ELABORAZIONE DELLE PAGHE CON HR PORTAL

Elaboriamo le paghe e i contributi con il più avanzato sistema web-based attualmente sul mercato: HR PORTAL … continua

CONSULENZA DEL LAVORO E SINDACALE

Lo studio fornisce consulenza nell’ambito del lavoro e del Diritto Sindacale e industriale, seguendo e consigliando il cliente… continua

È ARRIVATO IL PORTALE CENTURION!

Autore: syrus

Ancora sul Libro Unico

Ancora sul Libro Unico

LIBRO UNICO: “ULTIMI” CHIARIMENTI
RIFERIMENTI : MINISTERO DEL LAVORO, WWW.LAVORO.GOV.IT/LAVORO/LIBROUNICO LIBRO UNICO: “ULTIMI” CHIARIMENTI Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito internet un’apposita sezione dedicata al Libro unico del Lavoro
Queste prime settimane di operatività  hanno fatto emergere tra gli operatori ulteriori problematiche di carattere tecnico nonché dubbi e perplessità  per i quali il Legislatore ha ritenuto opportuno fornire risposta utilizzando il canale telematico quale strumento di diffusione.
Di seguito evidenziamo le precisazioni più significative contenute nelle diverse sezioni in cui sono stati raggruppati i vari quesiti.
SOGGETTI E OBBLIGO DI ISTITUZIONE
Una ditta che affida l’elaborazione del cedolino ad un professionista può affidare la tenuta e la conservazione del Libro unico ad un altro professionista?
I rapporti professionali fra azienda e professionisti abilitati alla:
– elaborazione,
– stampa,
– tenuta e
– conservazione del Libro unico non sono soggetti ad obblighi consequenziali tassativi.
Quindi, l’azienda può affidare:
– al Professionista 1 l’elaborazione e la stampa del Libro unico e lo stesso inserirà  l’azienda fra quelle in delega nella propria numerazione unitaria presso il Punto Clienti Inail;
– al Professionista 2 la mera tenuta e conservazione del documento e dovrà  esserne data comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro.
E’ NECESSARIO ADOTTARE IL LIBRO UNICO NEL CASO IN CUI, NEL REDIGERE LE BUSTE PAGA DI COMPETENZA DEI
MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2009, SI DEBBA CERTIFICARE ESCLUSIVAMENTE LA CORRESPONSIONE DI TFR PAGATO
A GENNAIO E FEBBRAIO 2009 DEL SOLO DIPENDENTE CESSATO IN DATA 31/12/2008?
No. Il Libro unico va istituito per le attività  lavorative espletate dal 1° gennaio 2009. Nel caso di specie si potrà  elaborare la semplice “busta paga” atta a contenere la valorizzazione delle indennità  di fine rapporto.
Con l’entrata in vigore del Libro unico dei vecchi libri matricola, presenze o paga, vidimati con pagine ancora libere?
I “vecchi libri matricola, paga e presenze”, alla data del 31 dicembre 2008:
– Sono definitivamente collocati a riposo e
– non devono essere più utilizzati
– né aggiornati e
– devono essere conservati per 5 anni dalla data dell’ultima annotazione.
Trattandosi di dismissioni ex lege non appare necessario l’annullamento/sbarramento degli spazi residui non utilizzati.
Modalità  di tenuta, autorizzazioni, numerazione e deleghe
È possibile utilizzare 2 numerazioni diverse se si decide di elaborare il Libro unico in due fasi, ovvero mediante la stampa dei cedolini paga e, separatamente, la stampa delle presenze?
L’autorizzazione alla numerazione unitaria impone una sequenzialità  numerica determinata dall’adozione di un unico sistema di elaborazione del libro unico. L’elaborazione in fasi di stampa separate, di paga e presenze è ben possibile, ma adottando un unico sistema di elaborazione, e conseguentemente di numerazione.
Un consulente del lavoro, che ha uno studio in una provincia come ditta individuale e collabora con un altro studio in un’altra provincia come responsabile paghe, può avere due autorizzazioni dall’INAIL, oppure con una stessa autorizzazione può avere due distinte numerazioni per il Libro unico?
Il consulente del lavoro, operando su due sedi distinte, potrà  ottenere, per tale legittima causale, due distinte autorizzazioni collegate ma con la possibilità  di realizzare distinte numerazioni:
– un’autorizzazione per le ditte in delega presso lo stesso studio della provincia “A” e,
– una seconda autorizzazione per quelle presso lo studio della provincia “B”.
Come deve essere trasmessa alla DPL ed entro quale termine, la comunicazione del consulente con allegato l’elenco delle aziende che gli hanno conferito delega alla tenuta del Libro unico?
Come chiarito dal Ministero e dall’INAIL con nota del 7 gennaio 2009, il consulente può adempiere a quest’obbligo semplicemente “flagando” nel “Punto Cliente INAIL”, l’apposita indicazione relativa alla tenuta del Libro unico per le aziende in delega sulla numerazione.
Il termine ultimo è quello dell’effettiva elaborazione del Libro unico e cioè del giorno antecedente all’effettivo inizio della tenuta.
Registrazioni obbligatorie: contenuti e termini
Un’azienda, che ha posto tutti i dipendenti in cassa integrazione straordinaria con pagamento diretto da parte dell’INPS, deve comunque procedere ad iscrivere i dipendenti nel Libro unico, lasciando in bianco il prospetto paga e indicando solo la parte relativa alle presenze con la voce di sospensione CIGS?
In una situazione come quella descritta i lavoratori in CIGS devono in ogni caso essere iscritti a Libro unico e il cedolino dovrà  recare l’espressa indicazione della corresponsione dell’ammortizzatore da parte dell’INPS, con effettiva annotazione dell’assenza nel calendario presenze.
È possibile ad esempio nel caso di paghe sfasate elaborare unitamente il cedolino con l’esposizione delle presenze del mese precedente?
In caso di retribuzione sfasata i dati del calendario presenze possono essere registrati unitamente ai dati variabili della retribuzione cui gli stessi si riferiscono, a condizione essenziale che vi sia specifica annotazione in tal senso sul Libro unico per ciascuno dei lavoratori interessati.
Si tratta, per altro di una facoltà , giacché di norma le registrazioni delle presenze effettive del mese vanno effettuate entro il 16 del mese successivo.
Quindi, posto che occorre indicare nel Libro unico che le paghe sono sfasate, le presenze esposte ben potranno essere quelle del mese precedente.
Vigilanza, illeciti e sanzioni
Preme ricordare che con Nota n. 18595 del 23 dicembre 2008, la Direzione Generale per l’Attività  ispettiva, ha precisato che il personale ispettivo terrà  conto del tempo necessario per consentire l’adeguamento da parte dei datori di lavoro agli obblighi imposti dalle nuove disposizioni normative.
Il personale di vigilanza, quindi, nell’espletamento degli accertamenti, adotterà  provvedimenti esclusivamente a fronte di comportamenti di natura dolosa o fraudolenta diretti ad eludere le nuove disposizioni normative.
Diverso è il caso in cui emergano situazioni d’irregolarità  nella tenuta del Libro unico connesse all’utilizzo delle nuove modalità  informatiche: in tal caso, il personale ispettivo terrà  conto delle oggettive difficoltà  legate all’utilizzo di nuovi strumenti che incidono sull’assolvimento dei relativi obblighi. La data individuata dal Ministero “come periodo di tolleranza” è il 16 giugno 2009.
Dott.ssa Monica Melani

