R. “Quota maturanda del Trattamento di fine rapporto come parte integrativa della Retribuzione”.

 

Per i lavoratori del settore privato, la legge di stabilità per l’anno 2015, ha stabilito la possibilità di poter anticipare, su base volontaria, il proprio trattamento di fine rapporto (ora chiamato “PIR”, ossia parte integrativa di retribuzione) mensilmente in busta paga.

 

La misura è introdotta in via sperimentale, per un triennio che va dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2008 (40 mesi in tutto). Il tfr maturato prima del 1 marzo 2015 non può essere monetizzato. La scelta è irrevocabile, se effettuata, non può più essere revocata e resterà operativa fino al 30 giugno 2018.

 

Rimarranno congelati gli eventuali versamenti in tutto o in parte da effettuare a favore dei fondi di previdenza complementare.

 

CONDIZIONI: il lavoratore deve avere un’anzianità di servizio minima di 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro (rapporto di lavoro in corso).

I datori di lavoro obbligati sono i datori di lavoro privati con esclusione di quelli del settore agricolo, datori di lavoro domestico e di quelli sottoposti a procedure concorsuali nonché per coloro che versano in situazione di crisi ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 297/1982 (in ristrutturazione del debito, con cassa integrazione straordinaria o Cig in deroga).

 

AZIENDE DAI 50  DIPENDENTI IN SU: la quota tfr confluirà in busta paga mensilmente.

 

AZIENDE FINO AI 49 DIPENDENTI: la quota tfr confluirà in busta paga trimestralmente.

Questo perché le aziende fino a 49 dipendenti potranno accedere se vorranno al finanziamento agevolato. Vale a dire che possono fare richiesta di finanziamento agevolato alle banche e agli altri intermediari finanziari che aderiranno all’apposito accordo quadro che dovrà essere stipulato dal ministro dell’economia e delle finanze e da quello del lavoro con l’ABI. Si tratta di un finanziamento agevolato il cui tasso non potrà essere superiore al tasso di rivalutazione del Tfr calcolato ai sensi dell’articolo 2120 c.c. e sarà garantito da apposito fondo presso l’Inps ed anche dallo Stato.

 

Il Tfr che confluisce nella busta paga mensile concorre a determinare la base imponibile IRPEF ordinaria.

Nessuna conseguenza invece per quanto concerne il bonus 80 euro.

Infatti è previsto all’art. 1 comma 27 che il tfr erogato in busta paga non assume rilevanza ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all’articolo 13 comma 1 bis del TUIR.

 

Il TFR è espressamente escluso dall’imponibile ai fini contributivi.

 

Vi aggiorneremo a breve su ulteriori novità. Porgiamo cordiali saluti.

 

                                                                                             MONICA MELANI

                                                              

 

                                                             

SGRAVIO PER LE NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DAL 1 GENNAIO 2015

SGRAVIO PER LE NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DAL 1 GENNAIO 2015

                                                                                   Spettabile

                                                                                  Clientela

 Oggetto: CIRCOLARE SUGLI SGRAVI CONTRIBUTIVI EX L. 190/2014 (legge di stabilità per l’anno 2015).

Con circolare n. 17 del 29 gennaio 2015, l’Inps ha fornito le prime importanti istruzioni in merito alla fruizione del beneficio introdotto dalla Legge n. 190/2014, concernente l’esonero totale dei contributi previdenziali per le nuove assunzioni  con contratto a tempo indeterminato nel corso del 2015.

Campo di applicazione:

L’esonero si applica a tutti i datori di lavoro privati compresi quelli del settore agricolo, ma sono escluse le amministrazioni pubbliche. Per datori di lavoro si intendono sia gli imprenditori che i non imprenditori (associazioni culturali, politiche o sindacali, le associazioni di volontariato, gli studi professionali, ecc…..).                                                              

