ELABORAZIONE DELLE PAGHE CON HR PORTAL

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CONSULENZA DEL LAVORO E SINDACALE

Lo studio fornisce consulenza nell’ambito del lavoro e del Diritto Sindacale e industriale, seguendo e consigliando il cliente… continua

È ARRIVATO IL PORTALE CENTURION!

Categoria: Circolari

COCOPRO sostituisce titolare Impresa

COCOPRO sostituisce titolare Impresa

IL CO.CO.PRO. SOSTITUISCE IL TITOLARE DELL’IMPRESA
RIFERIMENTI : MINISTERO DEL LAVORO NOTA PROTOCOLLO N. 849 DEL 22 GENNAIO 2009 Il Ministero del Lavoro con nota n. 849 del 22 gennaio 2009, in risposta ad un quesito in merito all’utilizzo del contratto di collaborazione a progetto quale forma contrattuale idonea a regolare la sostituzione del titolare d’impresa o del lavoratore autonomo, ha confermato l’ammissibilità  dello stesso, salvo poi la verifica da parte del personale ispettivo dell’assenza, in concreto, dei presupposti di tale fattispecie contrattuale. La Consigliera di Parità  della Provincia di Verona ha chiesto il parere del Ministero del Lavoro sulla possibilità  di utilizzare il contratto di collaborazione a progetto per regolare la sostituzione del titolare d’impresa o del lavoratore autonomo evidenziando due perplessità :
– la prima sulla configurabilità  del lavoro a progetto come contratto di natura autonoma;
– la seconda sulla possibile coincidenza dell’attività  svolta dal collaboratore con quella principale dell’impresa.
Il parere del Ministero
Preliminarmente il Ministero evidenzia che il contratto di collaborazione si caratterizza per:
– l’esistenza di uno specifico progetto o programma o fase di esso, e
– l’autonomia di gestione dello stesso da parte del collaboratore.
Con riferimento al requisito dell’autonomia il Ministero, richiamando l’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, nonché precedenti circolari in materia (n. 1/2004, n. 17/2006 e n. 4/2008), conferma che il collaboratore a progetto è da considerarsi come lavoratore autonomo.
Pertanto, laddove l’articolo 9 lettera c) della Legge n. 53/2000, (“progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo”)
prevede la sostituzione del titolare d’impresa o del lavoratore autonomo con altro imprenditore o lavoratore autonomo, tale disposizione deve intendersi riferita anche alla fattispecie della collaborazione a progetto, tipologia contrattuale rientrante nella fattispecie del lavoro autonomo.
Con riferimento all’eventuale sovrapposizione tra la prestazione del collaboratore e l’attività  principale dell’azienda, il Ministero afferma che
– il progetto non potrà  sicuramente coincidere con l’oggetto sociale
– ma che deve essere soltanto collegato con esso in modo funzionale.
Si precisa, in ogni modo, che tale affermazione non comporta che, in caso di sostituzione del titolare d’impresa, la prestazione lavorativa svolta dal collaboratore corrisponda al mero svolgimento della normale attività  produttiva tale da identificarsi con l’attività  di lavoro subordinato né che il collaboratore sostituisca o esaurisca l’intera struttura sociale in modo tale da identificarsi con il soggetto titolare. Come sopra ribadito l’attività  di collaborazione deve essere collegata all’oggetto sociale con un rapporto di tipo funzionale.
Alla luce di queste considerazioni il Ministero ritiene ammissibile la sostituzione del titolare d’impresa o di un lavoratore autonomo da parte di un collaboratore a progetto, salvo poi la verifica da parte del personale ispettivo dell’assenza, in concreto, dei presupposti di tale fattispecie contrattuale.
Dott.ssa Monica Melani

Sgravio premi per contratt. 2° livello

Sgravio premi per contratt. 2° livello

RIAPERTI I TERMINI PER LO SGRAVIO SUI PREMI
RIFERIMENTI : INPS, MESSAGGIO N. 1394 DEL 21 GENNAIO 2009 L’INPS con Messaggio n. 1394 del 21 gennaio 2009 comunica che a partire dalle ore 15.00 del 22 gennaio e fino alle ore 15.00 del 6 febbraio 2009 sarà  riaperta la procedura telematica INPS per la trasmissione delle istanze relative allo sgravio contributivo sulle quote di retribuzione stabilite dalla contrattazione territoriale, in modo da completare l’utilizzo delle somme stanziate per l’anno 2008.
sgravio contributivo
La riforma del Welfare, attuata con la Legge n. 247/2007, che ha abrogato la decontribuzione dei premi di risultato, ha introdotto in sostituzione, in via sperimentale per il triennio 2008 – 2010, uno sgravio contributivo.
L’incentivo trova applicazione in relazione agli importi previsti dalla contrattazione collettiva di secondo livello (aziendale e territoriale), nei limiti del 3% della retribuzione imponibile annua dei lavoratori.
Lo sgravio è strutturato in modo da comportare:
– per l’azienda un risparmio di 25 punti dell’aliquota e
– per il lavoratore un taglio totale della contribuzione sulla quota di salario legata alla contrattazione di secondo livello.
Il nuovo termine
Il Ministero del Lavoro, con Decreto del 7 maggio 2008, ha ripartito le risorse disponibili destinando il 37,5% alla contrattazione territoriale e il 62,5% a quella aziendale.
Se le risorse per il canale aziendale, ricorda il messaggio INPS, sono state esaurite, è rimasta a disposizione parte di quelle stanziate, per l’anno 2008, a favore della contrattazione territoriale.
Al fine di consentire il completo utilizzo delle somme stanziate per il 2008 a favore della sola contrattazione territoriale, a partire dalle ore 15.00 del 22 gennaio a fino alle ore 15.00 del 6 febbraio 2009 sarà  riaperta la procedura telematica per la trasmissione delle istanze da parte di aziende e intermediari.
Il messaggio precisa, inoltre, che sarà  attivata solamente la funzione che consente l’acquisizione delle singole domande, mentre sarà  impedito il caricamento del flusso Xml per una pluralità  di matricole.
Accesso alla procedura
I soggetti abilitati potranno accedere al servizio “Sgravio contrattazione secondo livello”:
– mediante selezione dei ” Servizi on – line” presenti sul sito dell’INPS;
– individuando la voce “Aziende, consulenti e professionisti ” e
– richiamando la funzione “Servizi per aziende e consulenti”,
– previo inserimento del codice fiscale e del PIN.
La trasmissione telematica delle domande rimane consentita ai datori di lavoro e agli intermediari incaricati (Legge n. 12/1979).
Dott.ssa Monica Melani