Contratto Dirigenti Terziario

Contratto Dirigenti Terziario

CCNL DEL MESE: DIRIGENTI – AZIENDE TERZIARIO
Riferimenti: Accordo di rinnovo 23 gennaio 2008 PARTI CONTRAENTI: – CONFCOMMERCIO
– MANAGERITALIA
DATA DI STIPULA: 23 gennaio 2008
DECORRENZA: 1 gennaio 2007
SCADENZA ECONOMICA: 31 dicembre 2010
SCADENZA NORMATIVA: 31 dicembre 2010 APPLICABILITA’
Sono dirigenti coloro che, svolgendo funzioni aziendali di elevato grado di professionalità , con ampia autonomia e discrezionalità  e iniziativa e col potere di imprimere direttive a tutta l’impresa o ad una sua parte autonoma rispondono direttamente all’imprenditore o ad altro dirigente a ciò espressamente delegato.
La qualifica di dirigente comporta la partecipazione e la collaborazione, con la responsabilità  inerente al proprio ruolo, all’attività  diretta a conseguire l’interesse dell’impresa ed il fine della sua utilità  sociale.
COEFFICIENTI CONTRATTUALI
COEFFICIENTE GIORNALIERO 26
NUMERO MENSILITÀ 14
SCATTI DI ANZIANITÀ se dovuti: 11 biennali
PERIODO DI PROVA
Il periodo di prova può essere applicato ai soli nuovi assunti e non potrà  comunque essere superiore ad un periodo pari a 6 mesi di calendario.
MINIMO CONTRATTUALE
A partire dal 1° gennaio 2008 il minimo contrattuale mensile passa da euro 3.000,00 lordi a euro 3.500,00 lordi.
L’aumento di euro 500,00 mensili lordi sarà  assorbito, fino a concorrenza, da eventuali superminimi concessi ad personam, finanche con clausola di non assorbibilità , entro la data di stipula dell’accordo di rinnovo.
In caso di retribuzioni che alla data di stipula dell’accordo siano complessivamente inferiori al nuovo importo del minimo contrattuale, il raggiungimento di tale minimo si attuerà  con l’assorbimento degli aumenti retributivi previsti, fino a concorrenza dell’importo di euro 3.500,00, fermo restando il diritto al percepimento parziale o totale degli aumenti alle scadenze previste.
RETRIBUZIONE
MINIMO CONTRATTUALE AUMENTO RETRIBUTIVO (SULLA RETRIBUZIONE DI FATTO) DAL
1° GENNAIO 2008 1° GENNAIO 2009 1° GENNAIO 2010
3.500,00 200,00 150,00 150,00
Ai dirigenti assunti o nominati nel corso degli anni di vigenza del presente contratto spetta l’aumento retributivo con decorrenza nell’anno successivo.
Gli aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, soltanto da somme concesse dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2006 a titolo di acconto o di anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali.
Le Parti si incontreranno entro il mese di dicembre 2009 per valutare l’eventuale revisione della terza tranche di aumento con decorrenza 1° gennaio 2010, in funzione dell’andamento dell’inflazione programmata.
SCATTI DI ANZIANITÀ
L’istituto degli scatti di anzianità  viene abrogato con decorrenza 1° luglio 2004, in riferimento ai dirigenti assunti o nominati dopo tale data.
Per i dirigenti in servizio al 30 giugno 2004, è stato previsto:
– il “congelamento” di quanto già  maturato a tale titolo e
– l’erogazione di un ulteriore incremento, nel corso del biennio 1° luglio 2004 – 30 giugno 2006, di un importo pari a 258,22 euro mensili (pari a due scatti di anzianità ).
Tale importo non è assorbibile da alcuna voce retributiva e deve essere corrisposto secondo le seguenti decorrenze:
– 129,11 euro, al momento di quella data in cui sarebbe maturato lo scatto di anzianità ;
– ulteriori 129,11 euro, alla scadenza del sesto mese da tale data.
Ai dirigenti che, nel biennio 1° luglio 2004 – 30 giugno 2006 hanno maturato l’11° scatto di anzianità , deve essere erogato unicamente l’importo corrispondente ad uno scatto, pari quindi a 129,11 euro.
ORARIO DI LAVORO
In relazione alla posizione e alle mansioni svolte dal dirigente, la sua prestazione lavorativa non è quantificabile, tuttavia deve correlarsi, in linea di massima con gli orari di lavoro in atto nell’azienda in cui opera.
FESTIVITÀ ED EX FESTIVITÀ
Per la festività  coincidente con la domenica, nonché per quella del 4 novembre, è prevista l’erogazione di un’ulteriore quota giornaliera della retribuzione.
In sostituzione delle ex festività  saranno concesse 32 ore di riposi permesso retribuito da godere entro l’anno di maturazione, scaduto il quale tali permessi verranno monetizzati.
FERIE
Ogni dirigente ha diritto annualmente a fruire di 30 giorni lavorativi di ferie; il monte ferie annuo matura in dodicesimi considerando per intero la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni.
MATERNITA’
L’azienda dovrà  integrare quanto corrisposto dall’INPS fino al raggiungimento del 100% dell’intera retribuzione di fatto, per il solo periodo dell’astensione obbligatoria; nel periodo di astensione facoltativa viene corrisposto il solo trattamento a carico dell’INPS.
CONGEDO MATRIMONIALE
A tutti i lavoratori spetta, in occasione del matrimonio, un congedo di 15 giorni di calendario, in cui sarà  corrisposta la normale retribuzione.
MALATTIA
DURATA DELL’ASSENZA TRATTAMENTO ECONOMICO CONSERVAZIONE POSTO
12 mesi Intera retribuzione 12 mesi
Nel caso in cui lo stato di malattia perduri oltre il termine suddetto, il dirigente può chiedere un periodo di aspettativa fino a 6 mesi senza l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di corrispondere la retribuzione.
INFORTUNIO
DURATA DELL’ASSENZA TRATTAMENTO ECONOMICO CONSERVAZIONE POSTO
30 mesi Intera retribuzione, ad eventuale integrazione dell’indennità  INAIL Fino ad accertata guarigione o accertata invalidità  permanente totale o parziale PERIODO DI PREAVVISO
In caso di dimissioni del dirigente il preavviso, che decorre sempre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione da parte dell’azienda, è disciplinato come segue:
ANZIANITÀ DI SERVIZIO PERIODO
Fino a 2 anni 2 mesi
Da 2 a 5 anni 3 mesi
Oltre i 5 anni 4 mesi
In caso di licenziamento da parte del datore di lavoro:
ANZIANITÀ DI SERVIZIO PERIODO
Fino a 4 anni 6 mesi
Da 4 a 8 anni 8 mesi
Da 8 a 12 anni 10 mesi
Oltre i 12 anni 12 mesi
FONDO NEGRI
A decorrere dal 1° gennaio 2009 cambia la contribuzione dovuta al Fondo Negri.
A decorrere da tale data le aliquote per il versamento dei contributi a carico ditta e a carico dirigente risultano le seguenti:
TIPOLOGIA ALIQUOTA
Contributo ordinario azienda 11,35%
Contributo ordinario dirigente 1,00%
Contributo integrativo azienda 1,78%
Rispetto alla contribuzione dovuta per l’anno 2008 (determinata sempre in sede di accordo di rinnovo del CCNL dei dirigenti del Commercio del 23 gennaio 2008 con valenza retroattiva per il 2007), la novità  riguarda il contributo ordinario (ora pari a 11,35%) e quello integrativo a carico dell’azienda (ora pari all’1,78%), mentre rimane invariata la percentuale di contribuzione ordinaria a carico del dirigente. Complessivamente dunque l’azienda versa contributi pari al 13,13%.
La retribuzione convenzionale di riferimento, su cui calcolare la contribuzione dovuta al fondo, rimane pari a euro 59.224,54 annui, come stabilito dall’articolo 4 dell’accordo 25 gennaio 2002.
Si fa presente che, con eventuali accordi individuali stipulati tra dirigente e datore di lavoro, era possibile, già  dal 1° giugno 2004, stabilire di destinare alla previdenza integrativa contributi volontari addizionali alla contribuzione integrativa ed ordinaria, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione del “Fondo Mario Negri”.
Per quanto riguarda i dirigenti di prima nomina, ferma restando la retribuzione convenzionale di riferimento (euro 59.224,54), la contribuzione relativa all’anno 2009, risulta essere la seguente.
CONTRIBUZIONE DIRIGENTI DI PRIMA NOMINA DAL 1° GENNAIO 2009
TIPOLOGIA ALIQUOTA
Contributo ordinario azienda 3,60%
Contributo integrativo azienda 1,78%
Contributo a carico dirigente 1,00%
Rispetto alla contribuzione dovuta per l’anno 2008 il contributo ordinario è ora pari al 3,60%. Complessivamente dunque l’azienda versa una contribuzione pari al 5,38%.
FONDI BESUSSO E PASTORE
Per l’anno 2009, la contribuzione dovuta ai Fondi “Besusso” e “Pastore” rimane invariata rispetto a quella versata per il 2008 sia per i dirigenti ordinari che per quelli di prima nomina.
Per quanto riguarda il Fondo “Besusso” si ricorda che la contribuzione è stata modificata con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2007 (accordo di modifica del 15 novembre 2007).
Per le Aziende aderenti all’Organizzazione Imprenditoriale del settore di appartenenza:
CONTRIBUZIONE FONDO BESUSSO AZIENDE ADERENTI
TIPOLOGIA ALIQUOTA
A carico azienda 5,50%
A carico azienda per “Gestione pensionati” 1,10%
A carico dirigente 1,87%
Per le Aziende non aderenti all’Organizzazione Imprenditoriale del settore di appartenenza:
CONTRIBUZIONE FONDO BESUSSO AZIENDE NON ADERENTI
TIPOLOGIA ALIQUOTA
A carico azienda 5,80%
A carico azienda per “Gestione pensionati” 1,10%
A carico dirigente 1,87%
Rimane invariata anche la retribuzione convenzionale su cui applicare le aliquote sopra riportate (euro 45.940,00).
CONTRIBUZIONE FONDO PASTORE
TIPOLOGIA IMPORTO
A carico azienda Euro 4.803,05
A carico dirigente Euro 464,81
Dott.ssa Monica Melani