L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati con decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, anche in regime part time, con l’eccezione dei contratti di apprendistato e di quelli di lavoro domestico. Nel novero delle tipologie contrattuali incentivate rientra anche il lavoro ripartito o job-sharing a tempo indeterminato, purchè le condizioni per l’applicazione dell’esonero siano riferibili ad ambedue i rapporti  di lavoro: di contro, non vi rientrano le assunzioni contratto di lavoro intermittente o a chiamata, seppur stipulato a tempo indeterminato. Del resto, il lavoro intermittente, anche laddove preveda la corresponsione di un’indennità di disponibilità, costituisce in ogni caso una forma contrattuale concepita per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo, secondo la totale discrezionalità del datore di lavoro (con il solo limite delle 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari, in relazione ai settori che non siano del turismo, dei pubblici esercizi, dello spettacolo). Ed ancora l’esonero contributivo si ritiene ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati:

Per l’assunzione di personale con qualifica dirigenziale;

In attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della Legge n. 142/2001;

A scopo di somministrazione.

Condizioni per il diritto all’esonero:

L’agevolazione spetta a condizione che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato (anche se di apprendistato, domestico o a scopo di somministrazione).

Il beneficio non spetta se nei tre mesi precedenti il 1° gennaio 2015 (data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015), il lavoratore assunto abbia già avuto rapporti a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro ovvero con società da questi controllate o a questi collegate (art. 2359 c.c.), ovvero facenti capo, ancorchè per interposta persona, al datore medesimo o che presentino assetti proprietari coincidenti sotto il profilo sostanziale.

Il beneficio non spetta se:

L’assunzione, ovvero l’utilizzazione mediante contratto di somministrazione, violi il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine;

Il datore di lavoro, ovvero l’utilizzatore con contratto di somministrazione, sia interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga per la medesima unità produttiva in cui avviene l’assunzione o l’utilizzazione, e sempre che queste ultime non siano finalizzate all’acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dei lavoratori interessati dai predetti provvedimenti;

L’assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Detta condizione di esclusione si applica anche all’utilizzatore del lavoratore somministrato.

Il beneficio spetta anche al datore di lavoro privato che:

In attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 5, co. 4-quater, D. Lgs. n. 368/2001, assuma a tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nel corso dei 12 mesi precedenti, ha avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo di attività lavorativa superiore a 6 mesi;

In attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 47, co. 6, L. n. 428/1990, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale, assuma a tempo indeterminato lavoratori a termine che non siano passati alle sue dipendenze;

Trasformi un rapporto di lavoro a termine in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Ovviamente il datore di lavoro che assume deve essere in possesso della regolarità contributiva (DURC), rispettare gli accordi ed i contratti collettivi, anche di secondo livello, non deve avere violato le norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro.

Infine, in ogni caso, il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai sensi della Legge di stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro che assume (principio del cumulo).

DATORI DI LAVORO AGRICOLI:

Per il settore agricolo, a decorrere dal 1 gennaio 2015, l’esonero contributivo in oggetto si applica anche alle assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, dei lavoratori agricoli che si trovino in una delle seguenti condizioni:

Che non risultino occupati nel corso dell’anno 2014, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche di apprendistato o a scopo di somministrazione), presso qualsiasi datore di lavoro agricolo;

Che  non risultino iscritti negli elenchi nominativi dell’anno 2014 per un numero di giornate di lavoro pari o superiore a 250 giornate, in qualità di lavoratori a tempo determinato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo.

Rientrano nella nozione di rapporti di lavoro agricolo esclusivamente quelli instaurati dai datori di lavoro con gli operai del settore agricolo.

MISURA E DURATA DELL’INCENTIVO

La misura dell’esonero è pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con eccezione delle seguenti forme di contribuzione:

Premi e contributi dovuti all’Inail;

Il contributo, ove dovuto, al Fondo di Tesoreria;

Il contributo, ove dovuto, ai fondi di solidarietà bilaterali.

La durata del predetto esonero è stabilita in un triennio e decorre dalla data di assunzione del lavoratore. In ogni caso, esso non può essere superiore alla misura massima di 8.060,00 euro su base annua, adeguata in relazione ai rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale o misto), sulla base della minor durata dell’orario di lavoro rispetto a quella stabilita dalla legge o dalla contrattazione. La soglia massima di esonero va riferita al periodo di paga mensile ed è pari ad euro 671,66 (euro 8.060//00:12); per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, questa va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 22,08 (euro 8.060//00:365 giorni), per ogni giorno di fruizione.