Rinnovo contratto porti

Rinnovo contratto porti

RINNOVO CONTRATTUALE: PORTI
RIFERIMENTI : ACCORDO DI RINNOVO DEL 22 DICEMBRE 2008
INTESA ASSISTENZA SANITARIA DEL 22 DICEMBRE 2008
In data 22 dicembre 2008 tra ASSITERMINAL, ASSOLOGISTICA, ASSOPORTI, FISE-UNIPORT, FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, è stato stipulato l’accordo per il rinnovo del CCNL 26 luglio 2005 per il personale dipendente dei porti.
Decorrenza e durata
Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2009 ed ha validità  fino al 31 dicembre 2012 per la parte normativa.
Per la parte economica, in via eccezionale e senza che ciò costituisca modifica al modello contrattuale (accordo interconfederale del 23 luglio 1993) le Parti hanno concordato di determinare gli aumenti del minimo conglobato relativi al secondo biennio, con “verifica” dopo il primo.
Sono fatte salve le diverse decorrenze definite nella presente intesa.
INCREMENTI retributivi
Le Parti hanno stabilito un aumento del minimo tabellare conglobato, riferito al biennio 2009-2010, per il 4° livello pari ad euro 110,00, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali.
Tale somma sarà  erogata in quattro tranche:
– euro 30,00 con la retribuzione del mese di gennaio 2009;
– euro 25,00 con la retribuzione del mese di luglio 2009;
– euro 30,00 con la retribuzione del mese di gennaio 2010;
– euro 25,00 con la retribuzione del mese di luglio 2010.
Gli incrementi dei minimi tabellari conglobati dei vari livelli contrattuali risultano essere i seguenti:
Livello Aumenti a partire dal
1° gennaio 2009 1° luglio 2009 1° gennaio 2010 1° luglio 2010
Q. “A” A.P. 44,75 37,29 44,75 37,29
Q. “B” A.P. 40,56 33,80 40,56 33,80
Q. imprese 39,73 33,11 39,73 33,11
1° 37,13 30,94 37,13 30,94
2° 34,57 28,81 34,57 28,81
3° 31,95 26,62 31,95 26,62
4° 30,00 25,00 30,00 25,00
5° 28,29 23,58 28,29 23,58
6° 26,98 22,48 26,98 22,48
7° 24,20 20,17 24,20 20,17
Le Parti, in via del tutto eccezionale, tenuto conto della situazione particolare e della specificità  del settore, concordano di determinare fin dalla data di sottoscrizione del presente contratta la parte economica relativa al secondo biennio.
L’aumento del minimo tabellare conglobato, riferito al biennio 2011-2012, per il 4° livello è pari ad euro 102,00, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali.
Tale somma sarà  erogata in due tranche:
– euro 50,00 con la retribuzione del mese di gennaio 2011;
– euro 52,00 con la retribuzione del mese di gennaio 2012.
Gli incrementi dei minimi tabellari conglobati dei vari livelli contrattuali risultano essere i seguenti:
Livello Aumenti a partire dal
1° gennaio 2011 1° gennaio 2012
Q. “A” A.P. 74,58 77,56
Q. “B” A.P. 67,60 70,30
Q. imprese 66,22 68,87
1° 61,89 64,36
2° 57,62 59,92
3° 53,25 55,38
4° 50,00 52,00
5° 47,15 49,04
6° 44,96 46,76
7° 40,33 41,95
A conclusione del primo biennio le Parti si incontreranno per una verifica sulla situazione del settore e sulla dinamica retributiva. A tal fine le parti analizzeranno anche l’andamento dell’inflazione registrata nell’anno 2009 e nell’anno 2010 misurata con l’indice di riferimento eventualmente concordato tra tutte le parti sociali o, diversamente, in assenza di accordo, sulla base dell’intesa tra gli stipulanti il presente contratto con riferimento agli indici prodotti dall’ISTAT per l’anno 2009 e l’anno 2010. Ai fini di tale verifica, la retribuzione di riferimento è il minimo conglobato del 4° livello.
La soluzione individuata risponde unicamente alla situazione specifica del settore e non ha validità  al di fuori di esso, non intendendo così precostituire modifica al modello contrattuale di cui all’accordo interconfederale del 23 luglio 1993.
MINIMI TABELLARI
Gli importi dei minimi tabellari conglobati per il primo biennio risultano essere i seguenti:
Livello Tabellare dal
1° gennaio 2009 1° luglio 2009 1° gennaio 2010 1° luglio 2010
Q. “A” A.P. 2.040,37 2.077,65 2.122,40 2.159,69
Q. “B” A.P. 1.849,48 1.883,28 1.923,84 1.957,64
Q. imprese 1.811,75 1.844,86 1.884,60 1.917,71
1° 1.693,14 1.724,08 1.761,22 1.792,16
2° 1.576,39 1.605,20 1.639,77 1.668,58
3° 1.456,82 1.483,44 1.515,39 1.542,02
4° 1.367,96 1.392,96 1.422,96 1.447,96
5° 1.290,11 1.313,69 1.341,98 1.365,56
6° 1.230,14 1.252,62 1.279,60 1.302,08
7° 1.103,46 1.123,63 1.147,82 1.167,99
Gli importi dei minimi tabellari conglobati per il secondo biennio risultano essere i seguenti:
Livello Tabellare dal
1° gennaio 2011 1° gennaio 2012
Q. “A” A.P. 2.234,27 2.311,83
Q. “B” A.P. 2.025,24 2.095,54
Q. imprese 1.983,93 2.052,80
1° 1.854,04 1.918,41
2° 1.726,20 1.786,12
3° 1.595,26 1.650,64
4° 1.497,96 1.549,96
5° 1.412,71 1.461,76
6° 1.347,04 1.393,80
7° 1.208,32 1.250,27
INDENNITà  DI FUNZIONE
Dal 1° luglio 2010 l’indennità  di funzione per i Quadri varia negli importi come segue:
– Quadri imprese profilo 2 e Quadri A. delle A.P.: 150,00 euro;
– Quadri imprese profilo 1 e Quadri B. delle A.P.: 100,00 euro.
SECONDO ELEMENTO
Il 2° elemento retributivo dei dipendenti A.P., varia negli importi con le seguenti decorrenze:
– personale 1° livello A.P. dal
– 1° luglio 2009 diventa euro 210,00;
– 1° gennaio 2010 diventa euro 225,00;
– Quadro B A.P. dal 1° gennaio 2010 è pari ad euro 300,00;
– Quadro A A.P. dal 1° gennaio 2010 è pari ad euro 360,00.
LAVORO STRAORDINARIO
All’art. 8 CCNL, “Norme riguardanti i dipendenti delle Autorità  Portuali”, la percentuale per
– lavoro straordinario feriale diurno diviene 25% dal 1° gennaio 2010;
– lavoro straordinario notturno, festivo, domenicale diviene 38% dal 1° gennaio 2010.
ORARIO DI LAVORO
La durata dell’orario normale di lavoro settimanale è di 38 ore per il personale con orario spezzato, promiscuo o similare e per il personale turnista non h 24.
Viene stabilito di aumentare di 5 minuti la pausa retribuita prevista per lavoro che eccede le 6 ore effettive e continuative.
Gli accordi collettivi aziendali possono prevedere la realizzazione dell’orario settimanale partendo dall’orario legale di 40 ore settimanali ed utilizzando anche parzialmente il riconoscimento di giornate di ROL annuali (permessi). Le giornate o le ore di ROL, così determinate, eventualmente non fornite, saranno compensate con la maggiorazione per lavoro straordinario diurno.
RIPOSO SETTIMANALE