COCOPRO sostituisce titolare Impresa

COCOPRO sostituisce titolare Impresa

IL CO.CO.PRO. SOSTITUISCE IL TITOLARE DELL’IMPRESA
RIFERIMENTI : MINISTERO DEL LAVORO NOTA PROTOCOLLO N. 849 DEL 22 GENNAIO 2009 Il Ministero del Lavoro con nota n. 849 del 22 gennaio 2009, in risposta ad un quesito in merito all’utilizzo del contratto di collaborazione a progetto quale forma contrattuale idonea a regolare la sostituzione del titolare d’impresa o del lavoratore autonomo, ha confermato l’ammissibilità  dello stesso, salvo poi la verifica da parte del personale ispettivo dell’assenza, in concreto, dei presupposti di tale fattispecie contrattuale. La Consigliera di Parità  della Provincia di Verona ha chiesto il parere del Ministero del Lavoro sulla possibilità  di utilizzare il contratto di collaborazione a progetto per regolare la sostituzione del titolare d’impresa o del lavoratore autonomo evidenziando due perplessità :
– la prima sulla configurabilità  del lavoro a progetto come contratto di natura autonoma;
– la seconda sulla possibile coincidenza dell’attività  svolta dal collaboratore con quella principale dell’impresa.
Il parere del Ministero
Preliminarmente il Ministero evidenzia che il contratto di collaborazione si caratterizza per:
– l’esistenza di uno specifico progetto o programma o fase di esso, e
– l’autonomia di gestione dello stesso da parte del collaboratore.
Con riferimento al requisito dell’autonomia il Ministero, richiamando l’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, nonché precedenti circolari in materia (n. 1/2004, n. 17/2006 e n. 4/2008), conferma che il collaboratore a progetto è da considerarsi come lavoratore autonomo.
Pertanto, laddove l’articolo 9 lettera c) della Legge n. 53/2000, (“progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo”)
prevede la sostituzione del titolare d’impresa o del lavoratore autonomo con altro imprenditore o lavoratore autonomo, tale disposizione deve intendersi riferita anche alla fattispecie della collaborazione a progetto, tipologia contrattuale rientrante nella fattispecie del lavoro autonomo.
Con riferimento all’eventuale sovrapposizione tra la prestazione del collaboratore e l’attività  principale dell’azienda, il Ministero afferma che
– il progetto non potrà  sicuramente coincidere con l’oggetto sociale
– ma che deve essere soltanto collegato con esso in modo funzionale.
Si precisa, in ogni modo, che tale affermazione non comporta che, in caso di sostituzione del titolare d’impresa, la prestazione lavorativa svolta dal collaboratore corrisponda al mero svolgimento della normale attività  produttiva tale da identificarsi con l’attività  di lavoro subordinato né che il collaboratore sostituisca o esaurisca l’intera struttura sociale in modo tale da identificarsi con il soggetto titolare. Come sopra ribadito l’attività  di collaborazione deve essere collegata all’oggetto sociale con un rapporto di tipo funzionale.
Alla luce di queste considerazioni il Ministero ritiene ammissibile la sostituzione del titolare d’impresa o di un lavoratore autonomo da parte di un collaboratore a progetto, salvo poi la verifica da parte del personale ispettivo dell’assenza, in concreto, dei presupposti di tale fattispecie contrattuale.
Dott.ssa Monica Melani

Sgravio premi per contratt. 2° livello

Sgravio premi per contratt. 2° livello

RIAPERTI I TERMINI PER LO SGRAVIO SUI PREMI
RIFERIMENTI : INPS, MESSAGGIO N. 1394 DEL 21 GENNAIO 2009 L’INPS con Messaggio n. 1394 del 21 gennaio 2009 comunica che a partire dalle ore 15.00 del 22 gennaio e fino alle ore 15.00 del 6 febbraio 2009 sarà  riaperta la procedura telematica INPS per la trasmissione delle istanze relative allo sgravio contributivo sulle quote di retribuzione stabilite dalla contrattazione territoriale, in modo da completare l’utilizzo delle somme stanziate per l’anno 2008.
sgravio contributivo
La riforma del Welfare, attuata con la Legge n. 247/2007, che ha abrogato la decontribuzione dei premi di risultato, ha introdotto in sostituzione, in via sperimentale per il triennio 2008 – 2010, uno sgravio contributivo.
L’incentivo trova applicazione in relazione agli importi previsti dalla contrattazione collettiva di secondo livello (aziendale e territoriale), nei limiti del 3% della retribuzione imponibile annua dei lavoratori.
Lo sgravio è strutturato in modo da comportare:
– per l’azienda un risparmio di 25 punti dell’aliquota e
– per il lavoratore un taglio totale della contribuzione sulla quota di salario legata alla contrattazione di secondo livello.
Il nuovo termine
Il Ministero del Lavoro, con Decreto del 7 maggio 2008, ha ripartito le risorse disponibili destinando il 37,5% alla contrattazione territoriale e il 62,5% a quella aziendale.
Se le risorse per il canale aziendale, ricorda il messaggio INPS, sono state esaurite, è rimasta a disposizione parte di quelle stanziate, per l’anno 2008, a favore della contrattazione territoriale.
Al fine di consentire il completo utilizzo delle somme stanziate per il 2008 a favore della sola contrattazione territoriale, a partire dalle ore 15.00 del 22 gennaio a fino alle ore 15.00 del 6 febbraio 2009 sarà  riaperta la procedura telematica per la trasmissione delle istanze da parte di aziende e intermediari.
Il messaggio precisa, inoltre, che sarà  attivata solamente la funzione che consente l’acquisizione delle singole domande, mentre sarà  impedito il caricamento del flusso Xml per una pluralità  di matricole.
Accesso alla procedura
I soggetti abilitati potranno accedere al servizio “Sgravio contrattazione secondo livello”:
– mediante selezione dei ” Servizi on – line” presenti sul sito dell’INPS;
– individuando la voce “Aziende, consulenti e professionisti ” e
– richiamando la funzione “Servizi per aziende e consulenti”,
– previo inserimento del codice fiscale e del PIN.
La trasmissione telematica delle domande rimane consentita ai datori di lavoro e agli intermediari incaricati (Legge n. 12/1979).
Dott.ssa Monica Melani