CUMULABILITA’ CON ALTRE FORME DI INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE

L’esonero contributivo triennale non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma lo è con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:

L’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili (art. 13, Legge n. 68/1999);

L’incentivo per l’assunzione dei giovani genitori (D.M: 19/11/2010);

L’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento ASPI;

L’incentivo inerente il “Programma Garanzia Giovani”

L’incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli (art. 5, D.L. n. 91/2014).

LA SOPPRESSIONE DEI BENEFICI CONTRIBUTIVI EX LEGGE 407/1990

Con l’introduzione del nuovo sgravio contributivo, sono soppressi con decorrenza 1 gennaio 2015, i benefici contributivi riguardanti le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro o beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da almeno ventiquattro mesi (art. 8, co. 9 L. n. 497/1990).

 

LICENZIAMENTI SECONDO IL JOBS ACT

LICENZIAMENTI SECONDO IL JOBS ACT

 

 

                                                                      Spettabile clientela

 

 

OGGETTO: LE NOVITA’ IN FATTO DI LICENZIAMENTI: Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183.

 

Con la presente circolare, vogliamo aggiornare tutta la spettabile clientela, circa le novità in fatto di licenziamenti, per i nuovi contratti a tutele crescenti che partiranno con l’entrata in vigore del decreto in oggetto. In data 24 dicembre 2014, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, il decreto legislativo recante le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti; l’indicato decreto entrerà in vigore tra gli ultimi giorni di gennaio ed i primi di febbraio 2015.

 

Premettiamo che se anche l’articolo 18 non è stato esplicitamente abrogato, sostanzialmente, non si applicherà più ai nuovi assunti, fatti salvi i casi che indicheremo di seguito, mentre l’art. 18 resterà operativo per gli assunti prima della riforma.

 

In sintesi, di seguito, le principali novità:

LE TUTELE CRESCENTI NEI LICENZIAMENTI:

Per tutte le aziende:

In caso di licenziamento DISCRIMINATORIO (esempio licenziare la lavoratrice rientrata dalla maternità, anche se il bambino ha già compiuto un anno di vita; questo tipo di licenziamento rischia di rientrare in questa tipologia; mi prendo la responsabilità di quello che dico anche se altri non avranno mai il coraggio di scriverlo):

Se il giudice verifica che il licenziamento è discriminatorio, il lavoratore ha diritto alla reintegra (c.d. tutela reale che per i nuovi assunti non è più l’articolo 18) e ad un risarcimento minimo di n. 5 mensilità di retribuzione globale di fatto;

Per le aziende fino a 15 dipendenti:

Licenziamenti per giusta causa, per giustificato motivo oggettivo/soggettivo:

 

Se il giudice stabilisce che non ricorrono gli estremi del licenziamento, non  è prevista la reintegra, ma un’indennità risarcitoria di 2 mensilità di paga per ogni anno di servizio, tra un minimo di 2 mensilità ed un massimo di 6 mensilità. L’indennità risarcitoria che viene erogata non è soggetta a contributi ma solo all’aliquota Irpef secondo la tassazione separata del t.f.r.. Facciamo notare alla spettabile clientela come ci sia un leggero miglioramento rispetto alla previgente normativa, per quanto riguarda il minimo dell’indennità risarcitoria. In precedenza, infatti, l’indennità minima era di 2,5 mensilità.

Per le aziende oltre i 15 dipendenti:

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo:

Se il giudice stabilisce che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non è prevista la reintegra ma il risarcimento che consiste in un’indennità di 2 mensilità di paga per ogni anno di servizio, tra un minimo di 4 mensilità ed un massimo di 24 mensilità.

In altre parole, la regola diventa che il licenziamento di tipo economico genera sempre e soltanto il diritto ad un risarcimento di tipo economico e mai alla reintegra, anche laddove dovesse essere infondato. Questo è l’aspetto più importante della riforma: è evidente che alle aziende converrà d’ora in poi percorrere sempre e soltanto questa strada, anche perché in questo caso al lavoratore licenziato spetterà la NASPI, la nuova indennità di disoccupazione che decorrerà dal 1 maggio 2015 e di cui parleremo diffusamente in circolare successiva. Alle aziende non converrà più percorrere la strada del licenziamento disciplinare o per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo perché rimarranno soggette altrimenti al rischio reintegra.

In caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (licenziamento disciplinare):

In caso di insussistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo di licenziamento, dimostrata  in giudizio, è prevista la reintegra nel posto di lavoro ed un’indennità risarcitoria fissata dal giudice fino ad un massimo di 12 mensilità di paga, ma il lavoratore può optare al posto della reintegra per un’indennità di 15 mensilità in aggiunta al risarcimento (15 + fino ad un massimo di 12).

CONCILIAZIONE VOLONTARIA: ART. 6 DELLO SCHEMA DI DECRETO

Di importantissima rilevanza è la possibilità per i datori di lavoro di evitare il giudizio e di conseguenza di evitare anche l’arricchimento degli avvocati.

All’articolo 6 del decreto, infatti, è previsto quanto segue: il datore di lavoro può offrire al lavoratore entro 60 giorni (vale a dire i termini per l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento), in sede di conciliazione sindacale o commissione di conciliazione della DTL, un importo che non costituisce reddito imponibile né ai fini previdenziali né ai fini fiscali, di un’indennità che va da una mensilità di retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, che, in ogni caso, non può essere inferiore a due mensilità e non superiore a diciotto mensilità, mediante consegna al lavoratore di assegno circolare.

Abbiamo sottolineato l’importanza della novità, perché è la prima volta che nel ns. ordinamento viene prevista la possibilità di erogare un’indennità netta, vale a dire non soggetta a contribuzione e a tassazione. L’accettazione dell’assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia all’impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta.

ULTERIORI PRECISAZIONI:

DIRIGENTI: ai dirigenti non si applica il nuovo regime e rimangono valide le previgenti disposizioni dei contratti collettivi.

LICENZIAMENTI COLLETTIVI: in caso di licenziamento collettivo (art. 4,5 e 24 della Legge n. 223/1991), per i lavoratori assunti dopo l’entrata in vigore del decreto sulle tutele crescenti, sia la violazione della procedura (art. 4), che dei criteri di scelta (art. 5), comporta l’applicazione del nuovo regime e non dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Tale previsione non modifica la procedura in sede sindacale, ed eventualmente amministrativa, prevista dalla legge per il licenziamento collettivo, né le regole afferenti ai criteri di scelta.

Sul piano delle conseguenze, essa distingue tra lavoratori assunti prima della entrata in vigore del decreto e i lavoratori assunti dopo, come avviene del resto anche per i licenziamenti individuali.

Torneremo più volte su questo argomento. Rimaniamo a disposizione per chiarimenti.

MONICA MELANI

Invio comunicazioni lavori usuranti (ex DLgs n. 67/2011).

Invio comunicazioni lavori usuranti (ex DLgs n. 67/2011).

Milano, 29/03/2013

Spett.le Clientela,
è imminente la scadenza (fissata per il 31/03/2013) per l’invio al Ministero del
Lavoro delle comunicazioni dei lavori usuranti, identificati dal c.d. “Decreto
Salvi” (art. 2 dm 19/05/1999), per le attività svolte nel 2012. Si tratta di un
adempimento obbligatorio per tutti i datori di lavoro che dal 2011 svolgono
le attività di cui al summenzionato decreto.

Si precisa la duplice tipologia delle segnalazioni in oggetto, da effettuarsi
tramite apposito modello Lav_Us disponibile sul sito del Ministero alla sezione
Cliclavoro:
 denunce di inizio attività, obbligatorie per le c.d. lavorazioni “a catena”
entro 30 giorni dall’inizio, pena una sanzione amministrativa da 500 a
1.500 euro;
 comunicazioni di monitoraggio annuale, ovvero quelle di prossima
scadenza, indicate nel sopra citato decreto del 2011. Nel caso di lavoro
notturno (continuativo o in turni periodici), il mancato adempimento
comporta una sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.

