RIPOSO GIORNALIERO E RIPOSO SETTIMANALE
A. Il riposo giornaliero – normativa ex D.lgs. n. 66/2003. Il riposo giornaliero, disciplinato dall’art. 7 del D.lgs. 66/2003, è stabilito in 11 ore consecutive nell’arco delle 24 ore; il requisito della consecutività viene meno nel caso di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità . Nell’ipotesi …