Detassazione 2009

Detassazione 2009

DETASSAZIONE PER IL 2009 : ESCLUSO IL LAVORO STRAORDINARIO E QUELLO SUPPLEMENTARE
RIFERIMENTI : ART. 5 DECRETO LEGGE N. 185 DEL 29 NOVEMBRE 2008

Il Governo ha emanato in data 29 novembre il DL. n. 185/2008 contenente una serie di misure finalizzate a ridurre l’impatto della crisi attuale. Tra quelle che riguardano direttamente il mondo del lavoro all’art. 5 è prevista la proroga della misura sperimentale in materia di detassazione introdotta dal DL n. 93/2008. L’estensione anche per l’anno 2009 dell’agevolazione fiscale è però limitata alle sole somme erogate a seguito dell’incremento della produttività  del lavoro.
Come si ricorderà  con l’approvazione del DL 27 maggio 2008 il Legislatore ha introdotto importanti misure economiche per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.
La norma in via generale prevede la possibilità  di beneficiare in via sperimentale fino al 31 dicembre 2008 di una tassazione agevolata al 10% per specifiche somme erogate ai lavoratori nel periodo 1 luglio – 31 dicembre 2008.
Al fine di specificare i soggetti beneficiari, le somme oggetto dell’agevolazione, l’applicazione dell’imposta sostitutiva nonché gli adempimenti del sostituto d’imposta, l’Agenzia delle Entrate ha emanato nell’ordine: le Circolari n. 49 e n. 59/E/2008.
Ora, con le nuove misure anticrisi varate dal Governo, sono state prorogate solo in parte le misure sperimentali individuando nuovi limiti massimi in merito a:
– reddito di riferimento oltre il quale il dipendente non potrà  beneficiare della detassazione, e
– limite massimo detassabile.
LE NUOVE REGOLE per il 2009
Le recenti disposizioni normative hanno stabilito che per il periodo dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 sono prorogate le misure sperimentali previste dal citato articolo 2, comma 1, lettera c) della Legge n. 126/2008. Il posticipo dell’agevolazione si riferisce alle somme erogate :
– a livello aziendale,
– in relazione a incrementi di competitività  e redditività ,
– innovazione ed efficienza organizzativa e
– altri elementi di competitività  e redditività  legati all’andamento economico dell’impresa.
Valutazioni per il diritto all’agevolazione
L’imposta sostitutiva del 10% è applicata in via automatica dal sostituto d’imposta qualora egli stesso abbia rilasciato il CUD 2009 per l’intero anno; diversamente è necessario che il lavoratore comunichi in forma scritta l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel corso del 2008.
Al fine dell’applicazione della misura sarà  comunque necessario rispettare i seguenti limiti:
– non aver superato la soglia dei 35.000 euro di reddito da lavoro dipendente nel medesimo anno 2008 (in precedenza erano 30.000);
– il limite di importo complessivo oltre il quale la tassazione sarà  quella ordinaria è pari a 6.000 euro (in precedenza erano 3.000).

Caratteristiche delle somme detassabili
Come precisato, gli importi corrisposti che si ritiene siano potenzialmente detassabili devono:
– comportare un reale incremento di produttività  del lavoro e dell’efficienza organizzativa;
– risultare legati alla competitività  e alla redditività  dell’impresa;
– essere documentabili preferibilmente da una motivazione scritta in merito alla corresponsione ;
– essere riconducibili ad elementi di determinazione periodica anche se le modalità  sono consolidate ante legge.
Inoltre possono
– essere stabilite in modo unilaterale dal datore di lavoro.
Quindi, gli elementi detassabili vanno intesi in senso ampio come specificato nella Circolare 59/E che mette in rassegna una serie di elementi retributivi che possono essere utilmente considerati rientranti nelle somme soggette a tassazione sostitutiva.
Esclusioni per il 2009
Dal combinato delle nuove disposizioni normative e di quelle in corso di validità  nell’anno 2008, si ritiene coerente escludere dalla tassazione del 10% – nel periodo 1 gennaio 31 dicembre 2009 – quanto di seguito elencato:
– importi stabilmente riconosciuti in forma fissa già  entranti nel patrimonio del lavoratore;
– straordinari e premi corrisposti per lavoro all’estero in quanto sono assorbiti dal forfet imponibile;
– straordinario forfetizzato non incentivante;
– straordinario calcolato in senso stretto giornaliero;
– straordinario calcolato in senso stretto settimanale;
– lavoro supplementare;
– valorizzazione della maggiorazione retributiva della banca ore;
– lavoro reso nel rispetto delle clausule elastiche;
– straordinari forfetizzati ma analiticamente determinati.
Precisazioni
Preme ricordare che in ogni caso l’agevolazione in esame per l’anno 2008 prevede la possibilità  di applicare l’imposta sostitutiva del 10%, nel limite complessivo di 3.000 euro lordi, sulle sole somme:
– effettivamente erogate dal sostituto entro il 12 gennaio 2009 per effetto del principio di cassa allargato. Dott.ssa Monica Melani