A disposizione per tutti i chiarimenti del caso, porgiamo distinti saluti.

Dott.ssa Monica Melani

OGGETTO: LE NORME SUI PERMESSI ELETTORALI

OGGETTO: LE NORME SUI PERMESSI ELETTORALI

1) PERMESSI PER I LAVORATORI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI
ELETTORALI PER ESERCITARE LA FUNZIONE DI PRESIDENTE,
SCRUTATORE NEL SEGGIO ELETTORALE E PER SVOLGERE LA FUNZIONE
DI RAPPRESENTANTE DI LISTA:
– Al lavoratore, con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche temporaneo) sia nel
pubblico che nel privato, chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le
elezioni del Parlamento (nazionale ed europeo), per le elezioni comunali, provinciali e
regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, ai sensi dell’art. 119 del T.U. n.
361/57, modificato dalla Legge n. 53/90, e dell’art. 1 della Legge 29.1.1992, n. 69, è
riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle
operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli
effetti.
– Dato che l’attività presso i seggi è equiparata ad attività lavorativa, non è consentito
richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali,
anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di
impegno ai seggi.
– I componenti del seggio elettorale o rappresentanti di lista o comunque impegnati in
operazioni connesse, hanno diritto inoltre a recuperare le giornate non lavorative di
impegno ai seggi con giorni di recupero da concordare con il datore di lavoro, in
rapporto anche alle esigenze di servizio. L’orientamento della Corte Costituzionale è
che il recupero delle giornate destinate alle operazioni elettorali, avvenga nel periodo
immediatamente successivo ad esse. Pertanto, nel caso specifico di queste ultime
elezioni (si sono svolte in domenica e lunedì), i lavoratori interessati hanno diritto a
restare a casa retribuiti nei due giorni successivi (martedì e mercoledì); laddove, le
operazioni di scrutinio si protraessero oltre la mezzanotte del lunedì, si dovrà considerare martedì come giorno dedicato alle operazioni elettorali e pertanto le
giornate di diritto al riposo, saranno il mercoledì e il giovedì.
Se il lavoratore non potrà godere dei giorni di riposo compensativo, saranno due le
opzioni:
1) il pagamento in busta delle quote di retribuzione dovute;
2) 2 giorni in più come ferie o permessi da godere.

ASSENZA DAL LAVORO DEI DIPEDENTI DEL SETTORE PRIVATO CHE SI
RECANO A VOTARE IN COMUNI DIVERSI RISPETTO A QUELLO NEL QUALE
PRESTANO LA LORO ATTIVITA’ LAVORATIVA (TRATTAMENTO):

In questo caso, non è previsto alcun permesso specifico per recarsi a votare. Il
lavoratore dovrà chiedere ed ottenere, permessi non retribuiti o ferie per raggiungere
il proprio comune di residenza.

ASSENZA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SI RECA A VOTARE IN UN
COMUNE DIVERSO RISPOETTO A QUELLO NEL QUALE PRESTA LA PROPRIA
ATTIVITA’ LAVORATIVA (TRATTAMENTO)

Nel caso dei dipendenti pubblici, invece, sono previsti i permessi retribuiti ai sensi di
quanto previsto dalla circolare della ragioneria generale dello Stato Igop n. 23 del
10.3.1992. La concessione del permesso retribuito per recarsi a votare in comune
diverso da quello della sede di servizio, ai sensi dell’art. 118 del DPR 30.3.1957 n. 361, è
previsto solo nell’ipotesi in cui il lavoratore risulti trasferito di sede nell’approssimarsi
delle elezioni il quale, anche se abbia provveduto nel termine prescritto di 20 giorni a
chiedere il trasferimento di residenza, non abbia ottenuto in tempo l’iscrizione nelle
liste elettorali della nuova sede di servizio.
Qualora ricorra la predetta circostanza al lavoratore va riconosciuto il permesso
retribuito per l’esercizio del diritto di voto entro i limiti di tempo stabiliti dal Ministero
del Tesoro con Decreto 5.3.1992 sotto indicati, comprensivi del tempo occorrente per il
viaggio di andata e di ritorno:
1 giorno per le distanze da 350 a 700 km;
2 giorni per le distanze oltre i 700 km o per spostamenti da e per le isole.