In ogni caso non si potranno realizzare sequenze ininterrotte di giorni effettivamente lavorati superiori a 10. Tale disposizione non costituisce una deroga all’obbligatorietà  di effettuare comunque due giorni di riposo settimanale in un arco di 14 giorni.
DIVISORE ORARIO
Il divisore orario utile al fine di fissare la quota oraria di retribuzione, oggi 1/168 della retribuzione mensile, sarà  1/167 dal 1° dicembre 2012.
RELAZIONI SINDACALI
Viene prevista la non computabilità  nel monte ore per attività  RSU/RSA delle ore lavorative utilizzate per la partecipazione alle riunioni di Commissioni Consultive locali, Comitati Portuali, Comitati di igiene e sicurezza e delle ore di lavoro utilizzate per la partecipazione a riunioni convocate dall’Azienda/Ente (si computano in ogni caso quelle utilizzate per la contrattazione di secondo livello a prescindere da chi faccia la convocazione della riunione).
Ai componenti della RSA/RSU turnisti, in occasione dell’utilizzo di ore di permesso sindacale per riunioni con l’azienda/A.P. e fino ad un numero di quote orarie corrispondenti alla durata della prestazione lavorativa che il dipendente avrebbe dovuto svolgere durante le ore di riunione, si corrisponderà , oltre alla normale retribuzione individuale, la maggiorazione oraria prevista dal CCNL in quella fascia oraria.
Per quanto riguarda i permessi ai lavoratori componenti degli organi direttivi si stabilisce che tali permessi non potranno essere inferiori a 12 giorni l’anno, ferme restando le eventuali condizioni di miglior favore già  stabilite dai contratti collettivi di “provenienza”. Le OO.SS. comunicheranno alle imprese/A.P. i nominativi dei lavoratori membri dei direttivi ed invieranno le lettere di convocazione delle riunioni.
In aggiunta a quanto già  previsto dall’art. 45 del CCNL, concessione di 2 ore l’anno retribuite per assemblea su argomento riguardante il documento di valutazione dei rischi – DVR.
CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
Ai dipendenti di Aziende/A.P., le quali non abbiano mai stipulato accordi aziendali e per il prossimo biennio (cioè entro il 31 dicembre 2010) non svolgano la contrattazione di II livello (circa le erogazioni variabili di cui all’art. 52 CCNL), e qualora gli stessi lavoratori non beneficino a quella data, in aggiunta al trattamento economico fissato dal CCNL, di erogazioni retributive collettive o di ad personam individuali (diversi da quelli già  fissati dal vigente CCNL per effetto di pregresse norme transitorie ad esaurimento, es. punto D) dipendenti A.P. art. 15), verrà  erogato, a titolo perequativo, un “elemento retributivo di garanzia” pari al 3% del minimo conglobato del singolo dipendente, con verifica annuale.
MERCATO DEL LAVORO
Viene prevista la possibilità  di cumulare più contratti di lavoro a tempo determinato non oltre i 36 mesi previsti dalla Legge (le parti stipulanti il CCNL Porti rinunciano esplicitamente in tal modo a superare questo limite con la contrattazione di secondo livello.
Le Parti hanno stabilito la rinuncia alla possibilità  di individuare con la contrattazione di secondo livello una durata temporale inferiore ai 2 anni per l’apprendistato professionalizzante, che, inoltre, non potrà  più essere utilizzato ai fini del raggiungimento di qualifiche professionali superiori al 2° livello impiegatizio.
I contratti di apprendistato (art. 60 CCNL) non supereranno il 60% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato nell’impresa ed il 60% delle dotazioni previste dalla pianta organica dell’A.P.
La percentuale diventa del 40% in caso di mancata assunzione a tempo indeterminato alla fine dell’apprendistato di un numero corrispondente ad almeno il 70% di apprendisti a cui scada il periodo nell’anno solare.
Per quanto riguarda il lavoro a tempo parziale l’eventuale esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa sino al limite del lavoro supplementare, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa, comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso di 48 ore, nonché il diritto ad una compensazione economica nella misura del 15% di maggiorazione della quota oraria della retribuzione per ogni ora prestata al di fuori degli orari o degli schemi già  concordati nella lettera di instaurazione del rapporto o in una successiva modificazione.
Si deve riconoscere al lavoratore/trice a tempo parziale in caso di lavoro supplementare (escluso quando si attivano le clausole di elasticità ) e straordinario le stesse maggiorazioni previste per i lavoratori a tempo pieno.
Assistenza sanitaria integrativa
Con intesa del 22 dicembre 2008, a parziale modifica dell’intesa del 28 maggio 2007 in riferimento all’assistenza sanitaria di categoria di cui all’art. 51 bis del CCNL “dei lavoratori dei porti”, le Parti si danno atto che:
– nella determinazione della parte normativa/economica del contratto collettivo nazionale si è tenuto conto dell’incidenza delle quote (euro 168,00 all’anno per lavoratore) e relativi contributi previdenziali (10%) previsti dall’intesa del 28 maggio 2007, per il finanziamento dell’istituenda assistenza sanitaria integrativa del SSN, con le modalità  che verranno pattuite tra le parti;
– il meccanismo di attivazione della presente intesa dovrà  essere conforme alle disposizioni fiscali e contributive di cui all’art. 51, comma 2, lett. A) del TUIR e successive integrazioni e modificazioni;
– l’adesione volontaria del lavoratore deve riferirsi soltanto all’eventuale ampliamento delle prestazioni al proprio nucleo familiare, con onere a carico dello stesso.
Conseguentemente tutti i lavoratori individuati ai quali si applica il CCNL dei lavoratori portuali hanno diritto all’erogazione delle prestazioni sanitarie in dipendenza del rapporto di lavoro.
Sono fatti salvi i contratti o accordi in essere, relativi ad assistenza sanitaria integrativa aventi condizioni di miglior favore, che non sono da considerarsi aggiuntivi alla presente intesa ed in presenza delle quali non si applicherà  il presente accordo.
Restano in vigore altresì i contratti o accordi in essere che abbiano condizioni inferiori al presente accordo che, alla loro scadenza, dovranno essere uniformati alla presente intesa. Dott.ssa Monica Melani