Rinnovo contratto porti

Rinnovo contratto porti

RINNOVO CONTRATTUALE: PORTI
RIFERIMENTI : ACCORDO DI RINNOVO DEL 22 DICEMBRE 2008
INTESA ASSISTENZA SANITARIA DEL 22 DICEMBRE 2008
In data 22 dicembre 2008 tra ASSITERMINAL, ASSOLOGISTICA, ASSOPORTI, FISE-UNIPORT, FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, è stato stipulato l’accordo per il rinnovo del CCNL 26 luglio 2005 per il personale dipendente dei porti.
Decorrenza e durata
Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2009 ed ha validità  fino al 31 dicembre 2012 per la parte normativa.
Per la parte economica, in via eccezionale e senza che ciò costituisca modifica al modello contrattuale (accordo interconfederale del 23 luglio 1993) le Parti hanno concordato di determinare gli aumenti del minimo conglobato relativi al secondo biennio, con “verifica” dopo il primo.
Sono fatte salve le diverse decorrenze definite nella presente intesa.
INCREMENTI retributivi
Le Parti hanno stabilito un aumento del minimo tabellare conglobato, riferito al biennio 2009-2010, per il 4° livello pari ad euro 110,00, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali.
Tale somma sarà  erogata in quattro tranche:
– euro 30,00 con la retribuzione del mese di gennaio 2009;
– euro 25,00 con la retribuzione del mese di luglio 2009;
– euro 30,00 con la retribuzione del mese di gennaio 2010;
– euro 25,00 con la retribuzione del mese di luglio 2010.
Gli incrementi dei minimi tabellari conglobati dei vari livelli contrattuali risultano essere i seguenti:
Livello Aumenti a partire dal
1° gennaio 2009 1° luglio 2009 1° gennaio 2010 1° luglio 2010
Q. “A” A.P. 44,75 37,29 44,75 37,29
Q. “B” A.P. 40,56 33,80 40,56 33,80
Q. imprese 39,73 33,11 39,73 33,11
1° 37,13 30,94 37,13 30,94
2° 34,57 28,81 34,57 28,81
3° 31,95 26,62 31,95 26,62
4° 30,00 25,00 30,00 25,00
5° 28,29 23,58 28,29 23,58
6° 26,98 22,48 26,98 22,48
7° 24,20 20,17 24,20 20,17
Le Parti, in via del tutto eccezionale, tenuto conto della situazione particolare e della specificità  del settore, concordano di determinare fin dalla data di sottoscrizione del presente contratta la parte economica relativa al secondo biennio.
L’aumento del minimo tabellare conglobato, riferito al biennio 2011-2012, per il 4° livello è pari ad euro 102,00, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali.
Tale somma sarà  erogata in due tranche:
– euro 50,00 con la retribuzione del mese di gennaio 2011;
– euro 52,00 con la retribuzione del mese di gennaio 2012.
Gli incrementi dei minimi tabellari conglobati dei vari livelli contrattuali risultano essere i seguenti:
Livello Aumenti a partire dal
1° gennaio 2011 1° gennaio 2012
Q. “A” A.P. 74,58 77,56
Q. “B” A.P. 67,60 70,30
Q. imprese 66,22 68,87
1° 61,89 64,36
2° 57,62 59,92
3° 53,25 55,38
4° 50,00 52,00
5° 47,15 49,04
6° 44,96 46,76
7° 40,33 41,95
A conclusione del primo biennio le Parti si incontreranno per una verifica sulla situazione del settore e sulla dinamica retributiva. A tal fine le parti analizzeranno anche l’andamento dell’inflazione registrata nell’anno 2009 e nell’anno 2010 misurata con l’indice di riferimento eventualmente concordato tra tutte le parti sociali o, diversamente, in assenza di accordo, sulla base dell’intesa tra gli stipulanti il presente contratto con riferimento agli indici prodotti dall’ISTAT per l’anno 2009 e l’anno 2010. Ai fini di tale verifica, la retribuzione di riferimento è il minimo conglobato del 4° livello.
La soluzione individuata risponde unicamente alla situazione specifica del settore e non ha validità  al di fuori di esso, non intendendo così precostituire modifica al modello contrattuale di cui all’accordo interconfederale del 23 luglio 1993.
MINIMI TABELLARI
Gli importi dei minimi tabellari conglobati per il primo biennio risultano essere i seguenti:
Livello Tabellare dal
1° gennaio 2009 1° luglio 2009 1° gennaio 2010 1° luglio 2010
Q. “A” A.P. 2.040,37 2.077,65 2.122,40 2.159,69
Q. “B” A.P. 1.849,48 1.883,28 1.923,84 1.957,64
Q. imprese 1.811,75 1.844,86 1.884,60 1.917,71
1° 1.693,14 1.724,08 1.761,22 1.792,16
2° 1.576,39 1.605,20 1.639,77 1.668,58
3° 1.456,82 1.483,44 1.515,39 1.542,02
4° 1.367,96 1.392,96 1.422,96 1.447,96
5° 1.290,11 1.313,69 1.341,98 1.365,56
6° 1.230,14 1.252,62 1.279,60 1.302,08
7° 1.103,46 1.123,63 1.147,82 1.167,99
Gli importi dei minimi tabellari conglobati per il secondo biennio risultano essere i seguenti:
Livello Tabellare dal
1° gennaio 2011 1° gennaio 2012
Q. “A” A.P. 2.234,27 2.311,83
Q. “B” A.P. 2.025,24 2.095,54
Q. imprese 1.983,93 2.052,80
1° 1.854,04 1.918,41
2° 1.726,20 1.786,12
3° 1.595,26 1.650,64
4° 1.497,96 1.549,96
5° 1.412,71 1.461,76
6° 1.347,04 1.393,80
7° 1.208,32 1.250,27
INDENNITà  DI FUNZIONE
Dal 1° luglio 2010 l’indennità  di funzione per i Quadri varia negli importi come segue:
– Quadri imprese profilo 2 e Quadri A. delle A.P.: 150,00 euro;
– Quadri imprese profilo 1 e Quadri B. delle A.P.: 100,00 euro.
SECONDO ELEMENTO
Il 2° elemento retributivo dei dipendenti A.P., varia negli importi con le seguenti decorrenze:
– personale 1° livello A.P. dal
– 1° luglio 2009 diventa euro 210,00;
– 1° gennaio 2010 diventa euro 225,00;
– Quadro B A.P. dal 1° gennaio 2010 è pari ad euro 300,00;
– Quadro A A.P. dal 1° gennaio 2010 è pari ad euro 360,00.
LAVORO STRAORDINARIO
All’art. 8 CCNL, “Norme riguardanti i dipendenti delle Autorità  Portuali”, la percentuale per
– lavoro straordinario feriale diurno diviene 25% dal 1° gennaio 2010;
– lavoro straordinario notturno, festivo, domenicale diviene 38% dal 1° gennaio 2010.
ORARIO DI LAVORO
La durata dell’orario normale di lavoro settimanale è di 38 ore per il personale con orario spezzato, promiscuo o similare e per il personale turnista non h 24.
Viene stabilito di aumentare di 5 minuti la pausa retribuita prevista per lavoro che eccede le 6 ore effettive e continuative.
Gli accordi collettivi aziendali possono prevedere la realizzazione dell’orario settimanale partendo dall’orario legale di 40 ore settimanali ed utilizzando anche parzialmente il riconoscimento di giornate di ROL annuali (permessi). Le giornate o le ore di ROL, così determinate, eventualmente non fornite, saranno compensate con la maggiorazione per lavoro straordinario diurno.
RIPOSO SETTIMANALE
In ogni caso non si potranno realizzare sequenze ininterrotte di giorni effettivamente lavorati superiori a 10. Tale disposizione non costituisce una deroga all’obbligatorietà  di effettuare comunque due giorni di riposo settimanale in un arco di 14 giorni.
DIVISORE ORARIO
Il divisore orario utile al fine di fissare la quota oraria di retribuzione, oggi 1/168 della retribuzione mensile, sarà  1/167 dal 1° dicembre 2012.
RELAZIONI SINDACALI
Viene prevista la non computabilità  nel monte ore per attività  RSU/RSA delle ore lavorative utilizzate per la partecipazione alle riunioni di Commissioni Consultive locali, Comitati Portuali, Comitati di igiene e sicurezza e delle ore di lavoro utilizzate per la partecipazione a riunioni convocate dall’Azienda/Ente (si computano in ogni caso quelle utilizzate per la contrattazione di secondo livello a prescindere da chi faccia la convocazione della riunione).
Ai componenti della RSA/RSU turnisti, in occasione dell’utilizzo di ore di permesso sindacale per riunioni con l’azienda/A.P. e fino ad un numero di quote orarie corrispondenti alla durata della prestazione lavorativa che il dipendente avrebbe dovuto svolgere durante le ore di riunione, si corrisponderà , oltre alla normale retribuzione individuale, la maggiorazione oraria prevista dal CCNL in quella fascia oraria.
Per quanto riguarda i permessi ai lavoratori componenti degli organi direttivi si stabilisce che tali permessi non potranno essere inferiori a 12 giorni l’anno, ferme restando le eventuali condizioni di miglior favore già  stabilite dai contratti collettivi di “provenienza”. Le OO.SS. comunicheranno alle imprese/A.P. i nominativi dei lavoratori membri dei direttivi ed invieranno le lettere di convocazione delle riunioni.
In aggiunta a quanto già  previsto dall’art. 45 del CCNL, concessione di 2 ore l’anno retribuite per assemblea su argomento riguardante il documento di valutazione dei rischi – DVR.
CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
Ai dipendenti di Aziende/A.P., le quali non abbiano mai stipulato accordi aziendali e per il prossimo biennio (cioè entro il 31 dicembre 2010) non svolgano la contrattazione di II livello (circa le erogazioni variabili di cui all’art. 52 CCNL), e qualora gli stessi lavoratori non beneficino a quella data, in aggiunta al trattamento economico fissato dal CCNL, di erogazioni retributive collettive o di ad personam individuali (diversi da quelli già  fissati dal vigente CCNL per effetto di pregresse norme transitorie ad esaurimento, es. punto D) dipendenti A.P. art. 15), verrà  erogato, a titolo perequativo, un “elemento retributivo di garanzia” pari al 3% del minimo conglobato del singolo dipendente, con verifica annuale.
MERCATO DEL LAVORO
Viene prevista la possibilità  di cumulare più contratti di lavoro a tempo determinato non oltre i 36 mesi previsti dalla Legge (le parti stipulanti il CCNL Porti rinunciano esplicitamente in tal modo a superare questo limite con la contrattazione di secondo livello.
Le Parti hanno stabilito la rinuncia alla possibilità  di individuare con la contrattazione di secondo livello una durata temporale inferiore ai 2 anni per l’apprendistato professionalizzante, che, inoltre, non potrà  più essere utilizzato ai fini del raggiungimento di qualifiche professionali superiori al 2° livello impiegatizio.
I contratti di apprendistato (art. 60 CCNL) non supereranno il 60% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato nell’impresa ed il 60% delle dotazioni previste dalla pianta organica dell’A.P.
La percentuale diventa del 40% in caso di mancata assunzione a tempo indeterminato alla fine dell’apprendistato di un numero corrispondente ad almeno il 70% di apprendisti a cui scada il periodo nell’anno solare.
Per quanto riguarda il lavoro a tempo parziale l’eventuale esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa sino al limite del lavoro supplementare, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa, comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso di 48 ore, nonché il diritto ad una compensazione economica nella misura del 15% di maggiorazione della quota oraria della retribuzione per ogni ora prestata al di fuori degli orari o degli schemi già  concordati nella lettera di instaurazione del rapporto o in una successiva modificazione.
Si deve riconoscere al lavoratore/trice a tempo parziale in caso di lavoro supplementare (escluso quando si attivano le clausole di elasticità ) e straordinario le stesse maggiorazioni previste per i lavoratori a tempo pieno.
Assistenza sanitaria integrativa
Con intesa del 22 dicembre 2008, a parziale modifica dell’intesa del 28 maggio 2007 in riferimento all’assistenza sanitaria di categoria di cui all’art. 51 bis del CCNL “dei lavoratori dei porti”, le Parti si danno atto che:
– nella determinazione della parte normativa/economica del contratto collettivo nazionale si è tenuto conto dell’incidenza delle quote (euro 168,00 all’anno per lavoratore) e relativi contributi previdenziali (10%) previsti dall’intesa del 28 maggio 2007, per il finanziamento dell’istituenda assistenza sanitaria integrativa del SSN, con le modalità  che verranno pattuite tra le parti;
– il meccanismo di attivazione della presente intesa dovrà  essere conforme alle disposizioni fiscali e contributive di cui all’art. 51, comma 2, lett. A) del TUIR e successive integrazioni e modificazioni;
– l’adesione volontaria del lavoratore deve riferirsi soltanto all’eventuale ampliamento delle prestazioni al proprio nucleo familiare, con onere a carico dello stesso.
Conseguentemente tutti i lavoratori individuati ai quali si applica il CCNL dei lavoratori portuali hanno diritto all’erogazione delle prestazioni sanitarie in dipendenza del rapporto di lavoro.
Sono fatti salvi i contratti o accordi in essere, relativi ad assistenza sanitaria integrativa aventi condizioni di miglior favore, che non sono da considerarsi aggiuntivi alla presente intesa ed in presenza delle quali non si applicherà  il presente accordo.
Restano in vigore altresì i contratti o accordi in essere che abbiano condizioni inferiori al presente accordo che, alla loro scadenza, dovranno essere uniformati alla presente intesa. Dott.ssa Monica Melani