PERMESSI PER I CANDIDATI:

Qualora tra i Vs. dipendenti ci fossero dei candidati alle elezioni, sappiate che, per lo
svolgimento della campagna elettorale, non sono previsti specifici permessi. Solo per i
dipendenti pubblici, è possibile, per il personale a tempo indeterminato, fruire a tal
fine dei permessi retribuiti previsti contrattualmente (3 giorni all’anno).

AGEVOLAZIONI PER LE SPESE DI VIAGGIO PER RAGGIUNGERE IL
PROPRIO SEGGIO:

TRENO E NAVE: riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno)

Per usufruire delle agevolazioni, occorre presentare la tessera elettorale. Nel viaggio di
ritorno, si rende necessario presentare la tessera elettorale con il timbro della sezione presso
cui ha votato.

Tanti cordiali saluti.

Forum Piccole Medie Imprese Ultima Puntata 26/05/2012

Forum Piccole Medie Imprese Ultima Puntata 26/05/2012

MILANO, 25 MAGGIO 2012

SPETT. CLIENTELA

OGGETTO: SABATO 26 MAGGIO 2012 ULTIMA PUNTATA DEL FORUM DELLE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE

Spettabile clientela,
questo sabato sera 26 maggio 2012 alle ore 23,00, andrà in onda l’ultima puntata del
Forum delle piccole e medie imprese. Parleremo, unitamente, alla partecipazione di alcuni
esponenti di Fondartigianato, delle difficoltà delle imprese che si dibattono tra le problematiche che
nascono dall’applicazione dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori e il costo del lavoro che anziché
diminuire, tendenzialmente va ad aumentare. Parteciperanno al dibattito, l’avvocato Vittorio
Provera dello Studio Trifirò & Partners e il dott. Luca Marone della società Allergy Therapeutics
Italia srl. Durante la trasmissione, parleremo della posizione dei Consulenti del lavoro che, a livello
nazionale, sostengono che i mancati investimenti da parte di aziende straniere e la contemporanea
delocalizzazione all’estero di quelle italiane, abbiano un comune denominatore: la gestione dei
rapporti di lavoro è onerosa ed estremamente complicata. A fronte di quanto sostenuto dai
consulenti del lavoro, ribadiremo che la posizione degli imprenditori, in trasmissione, è sempre stata
quella di sostenere che un grande deterrente ad assumere e a far crescere le imprese, è, invece, la
presenza dell’art. 18 Stat. Lavoratori.
Metteremo a confronto le due differenti posizioni e, ribadiremo che la posizione del Forum delle
pmi, in merito alla modifica dell’art. 18 è quella di sostenere che, per l’Italia, sarebbe stato meglio
percorrere la strada di una riforma dell’art. 18 sulla base del modello francese (mai reintegro in
nessun caso, e, in caso di licenziamento riconosciuto illegittimo, erogazione di un incentivo
all’esodo da un minimo di 6 ad un massimo di 24 mensilità).
Ricordiamo che la trasmissione va in onda su Telelombardia (canale 10 del digitale terrestre) e sul
Tv Sat Sky 511 (visibilità sull’intero territorio nazionale).
Buona visione. Cordiali saluti.

DOTT. MONICA MELANI

LEGGE SULLA PARITA’-ENTRO IL 30 APRILE DEVONO ESSERE INVIATI I REPORT SUL PERSONALE.

LEGGE SULLA PARITA’-ENTRO IL 30 APRILE DEVONO ESSERE INVIATI I REPORT SUL PERSONALE.

 

MILANO, 26 APRILE 2012

SPETT.
CLIENTELA

 

OGGETTO: LEGGE SULLA PARITA’-ENTRO IL 30 APRILE DEVONO ESSERE INVIATI I REPORT SUL PERSONALE.

 

Ricordiamo a tutta la spettabile clientela, che, al 30 aprile 2012, scade il termine per trasmettere il rapporto biennale 2012/2011 sulla parità uomo/donna sul lavoro (Legge 125/1991). Sono interessati a tale adempimento tutti i datori di lavoro che superano i 100 dipendenti. Il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile deve essere trasmesso a rappresentanze sindacali aziendali e consiglieri della parità territorialmente competenti.