Autoliquidazione INAIL e sconto Edili

Autoliquidazione INAIL e sconto Edili

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2008/2009: ISTRUZIONI PER USUFRUIRE DELLO SCONTO EDILI (11,50%)
RIFERIMENTI : NOTA INAIL N. 9611 DEL 19 DICEMBRE 2008
L’INAIL, con Nota n. 9611 del 19 dicembre 2008, fornisce alcune precisazioni in merito alla riduzione contributiva nel settore edile (11,50%) per l’anno 2008.
In particolare, l’INAIL precisa che per beneficiare della riduzione dell’11,50% dei premi relativamente al 2008, i datori di lavoro devono presentare:
– il modello di autocertificazione per l’assenza di condanne, entro il 16 febbraio 2009;
– il modulo di autocertificazione per l’inesistenza a proprio carico di provvedimenti definitivi (sostitutivo dell’SC 37), entro il 30 aprile 2009.
Come si ricorderà  il DM 24 giugno 2008 ha confermato l’utilizzo, da parte delle aziende edili, della riduzione contributiva pari all’11,50 per cento per il periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2008.
Ora l’INAIL, con nota n. 9611 del 19 dicembre 2008, fornisce le istruzioni per beneficiare della suddetta riduzione contributiva in sede di autoliquidazione del premio 2008/2009.
Campo di applicazione
La riduzione contributiva dell’11,50%:
– interessa i datori di lavoro che esercitano attività  edile, anche in economia, sul territorio nazionale;
– si applica soltanto agli operai con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, nonché ai soci delle cooperative di produzione e lavoro, purché svolgano lavorazioni edili.
In relazione a quest’ultima categoria di soggetti si ricorda che il requisito “dell’orario di lavoro pari a 40 ore settimanali” è da ricondurre alla natura di lavoratore qualificato: si ritiene quindi che lo sconto dell’11,50% sia applicabile ai soli operai qualificati del settore edile e conseguentemente, tale riduzione contributiva non possa essere applicata alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro per i propri apprendisti.
I datori di lavoro interessati possono beneficiare della riduzione dell’11,50% solo per l’anno 2008 (regolazione 2008) ed esclusivamente sul premio infortuni e silicosi: la riduzione, infatti, non si applica sul premio speciale unitario artigiani.
Requisiti e adempimenti dei datori di lavoro
I requisiti per poter beneficiare dell’agevolazione in commento risultano i seguenti:
– non aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione;
nota bene
per quanto attiene l’attuazione di tale disposizione, l’INAIL ha predisposto un apposito modello di autodichiarazione scaricabile anche dal sito Internet dell’Istituto.
Tale modello deve essere presentato alla sede INAIL competente entro il termine di scadenza dell’autoliquidazione (16 febbraio 2009).
– essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione della regolarità  contributiva nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile (DURC);
– applicare la parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali;
– autocertificare l’inesistenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A del DM 24 ottobre 2007 ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.
NOTA BENE
Tale modello di autocertificazione, sostitutivo dell’SC 37 – DURC interno, deve essere inviato alla DPL territorialmente competente entro il 30 aprie 2009.
Dott.ssa Monica Melani

Garanzia prestito e TFR

Garanzia prestito e TFR

TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE: RIMANE GARANZIA DEL PRESTITO SE C’È CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO
RIFERIMENTI : INTERPELLO DEL MINISTERO DEL LAVORO N. 51 DEL 19 DICEMBRE 2008
Il Ministero del Lavoro, in risposta all’Interpello n. 51/2008, inoltrato da Confindustria e Cgil, Cisl e Uil, puntualizza che, nell’ipotesi in cui il TFR venga destinato a un fondo di previdenza complementare ovvero venga versato al Fondo di Tesoreria INPS, continua a costituire garanzia nel contratto di cessione del quinto dello stipendio. Conseguentemente, risultano nulle eventuali clausole contrattuali che impediscono al dipendente, che contrae il prestito, di destinare il TFR maturando alla previdenza complementare o al Fondo di Garanzia INPS. Il Ministero del Lavoro è intervenuto, in risposta ad una richiesta di interpello presentata da Confindustria e CGIL, CISL e UIL, in merito alle problematiche relative al conferimento a previdenza complementare del TFR da parte di lavoratori che hanno sottoscritto contratti di finanziamento con cessione di un quinto dello stipendio e contestuale accensione di garanzia sul TFR maturando.
Il Ministero si è espresso anche in ordine alla legittimità  di alcune clausole contenute nei suddetti contratti, volte a limitare il diritto del lavoratore di conferire il TFR a forme pensionistiche complementari ovvero al Fondo di Tesoreria INPS.
fattispecie contrattuale
Il Ministero evidenzia, innanzitutto, come il contratto di cessione di un quinto dello stipendio costituisca una fattispecie contrattuale a struttura complessa che implica contemporaneamente:
– la cessione, da parte del lavoratore, del proprio futuro credito retributivo verso il datore di lavoro a favore della società  finanziaria che ha concesso il prestito;
– l’accensione di una garanzia del credito, da parte del lavoratore a favore della società  finanziaria, per far fronte all’eventuale rischio che può configurarsi. Più precisamente, contro il rischio di morte, invalidità  o inabilità  del lavoratore, la norma (D.P.R. n. 180/1950) prevede la stipula di una polizza assicurativa che possa tutelare il soggetto creditore (società  finanziaria) al verificarsi di tali ipotesi. In relazione, poi, al rischio di cessazione del rapporto di lavoro, i contratti di finanziamento prevedono l’accensione di una garanzia sul TFR maturando, che sarà  a disposizione del lavoratore al momento della cessazione del rapporto.
adesione alla previdenza complementare: effetti sul contratto
La scelta del lavoratore di aderire ad una forma pensionistica complementare ovvero di conferire il proprio TFR al Fondo di Tesoreria INPS (aziende con più di 49 addetti) implica un mutamento del soggetto depositario del TFR. In relazione al TFR maturando, infatti, tale soggetto non è più il datore di lavoro bensì la forma pensionistica.
Nell’ipotesi in cui lo stesso lavoratore abbia sottoscritto
– un contratto di finanziamento con cessione di un quinto dello stipendio e
– contestuale accensione di garanzia sul TFR maturando,
la scelta di aderire alla previdenza complementare o di conferire il TFR al Fondo di Tesoreria INPS non fa venir meno l’oggetto della suddetta garanzia (costituita appunto dal TFR) poiché, come già  affermato, comporta solo il mutamento del soggetto depositario della garanzia stessa e presso cui rivalersi in caso di inadempimento all’obbligazione principale del contratto (pagamento della rata di finanziamento).
clausole illegittime
Nella risposta all’interpello, il Ministero si pronuncia anche in merito alla legittimità  delle clausole, contenute in alcuni contratti di finanziamento con cessione di un quinto dello stipendio, volte ad impedire al lavoratore di devolvere in futuro il proprio TFR a previdenza complementare. Tali clausole sono nulle in quanto contrarie al diritto del singolo di conferire il TFR, in forma esplicita o tacita, alle forme pensionistiche complementari.
La nullità  delle singole clausole non implica, tuttavia, la nullità  dell’intero contratto di finanziamento. Quest’ultima si verifica, infatti, solo nel caso in cui la nullità  delle singole clausole comporta la perdita dell’originaria ragione giustificativa (causa) del contratto.
Il Ministero interviene anche in merito alle eventuali richieste al datore di lavoro di sottoscrivere dichiarazioni in cui si impegna, pro futuro, a non versare il TFR del proprio dipendente a forme pensionistiche complementari.
Tali richieste devono ritenersi illegittime dal momento che il datore di lavoro non è titolare di un diritto soggettivo sul TFR maturando del proprio dipendente e, dunque, non ne può disporre. Inoltre, il datore di lavoro è soggetto obbligato dalla normativa in materia di previdenza complementare a versare il TFR maturando, sia in caso di adesione esplicita che tacita.
escussione della garanzia
Il Ministero suggerisce, infine, alcune linee guida da seguire
– in caso di insolvenza del lavoratore e conseguente
– estinzione del debito mediante escussione della garanzia (il TFR appunto),
– nell’ipotesi in cui il TFR sia in parte depositato presso il datore di lavoro e in parte sia stato versato a forme pensionistiche complementari.
Innanzitutto, viene precisato che, in tale ipotesi, la società  creditrice può rivalersi sull’intero TFR (presso il datore di lavoro e presso la forma pensionistica).
In mancanza di una disciplina specifica circa le modalità  di escussione della garanzia, il Ministero, pur riconoscendo che la scelta, in capo alla società  creditrice, sia discrezionale, fa esplicito rinvio ai principi civilistici di carattere generale, in particolar modo ai principi di buona fede e correttezza nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali.
Ne consegue che l’escussione della garanzia, da parte della società  creditrice, deve avvenire con modalità  tali da non ledere gli interessi del lavoratore e caratterizzate da assoluta trasparenza.
In particolare, nel caso in cui il debito possa essere saldato con il TFR accantonato presso il datore di lavoro, la garanzia deve essere escussa sul TFR e non sulla posizione individuale del lavoratore presso la forma pensionistica.
A parere del Ministero, infatti, intaccare la posizione individuale del lavoratore (seppur nei limiti previsti dalla legge) quando il debito può essere saldato in tutto o in parte con il TFR accantonato presso il datore di lavoro, avrebbe come effetto una lesione dell’interesse del lavoratore a maturare prestazioni previdenziali.
In questi casi è opportuno che la società  finanziaria provveda a rivalersi sul TFR maturato presso il datore di lavoro e non agisca contemporaneamente su questi e sul Fondo o solo sul Fondo.
Dott.ssa Monica Melani