Autoliquidazione INAIL e sconto Edili

Autoliquidazione INAIL e sconto Edili

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2008/2009: ISTRUZIONI PER USUFRUIRE DELLO SCONTO EDILI (11,50%)
RIFERIMENTI : NOTA INAIL N. 9611 DEL 19 DICEMBRE 2008
L’INAIL, con Nota n. 9611 del 19 dicembre 2008, fornisce alcune precisazioni in merito alla riduzione contributiva nel settore edile (11,50%) per l’anno 2008.
In particolare, l’INAIL precisa che per beneficiare della riduzione dell’11,50% dei premi relativamente al 2008, i datori di lavoro devono presentare:
– il modello di autocertificazione per l’assenza di condanne, entro il 16 febbraio 2009;
– il modulo di autocertificazione per l’inesistenza a proprio carico di provvedimenti definitivi (sostitutivo dell’SC 37), entro il 30 aprile 2009.
Come si ricorderà  il DM 24 giugno 2008 ha confermato l’utilizzo, da parte delle aziende edili, della riduzione contributiva pari all’11,50 per cento per il periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2008.
Ora l’INAIL, con nota n. 9611 del 19 dicembre 2008, fornisce le istruzioni per beneficiare della suddetta riduzione contributiva in sede di autoliquidazione del premio 2008/2009.
Campo di applicazione
La riduzione contributiva dell’11,50%:
– interessa i datori di lavoro che esercitano attività  edile, anche in economia, sul territorio nazionale;
– si applica soltanto agli operai con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, nonché ai soci delle cooperative di produzione e lavoro, purché svolgano lavorazioni edili.
In relazione a quest’ultima categoria di soggetti si ricorda che il requisito “dell’orario di lavoro pari a 40 ore settimanali” è da ricondurre alla natura di lavoratore qualificato: si ritiene quindi che lo sconto dell’11,50% sia applicabile ai soli operai qualificati del settore edile e conseguentemente, tale riduzione contributiva non possa essere applicata alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro per i propri apprendisti.
I datori di lavoro interessati possono beneficiare della riduzione dell’11,50% solo per l’anno 2008 (regolazione 2008) ed esclusivamente sul premio infortuni e silicosi: la riduzione, infatti, non si applica sul premio speciale unitario artigiani.
Requisiti e adempimenti dei datori di lavoro
I requisiti per poter beneficiare dell’agevolazione in commento risultano i seguenti:
– non aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione;
nota bene
per quanto attiene l’attuazione di tale disposizione, l’INAIL ha predisposto un apposito modello di autodichiarazione scaricabile anche dal sito Internet dell’Istituto.
Tale modello deve essere presentato alla sede INAIL competente entro il termine di scadenza dell’autoliquidazione (16 febbraio 2009).
– essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione della regolarità  contributiva nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile (DURC);
– applicare la parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali;
– autocertificare l’inesistenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A del DM 24 ottobre 2007 ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.
NOTA BENE
Tale modello di autocertificazione, sostitutivo dell’SC 37 – DURC interno, deve essere inviato alla DPL territorialmente competente entro il 30 aprie 2009.
Dott.ssa Monica Melani