L’inottemperanza è punita con la sanzione amministrativa da 515 a 2.580 euro.

 

Per tutti i clienti ai quali forniamo il servizio di paghe e contributi, è ns. cura provvedere a tale adempimento. Per i clienti ai quali, forniamo esclusivamente il servizio di consulenza, ricordiamo l’obbligo.

 

Cordialità.

DOTT. MONICA MELANI

Forum delle Piccole e Medie Imprese: Puntata Quattro

Forum delle Piccole e Medie Imprese: Puntata Quattro

Quarto appuntamento con Forum delle Piccole Medie Imprese su Telelombardia, domani 14 aprile 2012. Siamo arrivati ormai alla quarta puntata di questo percorso all’interno del mondo del lavoro e della politica italiana e come ogni settimana, la consulente del lavoro Monica Melani, assieme ai suoi ospiti, affronterà una tematica calda del momento.
In questa puntata, in onda domani sera alle 23 su Telelombardia, si parlerà infatti di  doppia contribuzione per i soci delle srl e gli ammortizzatori sociali proposti all’interno della riforma del Ministro Fornero. Per affrontare questi temi, Monica Melani si avvarrà della consulenza preziosa del Dott. Maurizio La Croce (commercialista e fiscalista) e dell’avv. Giorgio Molteni.
Come ogni settimana ci sarà la possibilità di inviare in trasmissione le proprie candidature di lavoro e si potrà interagire grazie ai canali sociali ufficiali attivati di cui vi diamo nota a chiosa di questa news.
Vi ricordiamo inoltre che le repliche di questo nuovo appuntamento sono previste per il venerdì successivo su Antenna 3 (canale 11 digitale terrestre) alle ore 18.30 e una il giovedì su Milanow (canale 191 del digitale terrestre) alle ore 13.30.
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Forum delle Piccole Imprese Seconda Puntata: sabato 31 marzo 2012

Forum delle Piccole Imprese Seconda Puntata: sabato 31 marzo 2012

E dopo la prima puntata della trasmissione televisiva Forum delle Piccole Medie Imprese, in onda su Telelombardia ogni sabato sera a partire dalle ore 23.00 circa, è in arrivo il secondo appuntamento.
Dopo aver parlato con l’avvocato Vittorio Provera dello studio Trifirò,  Il Dott. Di Grazia Nunzio, la dottoressa Marilena Guglielmetti, di Art.18 ed imprese, in questa nuova puntata, si affronterà l’importante tematica del Contratto di Apprendistato.
In un momento in cui l’assunzione giovanile è messa sempre più in una condizione di difficoltà, la Dott.ssa Monica Melani, conduttrice della trasmissione, assieme ai suoi ospiti cercherà di mettere un pò d’ordine nella materia, affidandosi alla grande esperienza nel settore ottenuta da lei stessa e dai suoi ospiti.
Andando nello specifico, l’avvocato Vittorio Provera esaminerà la tipologia del contratto di apprendistato seguendo le direttive del recente Testo Unico. L’avvocato ci spiegherà tutti i particolari di questo tipo di contratto, lo ricordiamo, a tempo determinato, facendosi aiutare anche dalle statistiche che eleggono il contratto di apprendistato, vero “contratto principe” tra tutti gli altri.  Basti pensare che con questa modalità, sono entrati nel mercato del lavoro ben 530.000 giovani.
Si parlerà poi di formazione interna all’azienda ed esterna attraverso il volto e la voce del  Dott. Di Grazia Nunzio. E ancora la Dottoressa Marilena Guglielmetti, altra importante ospite della trasmissione, ci presenterà la metodologia offerta dalle Neuroscienze al fine di selezionare la persona più idonea a rivestire la qualifica di apprendista.
Sarà sempre possibile inoltre inviare le proprie candidature lavorative, attraverso tutti i canali sociali che troverete in sovraimpressione in questa seconda puntata di Forum delle Piccole Imprese! Non perdetela!

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