Lavoro occasionale

Lavoro occasionale

LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO NEI SETTORI DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI
Riferimenti: Circolare INPS n. 104 del 1° dicembre 2008
Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, articolo 22
Decreto Legislativo n. 276/2003, articoli 70 – 73
Nota INAIL n. 9105 del 4 dicembre 2008
L’INPS, con Circolare n. 104 del 1° dicembre 2008, considerato l’esito positivo della prima fase di sperimentazione in occasione delle vendemmie, e il successivo allargamento al settore dell’agricoltura, rende pienamente operativo il sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio, estendendone l’applicabilità  anche ai settori del commercio, del turismo e dei servizi.
L’articolo 22 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, ha introdotto modifiche alla disciplina sul lavoro occasionale di tipo accessorio, ampliandone il campo di applicazione (oggettivo e soggettivo) e semplificandone l’utilizzo.
In particolare è stato abrogato l’articolo 71 del D.Lgs. n. 276/2003 che ne limitava l’impiego a determinati soggetti, cioè giovani/studenti o pensionati.
Ora, l’INPS con la Circolare n. 104/2008 illustra le regole per i datori di lavoro e le modalità  di utilizzo dei “voucher” lavoro nei settori del commercio, del turismo e dei servizi.
SOGGETTI DESTINATARI
La nuova disciplina, di cui all’articolo 22 del Decreto Legge n. 112, è intervenuta nel corso della sperimentazione delle prestazioni di lavoro occasionali di tipo accessorio, che l’Istituto ha condotto in occasione delle vendemmie 2008.
Tale sperimentazione ha trovato regolamentazione, tra la vecchia e la nuova disciplina normativa, nella Circolare INPS n. 81 del 31 luglio 2008 (vedi informativa AP n. 279 del 23 settembre 2008), che prevedeva la possibilità  di prestazioni occasionali unicamente da parte di studenti e pensionati (previgente articolo 70, comma 1, lettera e – ter del D.Lgs. 276/03).
A seguito dei chiarimenti operativi contenuti nella Circolare n. 104 dell’INPS a partire dal 1° dicembre 2008 risulta pienamente operativo il sistema dei buoni lavoro (voucher) anche nei settori del commercio, del turismo e dei servizi, con un regime di applicabilità  solo parziale per le imprese familiari operanti nell’ambito del citato articolo 70, comma 1, lettera g).
Il nuovo quadro normativo delimita i confini all’applicazione del sistema di regolarizzazione del lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher) come segue:
 prestazioni occasionali svolte da giovani con meno di 25 anni di età , regolarmente iscritti a un ciclo di studi di ogni ordine e grado, limitamente a periodi di vacanza e per qualunque tipologia di attività  lavorativa; per l’individuazione dei “periodi di vacanza” l’INPS richiama quanto gia precisato dal Ministero del Lavoro in materia di lavoro a chiamata, con la circolare n. 4/2005:
– per “vacanze di Natale” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
– per “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;
– per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre
 prestazioni occasionali svolte dalla generalità  dei soggetti prestatori con riferimento a
– manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli;
– lavori di emergenza o di solidarietà ;
– giardinaggio, lavori di pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
– consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.
La possibilità  di utilizzo del buoni lavoro è offerta anche all’impresa familiare (articolo 230 – bis del codice civile) con due condizioni rispetto all’ordinaria disciplina del lavoro accessorio:
– l’utilizzo vincolato a un tetto di 10 mila euro per anno fiscale;
– l’applicazione del regime contributivo e assicurativo del lavoro subordinato.
Tuttavia, l’impresa familiare, può far ricorso al sistema dei voucher anche per ogni altra tipologia di attività  o prestazione (fuori dal settore commercio, turismo e servizi) anche se non contemplate nell’articolo 70 del D.Lgs n. 276/2003.
In questi casi, delle due precedenti condizioni, dovrà  essere rispettato solo il limite reddituale dei 10 mila euro. In altre parole, in caso di utilizzo del lavoro accessorio per prestazioni rese fuori dai predetti settori, troverà  applicazione la disciplina contributiva e assicurativa tipica del lavoro accessorio, vale a dire quella ridotta con versamento dell’aliquota del 13% alla gestione separata INPS.
Pertanto, in via esemplificativa, se l’impresa familiare, indipendentemente dal fatto di operare nel settore del commercio, del turismo o dei servizi o in altri settori produttivi, utilizza, nel limite dei 10mila euro annui, giovani studenti con meno di 25 anni (di cui al comma 1 lettera e) dell’articolo 70, fuori dai periodi di vacanza come sopra delimitati, troverà  applicazione il regime con aliquota contributiva del 13% da versare alla gestione separata e non quello speciale di cui alla lettera g) dell’articolo 70, a cui fa specifico ed esclusivo riferimento il comma 4bis dell’articolo 72 del decreto legislativo n. 276/2003.
La circolare dell’INPS precisa che, per le imprese familiari operanti nel regime generale di cui alla lettera g) dell’articolo 70, stante la necessità  di apposite modalità  procedurali non saranno operativi in questa fase i buoni lavoro a regime ordinario, cioè con la disciplina contributiva e assicurativa dei rapporti di lavoro dipendente. Per tale particolare tipologia l’istituto si riserva di fornire, entro il gennaio 2009, le specifiche istruzioni operative.
Di conseguenza, fino all’emanazione delle nuove istruzioni, solo per la suddetta tipologia d’impresa familiare rimane sospesa la possibilità  di utilizzare lavoro occasionale di tipo accessorio, salvo i casi in cui la prestazione rientri nelle fattispecie prevista dall’articolo 70 comma 1, nelle lettere b), d), e) ed h). In tali casi anche le imprese potranno utilizzare i buoni lavoro sia cartaceo sia telematico.
La Circolare INPS n. 104 del 1 dicembre 2008 ripropone in sostanza le stesse modalità  operative già  definite nella Circolare n. 81 del 31 luglio 2008 e della Circolare n. 94 del 27 ottobre 2008 (vedi informative AP n. 279/2008 e n. 313/2008) per la sperimentazione in occasione delle vendemmie e successiva applicazione in agricoltura.
LIMITI ECONOMICI
L’INPS sottolinea che l’utilizzo di prestazioni occasionali di tipo accessorio, da parte dei soggetti destinatari non può dar luogo nel corso di un anno solare a compensi superiori a 5.000 euro per ciascun lavoratore in relazione ad un singolo committente.
Secondo le previsioni del D.Lgs. n. 276/2003 (art. 72, comma 3), il compenso del prestatore che ha svolto attività  di lavoro accessorio è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.
Inoltre tali attività  non danno titolo a prestazioni di malattia, di maternità , di disoccupazione né ad assegno per il nucleo familiare.
Quanto all’impresa familiare si ribadisce, per i settori del commercio, del turismo e dei servizi il tetto annuale dei 10mila euro relativo a ogni attività /tipologia di prestazione indipendentemente dalla circostanza di operare nell’ambito della lettera g) del comma 1 dell’articolo 70 ovvero nell’ambito delle restanti lettere del comma 1 del medesimo articolo 70 del D.Lgs 276/2003. Dott.ssa Monica Melani