Garanzia prestito e TFR

Garanzia prestito e TFR

TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE: RIMANE GARANZIA DEL PRESTITO SE C’È CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO
RIFERIMENTI : INTERPELLO DEL MINISTERO DEL LAVORO N. 51 DEL 19 DICEMBRE 2008
Il Ministero del Lavoro, in risposta all’Interpello n. 51/2008, inoltrato da Confindustria e Cgil, Cisl e Uil, puntualizza che, nell’ipotesi in cui il TFR venga destinato a un fondo di previdenza complementare ovvero venga versato al Fondo di Tesoreria INPS, continua a costituire garanzia nel contratto di cessione del quinto dello stipendio. Conseguentemente, risultano nulle eventuali clausole contrattuali che impediscono al dipendente, che contrae il prestito, di destinare il TFR maturando alla previdenza complementare o al Fondo di Garanzia INPS. Il Ministero del Lavoro è intervenuto, in risposta ad una richiesta di interpello presentata da Confindustria e CGIL, CISL e UIL, in merito alle problematiche relative al conferimento a previdenza complementare del TFR da parte di lavoratori che hanno sottoscritto contratti di finanziamento con cessione di un quinto dello stipendio e contestuale accensione di garanzia sul TFR maturando.
Il Ministero si è espresso anche in ordine alla legittimità  di alcune clausole contenute nei suddetti contratti, volte a limitare il diritto del lavoratore di conferire il TFR a forme pensionistiche complementari ovvero al Fondo di Tesoreria INPS.
fattispecie contrattuale
Il Ministero evidenzia, innanzitutto, come il contratto di cessione di un quinto dello stipendio costituisca una fattispecie contrattuale a struttura complessa che implica contemporaneamente:
– la cessione, da parte del lavoratore, del proprio futuro credito retributivo verso il datore di lavoro a favore della società  finanziaria che ha concesso il prestito;
– l’accensione di una garanzia del credito, da parte del lavoratore a favore della società  finanziaria, per far fronte all’eventuale rischio che può configurarsi. Più precisamente, contro il rischio di morte, invalidità  o inabilità  del lavoratore, la norma (D.P.R. n. 180/1950) prevede la stipula di una polizza assicurativa che possa tutelare il soggetto creditore (società  finanziaria) al verificarsi di tali ipotesi. In relazione, poi, al rischio di cessazione del rapporto di lavoro, i contratti di finanziamento prevedono l’accensione di una garanzia sul TFR maturando, che sarà  a disposizione del lavoratore al momento della cessazione del rapporto.
adesione alla previdenza complementare: effetti sul contratto
La scelta del lavoratore di aderire ad una forma pensionistica complementare ovvero di conferire il proprio TFR al Fondo di Tesoreria INPS (aziende con più di 49 addetti) implica un mutamento del soggetto depositario del TFR. In relazione al TFR maturando, infatti, tale soggetto non è più il datore di lavoro bensì la forma pensionistica.
Nell’ipotesi in cui lo stesso lavoratore abbia sottoscritto
– un contratto di finanziamento con cessione di un quinto dello stipendio e
– contestuale accensione di garanzia sul TFR maturando,
la scelta di aderire alla previdenza complementare o di conferire il TFR al Fondo di Tesoreria INPS non fa venir meno l’oggetto della suddetta garanzia (costituita appunto dal TFR) poiché, come già  affermato, comporta solo il mutamento del soggetto depositario della garanzia stessa e presso cui rivalersi in caso di inadempimento all’obbligazione principale del contratto (pagamento della rata di finanziamento).
clausole illegittime
Nella risposta all’interpello, il Ministero si pronuncia anche in merito alla legittimità  delle clausole, contenute in alcuni contratti di finanziamento con cessione di un quinto dello stipendio, volte ad impedire al lavoratore di devolvere in futuro il proprio TFR a previdenza complementare. Tali clausole sono nulle in quanto contrarie al diritto del singolo di conferire il TFR, in forma esplicita o tacita, alle forme pensionistiche complementari.
La nullità  delle singole clausole non implica, tuttavia, la nullità  dell’intero contratto di finanziamento. Quest’ultima si verifica, infatti, solo nel caso in cui la nullità  delle singole clausole comporta la perdita dell’originaria ragione giustificativa (causa) del contratto.
Il Ministero interviene anche in merito alle eventuali richieste al datore di lavoro di sottoscrivere dichiarazioni in cui si impegna, pro futuro, a non versare il TFR del proprio dipendente a forme pensionistiche complementari.
Tali richieste devono ritenersi illegittime dal momento che il datore di lavoro non è titolare di un diritto soggettivo sul TFR maturando del proprio dipendente e, dunque, non ne può disporre. Inoltre, il datore di lavoro è soggetto obbligato dalla normativa in materia di previdenza complementare a versare il TFR maturando, sia in caso di adesione esplicita che tacita.
escussione della garanzia
Il Ministero suggerisce, infine, alcune linee guida da seguire
– in caso di insolvenza del lavoratore e conseguente
– estinzione del debito mediante escussione della garanzia (il TFR appunto),
– nell’ipotesi in cui il TFR sia in parte depositato presso il datore di lavoro e in parte sia stato versato a forme pensionistiche complementari.
Innanzitutto, viene precisato che, in tale ipotesi, la società  creditrice può rivalersi sull’intero TFR (presso il datore di lavoro e presso la forma pensionistica).
In mancanza di una disciplina specifica circa le modalità  di escussione della garanzia, il Ministero, pur riconoscendo che la scelta, in capo alla società  creditrice, sia discrezionale, fa esplicito rinvio ai principi civilistici di carattere generale, in particolar modo ai principi di buona fede e correttezza nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali.
Ne consegue che l’escussione della garanzia, da parte della società  creditrice, deve avvenire con modalità  tali da non ledere gli interessi del lavoratore e caratterizzate da assoluta trasparenza.
In particolare, nel caso in cui il debito possa essere saldato con il TFR accantonato presso il datore di lavoro, la garanzia deve essere escussa sul TFR e non sulla posizione individuale del lavoratore presso la forma pensionistica.
A parere del Ministero, infatti, intaccare la posizione individuale del lavoratore (seppur nei limiti previsti dalla legge) quando il debito può essere saldato in tutto o in parte con il TFR accantonato presso il datore di lavoro, avrebbe come effetto una lesione dell’interesse del lavoratore a maturare prestazioni previdenziali.
In questi casi è opportuno che la società  finanziaria provveda a rivalersi sul TFR maturato presso il datore di lavoro e non agisca contemporaneamente su questi e sul Fondo o solo sul Fondo.
Dott.ssa Monica Melani

Sicurezza sul lavoro : rinvio

Sicurezza sul lavoro : rinvio

SICUREZZA SUL LAVORO: RINVIO DEI TERMINI
Riferimenti: Decreto Legislativo n. 81/2008
Decreto Milleproroghe
Con il decreto “Milleproroghe”, approvato dal Consiglio dei Ministri e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stato proposto uno schema di decreto legge contenente, tra le altre, la proroga dei termini di applicazione di alcune disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 (Testo Unico sicurezza).
Tali proroghe riguardano la “data certa” dei documenti di valutazione dei rischi, la sorveglianza sanitaria in fase preassuntiva e la comunicazione all’INAIL degli infortuni sul lavoro.
Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 dicembre 2008 ha approvato il Decreto Legge (soprannominato Milleproroghe) che reca disposizioni finanziarie urgenti e la proroga di alcuni termini previsti da disposizioni di legge, al fine di favorire l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, nonché l’operatività  delle iniziative collegate ai termini in scadenza.
TESTO UNICO SICUREZZA
Tra le tante proroghe presenti nello schema di Decreto Legge spiccano le proroghe contenute nell’articolo 41, che ha come titolo “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81”.
Con il comma 1 vengono in pratica prorogati al 16 maggio 2009 i seguenti termini di applicazione:
– disposizione relativa alla comunicazione degli infortuni sul lavoro di durata superiore ad un giorno (articolo 18, comma 1, lettera r) del D.Lgs n. 81/2008) per l’applicazione della quale, con la Legge n. 129/2008, era gia stato concesso il differimento al 1° gennaio 2009;
– disposizione relativa alla sorveglianza sanitaria in fase preassuntiva (articolo 41, comma 3 D.Lgs 81/2008) per l’applicazione della quale era stato anche già  concesso il differimento al 1° gennaio 2009.
Il termine sopraindicato del 16 maggio 2009 è stato individuato poiché coerente con l’entrata in vigore (prevista per la stessa data) delle “disposizioni integrative e correttive” al D.Lgs n. 81/2008, da adottare ex articolo 1, comma 6 della Legge n. 123/2007.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
L’articolo 306, comma 2, del Testo Unico fissa al 31 dicembre 2008 l’entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla valutazione di tutti i rischi e l’elaborazione del relativo nuovo documento.
Le novità  che entrano in vigore con il decreto milleproroghe, riguardano le attività  riferibili a gruppi di lavoro esposti a rischi particolari, tra cui:
– quelli collegati allo stress lavoro correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004,
– quelli riguardanti le lavoratrici madri in stato di gravidanza,
– nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età , alla provenienza da altri paesi.
A partire dal 1° gennaio 2009 il documento di valutazione dei rischi aziendale dovrà , quindi, essere redatto secondo i nuovi contenuti e le nuove modalità , di cui agli articoli 28 e 29 del D.Lgs 81/2008 e agli articoli aventi ad oggetto la valutazione dei rischi contenuti all’interno del T.U.
Verranno, inoltre, applicate, in caso di omessa o inadeguata valutazione dei rischi, le nuove sanzioni previste dall’articolo 55 del T.U. Sicurezza, o, se indicate, le sanzioni nei titoli specifici, ai sensi del principio di specialità  contenuto nell’articolo 298 del Decreto Legislativo suddetto.
Resta inteso che, mentre la data dell’entrata in vigore delle disposizione sul documento di valutazione rimane inalterata sussiste il rinvio al 31 giugno 2009 dell’applicazione della disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 28 stesso sulla “data certa” da apporre sul documento di valutazione dei rischi.
Si evidenzia, inoltre, che, a differenza di quanto inizialmente sostenuto, dovrà  essere redatto entro il 31 dicembre 2008 il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DURVI) da parte delle aziende che abbiano ancora in corso a quella data un contratto di appalto stipulato al 25 agosto 2007 (articolo 26, comma 3, D.Lgs 81/2008).
Dott.ssa Monica Melani