TFR a carico Tesoreria

TFR a carico Tesoreria

EROGAZIONE DEL TFR A CARICO DEL FONDO DI TESORERIA
Riferimenti : Messaggio INPS del 12 dicembre 2008, n. 27770
Con il Messaggio n. 27770 del 12 dicembre 2008, l’INPS comunica che sono disponibili i modelli FTES01 e FTES02 da utilizzare nell’ipotesi di erogazione del TFR direttamente da parte del Fondo di Tesoreria. In particolare, il modello FTES01 deve essere compilato dall”azienda per comunicare al Fondo di Tesoreria l’incapienza per il recupero delle quote di TFR versate al fondo stesso e da restituire al lavoratore. Il modello FTES02, invece, deve essere utilizzato dal lavoratore per comunicare i dati necessari per procedere alla liquidazione del TFR di competenza.
Come noto, il Fondo di Tesoreria è finanziato da un contributo pari alla quota di TFR maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari; obbligati al versamento del contributo sono i datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti.
Per espressa previsione normativa (articolo 2 del DM 30 gennaio 2007), la liquidazione del TFR e delle relative anticipazioni viene effettuata integralmente dal datore di lavoro, anche per la quota parte di competenza del Fondo di Tesoreria.
Nella denuncia mensile riferita al mese di erogazione del TFR, il datore provvede al conguaglio delle quote di TFR corrispondenti ai versamenti al Fondo di Tesoreria, con i contributi dovuti, in base al seguente ordine di priorità :
– contributi dovuti al Fondo di Tesoreria e,
– in caso di incapienza, contributi obbligatori dovuti all’INPS (contributi IVS e altri minori).
Qualora l’importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo, che l’azienda è tenuta ad erogare nel mese (sia a titolo di prestazione finale sia a titolo di anticipazione), ecceda l’ammontare dei contributi complessivamente dovuti al Fondo e agli Enti previdenziali con la denuncia del mese di erogazione, il Fondo stesso è tenuto a pagare l’intera quota a suo carico delle prestazioni richieste.
In quest’ultimo caso, il datore di lavoro è tenuto a comunicare l’incapienza al Fondo che provvederà , entro trenta giorni, ad erogare direttamente al lavoratore l’importo della prestazione per la quota di propria spettanza.
MODELLI FTES01 E FTES02
Al fine di consentire le operazioni di cui sopra, l’INPS, con Messaggio n. 27770 del 12 dicembre 2008, ha reso disponibili i modelli FTES01 e FTES02: in particolare, il modello
– FTES01 deve essere compilato dall’azienda per comunicare l’incapienza per il recupero dal Fondo di Tesoreria delle quote di TFR versate e da restituire al lavoratore interessato e richiedere contestualmente l’intervento del Fondo stesso;
– FTES02 deve essere compilato dal lavoratore per comunicare i dati necessari per procedere alla liquidazione del TFR di competenza.
La domanda, redatta su modulo FTES01, va presentata alla Sede INPS di competenza dell’azienda, che provvederà  sia alla prima liquidazione del TFR che all’eventuale riesame delle pratiche.
L’azienda deve indicare, oltre i dati identificativi del lavoratore,
* la data di inizio e fine rapporto di lavoro,
* la data di inizio e fine del periodo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria,
* l’importo degli acconti già  anticipati per quote versate al Fondo di Tesoreria e le trattenute fiscali effettuate su tali anticipi.
L’azienda deve, inoltre, precisare l’aliquota fiscale da applicare, calcolata considerando l’anzianità  complessiva maturata dal lavoratore presso l’azienda dichiarante.
In caso di numero di lavoratori superiore al numero delle righe contenute nel modello FTES01 deve essere utilizzato il modello FTES03.
Sul modulo FTSE02 il lavoratore deve indicare i propri dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale),
– la residenza nonché
– l’opzione per la corresponsione dell’importo da parte del Fondo di Tesoreria (accredito su c/c bancario o c/c postale con relative coordinate ovvero assegno al domicilio).
Nel caso in cui il lavoratore abbia delegato il Patronato per le trattazione della pratica, dovrà  compilare l’apposita sezione.
L’Istituto precisa, infine, che con un successivo messaggio fornirà  le modalità  operative (istruttoria, controlli e istruzioni contabili) per l’erogazione del TFR di competenza del Fondo Tesoreria.

Autocertificazione per mod. SC37

Autocertificazione per mod. SC37

L’AUTOCERTIFICAZIONE CON SCADENZA 30 APRILE 2009 SOSTITUISCE IL MODELLO SC37
Riferimenti: Circolare Ministero del Lavoro n. 34/2008 del 15 dicembre 2008 Con Circolare n. 34/2008 di ieri 15 dicembre 2008 il Ministero del Lavoro ha reso noto il modello predisposto per autocertificare la non commissione degli illeciti ostativi sulle violazioni previste dall’allegato A del DM 24 ottobre 2007 al fine di accedere ai benefici normativi e contributivi.
Come si ricorderà  l’INPS, con Circolare n. 51 del 18 aprile 2008, ha dettato alcune modalità  operative per i datori di lavoro che usufruiscano di agevolazioni contributive.
Con tale chiarimento l’Istituto ha introdotto, a partire dal 2008, l’obbligo di presentazione di una dichiarazione annuale di responsabilità , da parte del datore di lavoro, su un modello denominato SC 37 con il quale si dichiara il rispetto dei contratti collettivi.
L’invio del modulo, preventivo rispetto al beneficio delle agevolazioni, inizialmente previsto per il 19 maggio 2008 è stato rinviato al 31 dicembre 2008 con messaggio INPS n. 23462 del 23 ottobre 2008.
FINALITA’ DEL MODELLO SC37 DURC INTERNO
Con il modello SC37 le imprese avrebbero dovuto autocertificare all’INPS di non aver commesso irregolarità  in ordine alla sicurezza sul lavoro e alla disciplina dell’orario, nonché di rispetto della parte economica e normativa della contrattazione collettiva applicata.
L’Istituto stesso, verificata la sussistenza delle condizioni di regolarità  dei versamenti contributivi di propria spettanza, ne avrebbe certificato la regolarità  ai fini della fruizione dei benefici richiesti.
Con il Durc interno, il datore di lavoro, avrebbe dovuto attestare di aver assolto:
– la parte economica e
– normativa dei contratti collettivi nazionali,
– di essere in regola con gli obblighi contributivi e
– di non avere a carico provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi, per violazione delle norme a tutela delle condizioni di lavoro.
Interessati alla presentazione del modello risultavano essere i datori che:
– usufruiscono di agevolazioni contributive, e
– intendono avvalersene ancora.
Le disposizioni normative prevedevano infatti che tali soggetti avrebbero dovuto presentare il modello SC37 all’Istituto previdenziale entro la data del 31 dicembre 2008; tale data risultava essere una proroga al fine di permettere al Ministero del Lavoro di trovare delle soluzioni di semplificazione del sistema di trasmissione del modello.
Infatti, l’idea era quella di adottare presto un unico adempimento nei confronti di INPS ed INAIL:
– come strumento finalizzato a tale scopo, è stato identificato l’autocertificazione, di cui in allegato,
– da inoltrare alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente secondo la sede legale dell’impresa interessata.
DICHIARAZIONE PER BENEFICI CONTRIBUTIVI INPS E/O INAIL
Lo stesso DM 24 ottobre 2007 prevede che, ai fini del rilascio del DURC,
“l’interessato è tenuto ad autocertificare l’inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali,definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all’allegato A ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito”.
Da ciò ne consegue che i datori di lavoro saranno tenuti a fornire tale autocertificazione alla DPL territorialmente competente: – una sola volta,
– firmata dal solo legale rappresentante,
– ogni modifica dovrà  essere tempestivamente comunicata alla DPL presso cui è stata depositata.
Termini di presentazione
Per i datori di lavoro che: – già  usufruiscono di benefici contributivi il termine per l’invio della autocertificazione è individuato al 30 aprile 2009;
– non abbiano ancora richiesto alcun beneficio contributivo indicato nella Circolare INPS n. 51/2008, l’invio dell’autocertificazione dovrà  precedere la prima richiesta del beneficio stesso.
Resta fermo, in sede di prima applicazione, il termine del 30 aprile 2009.
Come consegnare il documento
L’autocertificazione potrà  essere consegnata alla DPL:
– direttamente breve mano,
– tramite raccomandata A/R ovvero
– a mezzo fax.
Sono inoltre previste modalità  di trasmissione informatica rispetto alle quali il Ministero si riserva di fornire successive istruzioni.
Modelli aboliti
A seguito del modello di autocertificazione predisposto dal Ministero del Lavoro non sono più dovuti:
– l’invio del modello SC37 all’INPS (circolare n. 51/2008),
– l’invio della autocertificazione all’INAIL richiesta in occasione della Autoliquidazione 2007/2008 e
– le istanze 20 e 24 MAT (circolare n. 7/2008).
Preme precisare che anche nel caso in cui i datori di lavoro abbiano già  trasmetto agli Istituti detta modulistica sono comunque tenuti ad inviare il nuovo modello di autocertificazione alla DPL competente.
Modello ministeriale
Si allega il modello che il Ministero ha predisposto per autocertificare quanto prevede la norma al fine di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla Finanziaria 2007.
Si precisa inoltre che, in ordine ai contenuti dalla modulistica, i datori di lavoro dovranno: – far uso esclusivo del modello predisposto dal Ministero e
– lo stesso Legislatore provvederà  a verificare annualmente, a campione, la veridicità  di quanto autocertificato.
AL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI _____________________
DICHIARAZIONE PER BENEFICI CONTRIBUTIVI INPS E/O INAIL ( )
Nome ___________________________________ Cognome ____________________________________
Codice Fiscale ____________________________
† titolare † legale rappresentante
Denominazione azienda ___________________________________________________________________
Indirizzo sede legale ______________________________________________________________________
Codice fiscale (alfanumerico)_________________________ Codice fiscale (numerico)_________________
e-mail ______________________________________________
Telefono ___________________________ cellulare __________________________________
Matricola INPS (dieci campi numerici) ______________________
Codice ditta INAIL (nove campi numerici) ___________________ controcodice (due campi numerici) ___
Cassa Edile
Denominazione _____________________________ n. iscrizione ________________________________
al fine di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007)
AUTOCERTIFICO
ai sensi dell’art. 9 del Decreto Ministeriale 24/10/2007, l’assenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 30/12/2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicati nell’allegato A del citato D.M. o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito. Il sottoscritto è inoltre consapevole che le agevolazioni richieste potranno essere revocate qualora si riscontri, in sede di vigilanza, l’assenza delle condizioni sopra indicate e si impegna a comunicare a codesta Direzione qualsiasi variazione dovesse intervenire con riferimento a quanto sopra entro trenta giorni dall’avvenuta modifica. Si è inoltre a conoscenza delle sanzioni penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità  in atti e dichiarazioni mendaci.
Data ____________________ Firma ________________________________

Formazione professionale ccnl edilizia

Formazione professionale ccnl edilizia

Milano,18 Dicembre 2008
Spett. Clientela, Formazione professionale: CCNL edilizia A decorrere dal 1° gennaio 2009, in riferimento al CCNL firmato il 18 giugno all’ALL. 21- art. 91, inizierà  la sperimentazione del nuovo servizio di sostegno e accompagnamento allo sviluppo professionale.
Ciascun lavoratore al primo ingresso nel settore, riceve prima dell’assunzione in impresa, una formazione professionale e alla sicurezza di 16 ore attinente le basi professionali del lavoro in edilizia. La comunicazione di assunzione che dovrà  contenere la data di inizio del rapporto di lavoro e la data di inizio del corso professionale, dovrà  essere presentata con almeno 3 giorni di anticipo alla Cassa Edile, che a sua volta la trasmetterà  in automatico alla Scuola Edile locale. La Scuola Edile operante nel territorio, predisporrà  e fornirà  anticipatamente a tutte le imprese del settore e a tutti i consulenti del lavoro il calendario, il programma didattico, la scheda informativa con le informazioni per il lavoratore per la frequenza del corso e il modello di comunicazione di assunzione .
Tutto ciò non graverà  né economicamente né organizzativamente sull’impresa, azzerando i costi relativi all’adempimento in quanto la formazione avverrà  prima dell’ingresso al lavoro, impartendo un minimo etico di formazione al “sapersi muover nei cantieri in modo razionale e sicuro”.
A disposizione per tutti i chiarimenti del caso, porgiamo distinti saluti.
Dott.ssa Monica Melani