Lavoro occasionale

Lavoro occasionale

LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO NEI SETTORI DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI
Riferimenti: Circolare INPS n. 104 del 1° dicembre 2008
Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, articolo 22
Decreto Legislativo n. 276/2003, articoli 70 – 73
Nota INAIL n. 9105 del 4 dicembre 2008
L’INPS, con Circolare n. 104 del 1° dicembre 2008, considerato l’esito positivo della prima fase di sperimentazione in occasione delle vendemmie, e il successivo allargamento al settore dell’agricoltura, rende pienamente operativo il sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio, estendendone l’applicabilità  anche ai settori del commercio, del turismo e dei servizi.
L’articolo 22 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, ha introdotto modifiche alla disciplina sul lavoro occasionale di tipo accessorio, ampliandone il campo di applicazione (oggettivo e soggettivo) e semplificandone l’utilizzo.
In particolare è stato abrogato l’articolo 71 del D.Lgs. n. 276/2003 che ne limitava l’impiego a determinati soggetti, cioè giovani/studenti o pensionati.
Ora, l’INPS con la Circolare n. 104/2008 illustra le regole per i datori di lavoro e le modalità  di utilizzo dei “voucher” lavoro nei settori del commercio, del turismo e dei servizi.
SOGGETTI DESTINATARI
La nuova disciplina, di cui all’articolo 22 del Decreto Legge n. 112, è intervenuta nel corso della sperimentazione delle prestazioni di lavoro occasionali di tipo accessorio, che l’Istituto ha condotto in occasione delle vendemmie 2008.
Tale sperimentazione ha trovato regolamentazione, tra la vecchia e la nuova disciplina normativa, nella Circolare INPS n. 81 del 31 luglio 2008 (vedi informativa AP n. 279 del 23 settembre 2008), che prevedeva la possibilità  di prestazioni occasionali unicamente da parte di studenti e pensionati (previgente articolo 70, comma 1, lettera e – ter del D.Lgs. 276/03).
A seguito dei chiarimenti operativi contenuti nella Circolare n. 104 dell’INPS a partire dal 1° dicembre 2008 risulta pienamente operativo il sistema dei buoni lavoro (voucher) anche nei settori del commercio, del turismo e dei servizi, con un regime di applicabilità  solo parziale per le imprese familiari operanti nell’ambito del citato articolo 70, comma 1, lettera g).
Il nuovo quadro normativo delimita i confini all’applicazione del sistema di regolarizzazione del lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher) come segue:
 prestazioni occasionali svolte da giovani con meno di 25 anni di età , regolarmente iscritti a un ciclo di studi di ogni ordine e grado, limitamente a periodi di vacanza e per qualunque tipologia di attività  lavorativa; per l’individuazione dei “periodi di vacanza” l’INPS richiama quanto gia precisato dal Ministero del Lavoro in materia di lavoro a chiamata, con la circolare n. 4/2005:
– per “vacanze di Natale” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
– per “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;
– per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre
 prestazioni occasionali svolte dalla generalità  dei soggetti prestatori con riferimento a
– manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli;
– lavori di emergenza o di solidarietà ;
– giardinaggio, lavori di pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
– consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.
La possibilità  di utilizzo del buoni lavoro è offerta anche all’impresa familiare (articolo 230 – bis del codice civile) con due condizioni rispetto all’ordinaria disciplina del lavoro accessorio:
– l’utilizzo vincolato a un tetto di 10 mila euro per anno fiscale;
– l’applicazione del regime contributivo e assicurativo del lavoro subordinato.
Tuttavia, l’impresa familiare, può far ricorso al sistema dei voucher anche per ogni altra tipologia di attività  o prestazione (fuori dal settore commercio, turismo e servizi) anche se non contemplate nell’articolo 70 del D.Lgs n. 276/2003.
In questi casi, delle due precedenti condizioni, dovrà  essere rispettato solo il limite reddituale dei 10 mila euro. In altre parole, in caso di utilizzo del lavoro accessorio per prestazioni rese fuori dai predetti settori, troverà  applicazione la disciplina contributiva e assicurativa tipica del lavoro accessorio, vale a dire quella ridotta con versamento dell’aliquota del 13% alla gestione separata INPS.
Pertanto, in via esemplificativa, se l’impresa familiare, indipendentemente dal fatto di operare nel settore del commercio, del turismo o dei servizi o in altri settori produttivi, utilizza, nel limite dei 10mila euro annui, giovani studenti con meno di 25 anni (di cui al comma 1 lettera e) dell’articolo 70, fuori dai periodi di vacanza come sopra delimitati, troverà  applicazione il regime con aliquota contributiva del 13% da versare alla gestione separata e non quello speciale di cui alla lettera g) dell’articolo 70, a cui fa specifico ed esclusivo riferimento il comma 4bis dell’articolo 72 del decreto legislativo n. 276/2003.
La circolare dell’INPS precisa che, per le imprese familiari operanti nel regime generale di cui alla lettera g) dell’articolo 70, stante la necessità  di apposite modalità  procedurali non saranno operativi in questa fase i buoni lavoro a regime ordinario, cioè con la disciplina contributiva e assicurativa dei rapporti di lavoro dipendente. Per tale particolare tipologia l’istituto si riserva di fornire, entro il gennaio 2009, le specifiche istruzioni operative.
Di conseguenza, fino all’emanazione delle nuove istruzioni, solo per la suddetta tipologia d’impresa familiare rimane sospesa la possibilità  di utilizzare lavoro occasionale di tipo accessorio, salvo i casi in cui la prestazione rientri nelle fattispecie prevista dall’articolo 70 comma 1, nelle lettere b), d), e) ed h). In tali casi anche le imprese potranno utilizzare i buoni lavoro sia cartaceo sia telematico.
La Circolare INPS n. 104 del 1 dicembre 2008 ripropone in sostanza le stesse modalità  operative già  definite nella Circolare n. 81 del 31 luglio 2008 e della Circolare n. 94 del 27 ottobre 2008 (vedi informative AP n. 279/2008 e n. 313/2008) per la sperimentazione in occasione delle vendemmie e successiva applicazione in agricoltura.
LIMITI ECONOMICI
L’INPS sottolinea che l’utilizzo di prestazioni occasionali di tipo accessorio, da parte dei soggetti destinatari non può dar luogo nel corso di un anno solare a compensi superiori a 5.000 euro per ciascun lavoratore in relazione ad un singolo committente.
Secondo le previsioni del D.Lgs. n. 276/2003 (art. 72, comma 3), il compenso del prestatore che ha svolto attività  di lavoro accessorio è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.
Inoltre tali attività  non danno titolo a prestazioni di malattia, di maternità , di disoccupazione né ad assegno per il nucleo familiare.
Quanto all’impresa familiare si ribadisce, per i settori del commercio, del turismo e dei servizi il tetto annuale dei 10mila euro relativo a ogni attività /tipologia di prestazione indipendentemente dalla circostanza di operare nell’ambito della lettera g) del comma 1 dell’articolo 70 ovvero nell’ambito delle restanti lettere del comma 1 del medesimo articolo 70 del D.Lgs 276/2003. Dott.ssa Monica Melani