Permessi per gravi motivi di famiglia

Permessi per gravi motivi di famiglia

PERMESSI RETRIBUITI PER GRAVI MOTIVI DI FAMIGLIA
RIFERIMENTI: MINISTERO DEL LAVORO NOTA N. 16754 DEL 25 NOVEMBRE 2008
MINISTERO DEL LAVORO INTERPELLO N. 16 DEL 10 GIUGNO 2008
LEGGE N. 53/2000, ARTICOLO 4
D.M. N. 278/2000 Il Ministero del Lavoro, con la Nota n. 16754 del 25 novembre 2008, rettificando le istruzioni dell’Interpello n. 16/2008, precisa che, per fruire dei permessi retribuiti per gravi motivi di famiglia, serve la certificazione di un medico specialista, rilasciata però dalle sole strutture ospedaliere o dalle ASL, attestante le gravi patologie del soggetto a cui si presta assistenza.
Il Ministero del Lavoro, in risposta all’Interpello n. 16 del 10 giugno 2008, aveva spiegato che, per attestare la grave infermità  ai fini dei tre giorni di permesso, fosse sufficiente una certificazione di accertamento diagnostico rilasciata dalla struttura medico legale con relativo giudizio sulla natura dell’infermità .
Con la Nota n.16754/2008 il Ministero precisa che l’attestazione della grave infermità  deve necessariamente provenire dalle sole strutture ospedaliere o dalle ASL.
percorso normativo
L’articolo 4, comma 1 della Legge n. 53/2000 prevede che:
“La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità  del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità , il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità  di espletamento dell’attività  lavorativa”.
In altre parole, tutti i lavoratori e le lavoratrici con rapporto di lavoro subordinato con datori di lavoro pubblici o privati possono beneficiare di un permesso pari a tre giorni lavorativi complessivi all’anno qualora si verifichi il decesso o una grave infermità  (purché documentata):
– del coniuge, anche legalmente separato, o
– di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o
– del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica (soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore). Nell’ipotesi di grave infermità  documentata, in alternativa al permesso di tre giorni, il lavoratore o la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro l’espletamento dell’attività  lavorativa con modalità  diverse, anche per periodi superiori a tre giorni.
Con il successivo Decreto Ministeriale 21 luglio 2000, n. 278 è stata data (parziale) attuazione a quanto previsto dal suddetto articolo 4.
In particolare, per quanto riguarda il permesso per grave infermità :
– posto che l’articolo 4, comma 1 della Legge n. 53/2000 prevede che tale infermità  debba essere documentata, senza tuttavia specificare il tipo di documentazione necessaria;
– l’articolo 3 del DM n. 278/2000 ha previsto che la lavoratrice o il lavoratore che fruiscono dei 3 giorni di permesso debbano presentare idonea documentazione:
 del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, o
 del medico di medicina generale, o
 del pediatra di libera scelta, oppure
 della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
Tale certificazione deve essere presentata al datore di lavoro entro cinque giorni dalla ripresa dell’attività  lavorativa del lavoratore o della lavoratrice.
Alcuni contratti collettivi prevedono condizioni di miglior favore riguardo i termini di presentazione della documentazione.
Esempio
L’articolo 150 del CCNL 17 luglio 2008 per i dipendenti da aziende del commercio prevede che:
“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, 1° comma, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e degli artt. 1 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità 
Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità  dei soggetti indicati, il lavoratore deve presentare, entro il termine massimo di dieci giorni dalla ripresa dell’attività  lavorativa, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
In mancanza della documentazione i giorni di permesso saranno detratti dalle ferie o dal monte ore dei permessi retribuiti di cui all’art. 140, del c.c.n.l.”.
Tuttavia, ai fini della concessione di tre giorni di permesso retribuito, né nella Legge n. 53/2000 né nel DM n. 278/2000 esiste un elenco esaustivo delle patologie riconducibili al concetto di “grave infermità “.
Interpello n. 16/2008
In precedenza Il Ministero aveva spiegato che, per attestare la grave infermità , ai fini dei tre giorni di permesso, fosse sufficiente una certificazione di accertamento clinico diagnostica rilasciata dalla struttura medico legale con relativo giudizio sulla natura dell’infermità .
Più precisamente, il Ministero specificava che il dipendente avrebbe dovuto fornire al datore di lavoro una certificazione rilasciata dalla competente struttura medico – legale che avrebbe potuto esprimere il proprio giudizio circa la natura dell’infermità , facendo riferimento alla documentazione sanitaria proveniente da strutture sanitarie pubbliche.
Con la risposta all’Interpello n. 16/2008 il Ministero riteneva infatti che, in assenza di riferimenti legislativi specifici riguardanti il concetto di “grave infermità “, si avrebbe dovuto fare riferimento alla documentazione sanitaria.
le nuove istruzioni
A seguito di tali istruzioni, il Ministero ha ricevuto segnalazioni di inapplicabilità  della soluzione operativa proposta, dovuta alla evidente indisponibilità , dimostrata dalle strutture medico legali delle ASL territoriali, di rilasciare la certificazione sulla grave infermità  per due fondamentali motivi:
– assenza di riferimenti normativi per individuare le ipotesi di grave infermità  (salvo le disposizioni contenute nel D.M. del Ministero della Difesa del 26 marzo 2003);
– rifiuto delle ASL di esprimere valutazioni sul merito delle certificazioni rilasciate dagli specialisti.
Riesaminata la problematica il Ministero con la nota n.16754/2008 fornisce nuove istruzioni spiegando che il concetto di grave infermità ,
– pur non trovando espressa definizione nelle norme di legge
– costituisce una species del più ampio genus dei gravi motivi indicati dal D.M. 278/2000.
Di conseguenza le patologie elencate in esso, sono da considerare figure sintomatiche della grave infermità  ricercata.
In secondo luogo ed in merito agli aspetti operativi e le modalità  di fruizione del permesso retribuito, il ministero spiega che :
– poiché, la disciplina (articolo 3 D.M. n. 278/2000), ritiene presupposto indispensabile per il diritto al permesso, la presentazione di documentazione rilasciata dal medico specialista,
– deve considerarsi idoneo il certificato, redatto da quest’ultimo, dal quale si può riscontrare sia la descrizione degli elementi della diagnosi, che la qualificazione medico legale in termini di grave infermità .
Tale soluzione trova, peraltro, riscontro nella circolare INPS n. 32 del 3 marzo 2006 sulle certificazioni per la fruizione dei permessi ex Legge n. 104/1992, nel punto in cui afferma che il medico specialista non può esimersi dall’attribuire alla mera diagnosi clinica la qualificazione di natura anche medico legale.
A tal proposito il Ministero ribadisce che la certificazione medica
– dovrà  essere rilasciata dalle strutture ospedaliere e dalle ASL
– salve più favorevoli previsioni dei singoli CCNL.